Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 843 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 843 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Palermo il 05/10/1997
avverso l’ordinanza del 03/07/2024 del TRIB. LIBERTA’ di Palermo Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore presente, Avv. NOME COGNOME che si è riportato ai motivi ed ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 3 luglio 2024, il Tribunale di Palermo, Sezione per il Riesame dei Provvedimenti Cautelari Personali e Reali, disponeva, in accoglimento dell’appello cautelare del pubblico ministero, l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME relativamente ai reati di disastro ambientale ex art. 452-quater cod. pen. e di incendio boschivo ex art. 423 cod. pen., avendo innescato un incendio della Riserva naturale di Capo Gallo e ritenendo sussistenti nei suoi confronti gravi indizi di colpevolezza, oltre alla sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 274 lett. a) e c), cod. proc. pen.
Avverso l’ordinanza impugnata nel presente procedimento, il predetto ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore di fiducia, deducendo un unico motivo, di seguito sommariamente indicato.
2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di inosservanza e/o violazione della legge penale, ai sensi dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in relazione agl artt. 452-quater nn. 1 e 2 c.p. e 423-bis cod. pen., anche in relazione alla sussistenza dell’esigenza cautelare del c.d. pericolo di reiterazione del reato ex art. 274, lett. c), cod. proc. pen.
In sintesi, la difesa contesta come il Collegio de libertate abbia omesso qualsiasi considerazione di natura tecnico-giuridica, ritenendo integrato l’elemento oggettivo e soggettivo dei reati in contestazione, senza che tale giudizio sia sorretto da adeguata motivazione, escludendo aprioristicamente altre plausibili ipotesi alternative e più adeguate e proporzionate misure cautelari. Secondo la difesa, non potrebbero ravvisarsi gli elementi oggettivi e soggettivi dei predetti reati nella condotta dell’indagato, poiché, sulla base delle registrazioni video, la ricostruzione dell’episodio e la condotta del COGNOME non avrebbero fornito alcun riscontro obiettivamente certo ed idoneo ad asseverare la tesi sostenuta dal Tribunale del riesame a sostegno del giudizio di gravità indiziaria. Le stesse riprese video avrebbero perso per alcuni minuti il soggetto, non potendone asseverare in qualsiasi modo le condotte. Inoltre, la difesa sostiene che il Tribunale non avrebbe adeguatamente escluso il dubbio circa una plausibile ipotesi alternativa, essendosi appiattito il tribunale sulla ipotesi ricostruttiva prospettata dal pubblico minister senza alcun apporto in termini di rivisitazione e ritenendo, inoltre, sussistente il pericolo di reiterazione del reato, considerato che in passato lo stesso COGNOME si è reso responsabile di un ulteriore avvenimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, trattato in presenza a seguito della richiesta difensiva di discussione orale, accolta con provvedimento del Presidente titolare di questa Sezione, è inammissibile.
In ordine alla censura riguardante la gravità indiziaria a carico del ricorrente COGNOME tale motivo di doglianza è palesemente inammissibile, considerato che la difesa tenta di trascinare la Corte, sotto l’apparente deduzione di vizi di violazione di legge o motivazionali, sul terreno del fatto, chiedendo in sostanza ai Giudici di legittimità di procedere ad una rivalutazione degli elementi indiziari acquisiti: operazione, questa, del tutto incompatibile con il giudizio di legittimità.
L’unico spazio per l’intervento di questa Corte, come è noto, è rappresentato dal vizio motivazionale nel ragionamento giuridico seguito dal giudice del riesame nella valutazione della sussistenza dei gravi indizi a carico dell’indagatD. Tuttavia, alla luce dell’apparato argomentativo, le censure della difesa sono smentite dalla linearità del percorso logico seguito dal Tribunale del riesame nell’ordinanza impugnata.
2.1. In particolare, il Tribunale ha osservato come assuma portata altamente indiziante la previa individuazione del luogo prescelto ove appiccare l’incendio. Inoltre, se, da un lato, la difesa contesta l’assoluta esclusione di altre ipotesi alternative da parte del tribunale del riesame, dall’altro lato risulta necessario porre in evidenza come il ricorrente COGNOME si sia avvalso della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio di garanzia, non fornendo a suo discarico alcuna spiegazione alternativa rispetto a quella prospettata nell’ordinanza.
2.2. In secondo luogo, vi sono altri elementi intrisi di portata indiziante: i messaggio whatsapp inviato dal COGNOME al cugino in cui rivendicava di esserne l’autore; la conversazione intercettata tra lo stesso e l’amico, in cui l’indagato cerca di minimizzare l’accaduto per non destare eccessivi sospetti; la conversazione intercettata con l’amico in cui il COGNOME rivendicava di aver cagionato l’incendio, imputandolo al fatto di essere affetto da piromania; la fallace giustificazione fornita da COGNOME all’amico in ordine alla breve sosta effettuata per chiamare un tale “NOME“, smentita dall’analisi forense; il colloquio in carcere in cui il COGNOME ha ammesso la sua responsabilità alla cugina; infine, numerosi file video ritraenti incendi rinvenuti nelle chat whatsapp. Tutte circostanze che – nella valutazione dei giudici di merito, scevra da illogicità manifeste – corroborano la sussistenza della gravità indiziaria a carico del ricorrente.
Sul punto è sufficiente ribadire, infatti, che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al Giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (tra le tante: Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976 – 01).
Per ciò che attiene, invece, la censura in ordine alla sussistenza dell’esigenza cautelare ex art. 274 lett. c), anche tale motivo di doglianza risulta inammissibile perché generico per aspecificità. Sul punto è sufficiente evidenziare come la difesa si è limitata solo ad enunciare il vizio, senza, tuttavia, procedere ad indicare ed illustrare le ragioni motivazionali.
3.1. Per ragioni di completezza argomentativa, pur nel silenzio censorio della difesa, il motivo sarebbe comunque inammissibile per manifesta infondatezza, posto che, secondo il giudice del riesame, il pericolo di reiterazione crirninosa risulta evidente, in primo luogo, dalle allarmanti modalità dell’azione delittuosa, indicativa di un dolo di preordinazione, avendo il Ficano portato a compimento l’evento criminoso profittando delle condizioni metereologiche favorevoli alla propagazione dell’incendio; in secondo luogo, dal gravissimo danno ambientale cagionato all’ecosistema della riserva naturale e al pericolo scaturente per l’incolumità e la salute pubblica. In aggiunta, avendo commesso in passato un delitto di danneggiamento, secondo il Tribunale del riesame, l’indagato risulta avere una capacità a delinquere che potrebbe condurlo a compiere analoghi reati con l’uso di ordigni esplosivi.
3.2. Per tale ragione, la motivazione fornita dal giudice del riesame appare, quindi, congrua e rispondente ai canoni di logicità, in quanto considera sussistente, in presenza di ragionevoli motivi, il concreto pericolo di recidiva e proclività a delinquere dell’indagato, così conformandosi all’orientamento più volte affermato da questa Corte secondo cui in tema di presupposti per l’applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reat introdotto nell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valu- 6 ,5
tazione prognostica fondata su elementi concreti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016., dep. 2017, Rv. 269684 – 01).
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. coi proc. pen.
Così deciso, il 21 novembre 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente