Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5730 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5730 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CURINGA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 18/03/2025 della Corte d’appello di COGNOME dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che il primo e il secondo motivo d’impugnazione sono inammissibili in quanto con essi si censura l’errata valutazione degli elementi di prova, sulla base di una rilettura delle emergenze dibattimentali, così dovendosi ribadire che riguardo alla valutazione delle emergenze probatorie e degli indizi, «in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta nØ quale violazione di legge ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., nØ ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame», (Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Rv. 278196 – 02);
considerato che il motivo con cui si chiede la riqualificazione ai sensi dell’art. 712 cod. pen. Ł inammissibile perchØ il ricorrente trascura di considerare che per l’astratta configurabilità del reato di incauto acquisto Ł necessario che vi sia stata la dimostrazione dell’acquisto perchØ soltanto in presenza di esso Ł possibile verificare la presenza di circostanze tali da indurre una persona di media avvedutezza in una condizione di oggettivo sospetto circa la legittima provenienza delle cose. Nel caso in esame l’imputato non ha allegato nulla in tal senso, così mancando un requisito richiesto ai fini dell’astratta configurabilità del reato di cui all’art. 712 cod.pen.;
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Ord. n. sez. 492/2026
CC – 13/01/2026
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 13/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME