Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30833 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30833 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il 17/09/1979
avverso la sentenza del 22/02/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD
dato avviso alle parti;
p
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
COGNOME NOMECOGNOME condannato per i reati di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 712
cod. pen. e 2 I. n. 150 del 1992 alla pena di 16.000,00 euro di ammenda, articolando un unico motivo di ricorso, deduce vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza del reato
incauto acquisito, in quanto la condotta di acquisto dei datteri di mare, cose di cui l’acquisto commercializzazione sono vietati dall’art. 2 I. n. 150 del 1992, è avvenuta con consapevolezza
della loro illecita provenienza, mentre il reato di cui all’art. 712 cod. pen. è reato colposo;
Considerato che le censure espongono enunciati ermeneutici manifestamente infondati perché: a) la condotta di acquisto o di ricezione, «senza averne prima accertata la legitti
provenienza», di «cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la e del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato» integra la fattispecie di illec
penale di cui all’art. 712 cod. pen. anche se il reato presupposto è costituito, come nella spe da una qualsiasi contravvenzione (la disposizione di cui all’art. 712 cod. pen. richied
provenienza della cosa da un «reato», senza ulteriori specificazioni; quella di cui all’art. 648
pen., invece, attribuisce rilievo alle contravvenzioni come reato presupposto solo a seguito del riforma recata dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195, e a condizione che si tratti
«contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi»); b) l’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 712 cod. pen., nel caso in cui i presupposto sia costituito da una contravvenzione non rilevante ai fini della configurabilità delitto di ricettazione, può essere integrato anche dal dolo, in quanto: 1) la locuzione «se averne prima accertata la legittima provenienza» non esclude di per sé rilevanza allo stato d consapevolezza della illegittima provenienza della cosa; 2) il sintagma «si abbia motivo sospettare» opera sotto il profilo oggettivo, siccome serve a circoscrivere le ipotesi in cui evitare di incorrere nel reato di cui all’art. 712 cod. pen., l’agente è tenuto ad accert legittima provenienza della cosa prima di riceverla; 3) i riferimenti della giurisprudenza al quale elemento decisivo per distinguere tra ricettazione ed incauto acquisto hanno significat quando, sotto il profilo oggettivo, siano configurabili entrambe le fattispecie di reato;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2025.