Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 6876 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 6876 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Ottana il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 9/10/2025 emessa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata; uditi gli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, i quali chiedono che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Il ricorrente impugna l’ordinanza con la quale i Tribunale del riesame di RAGIONE_SOCIALE confermava il sequestro probatorio disposto in relazione al reato di corruzione.
Secondo l’impostazione accusatoria, il ricorrente avrebbe ceduto il diritto di
superficie su un proprio terreno alla RAGIONE_SOCIALE ottenendo un prezzo maggiorato, in cambio RAGIONE_SOCIALEa promessa di denaro o altra utilità in favore del legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa predetta società, indicato quale incaricato di pubblico servizio.
L’ordinanza impugnata specifica che l’utilità conseguita per il pubblico agente sarebbe consistita nel potersi avvalere RAGIONE_SOCIALEe conoscenze del privato corruttore, all’interno RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni pubbliche competenti ad autorizzare la realizzazione del campo fotovoltaico.
Avverso il suddetto decreto, il ricorrente ha formulato sette motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo censura la violazione del ne bis in idem cautelare, rappresentando che un primo decreto di sequestro probatorio era stato annullato dal Tribunale del riesame, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa mancata indicazione RAGIONE_SOCIALEa condotta di reato contestata. In tale ordinanza, tuttavia, il Tribunale si era già espresso in merito all’insussistenza RAGIONE_SOCIALE‘astratta configurabilità del reato di corruzione, sicchè il sequestro non poteva essere rinnovato dal Pubblico ministero, in mancanza di elementi nuovi idonei a superare le carenze già evidenziate.
2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti e alla qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo all’amministratore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE
In primo luogo, si deduce come l’imputazione, così come formulata dal Pubblico ministero, non possa essere sussunta nella fattispecie di corruzione. La contestazione, infatti, ipotizza che l’utilità conseguita dal pubblico agente sarebbe consistita nell’essersi avvalso RAGIONE_SOCIALE‘interessamento del ricorrente per facilitare l’esito favorevole RAGIONE_SOCIALEe procedure amministrative finalizzate a consentire la realizzazione RAGIONE_SOCIALE‘impianto fotovoltaico. A fronte RAGIONE_SOCIALE‘individuazione RAGIONE_SOCIALE‘atto contrario nel riconoscimento di un corrispettivo maggiorato, per la cessione del diritto di superficie, mancherebbe l’utilità per il pubblico agente, non potendo essere questa ravvisata nell’intermediazione del ricorrente presso le pubbliche amministrazioni chiamate ad esprimersi in ordine all’autorizzazione RAGIONE_SOCIALE‘impianto.
Si contesta, inoltre, la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘indebita maggiorazione del prezzo, a fronte di elementi di fatto idonei a comprovare il maggior valore del terreno oggetto di cessione rispetto ai terreni confinanti.
Il ricorrente, inoltre, contesta la qualifica RAGIONE_SOCIALE‘amministratore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE quale incaricato di pubblico servizio, sottolineando come tale società, pur essendo controllata di RAGIONE_SOCIALE, a sua volta partecipata al 51% dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, è una società di diritto privato non svolgente alcun servizio pubblico.
A tal fine, in particolare, si contesta l’argomentazione recepita dal Tribunale, sottolineando come la nozione penalistica di incaricato di pubblico servizio non può essere desunta dalla giurisprudenza relativa alla disciplina tributaria RAGIONE_SOCIALEe agevolazioni riconosciute alle società che si occupano di produzione elettrica.
In particolare, si sottolinea come RAGIONE_SOCIALE si occupa di produzione elettrica, agendo sul libero mercato e senza alcun vincolo di fornitura, né rapporti diretti con l’utenza finale.
2.3. Con il terzo motivo, si deduce la nullità RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nella misura in cui il Tribunale del riesame ha ritenuto, in ipotesi di esclusione RAGIONE_SOCIALEa qualifica pubblicistica del presunto corrotto, di ritenere configurabile il reato di corruzione tra privati ex art. 2635 cod.civ.
Deduce la difesa che la prospettazione recepita dal Tribunale sarebbe erronea in diritto, posto che il reato di corruzione tra privati presuppone elementi costitutivi – in primis il nocumento alla società – in alcun modo ipotizzati nel caso di specie; al contempo, si tratterebbe di una modifica RAGIONE_SOCIALE‘imputazione non consentita in sede di verifica RAGIONE_SOCIALEa legittimità del sequestro probatorio.
2.4. Con il quarto motivo, si deduce la nullità del sequestro RAGIONE_SOCIALE‘Il agosto 2025 (eseguito su beni già nella disponibilità RAGIONE_SOCIALE‘organo inquirente) per effetto RAGIONE_SOCIALEa nullità del decreto di perquisizione e del decreto di sequestro eseguito il 16 luglio 2025, senza che la parte presente sia stata avvisata RAGIONE_SOCIALEa facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.
2.5. Con il quinto motivo, si deduce la nullità del sequestro conseguente alla violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 103 cod. proc. pen., posto che la documentazione acquisita era la medesima rinvenuta presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO (in occasione del primo sequestro) senza che fosse stata richiesta una nuova autorizzazione al g.i.p.
2.6. Con il sesto motivo, si deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 103, comma 2, cod. proc. pen. in quanto il sequestro non era stato limitato, come indicato nel decreto, alla sola documentazione relativa alla realizzazione RAGIONE_SOCIALE‘impianto fotovoltaico, bensì aveva avuto ad oggetto anche gli atti di due procedimenti penali in corso e non collegati ai fatti oggetto di accertamento.
2.7. Con il settimo motivo, si censura la violazione del principio di proporzionalità, essendo state acquisite 12 pen-drive contenenti un elevato e indiscriminato numero di documenti informatici, senza che si sia proceduto ad alcuna selezione.
2.8. La difesa depositava memoria ex art. 611 cod. proc. pen. con la quale ribadiva i motivi proposti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Dalla lettura RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza adottata dal Tribunale del riesame in data 4 agosto 2025, con la quale veniva annullato il precedente decreto di sequestro probatorio emesso il 18 giugno 2025, emerge pacificamente che veniva rilevata la nullità del decreto stante l’assoluta mancanza di descrizione RAGIONE_SOCIALEa condotta di reato ipotizzata.
Le ulteriori considerazioni svolte in motivazione, ove pur riferite all’eventuale insussistenza del fumus commissi delicti, non costituivano il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘annullamento, dato che l’ordinanza si fondava su un motivo preliminare ed assorbente individuato nella nullità del decreto per difetto di motivazione.
Del resto, non può evocarsi l’avvenuta valutazione nel merito del fumus posto che la ragione RAGIONE_SOCIALE‘annullamento risiedeva proprio nella mancata esplicitazione RAGIONE_SOCIALEa condotta illecita, il che dimostra come qualsivoglia considerazione svolta sul punto debba essere considerata alla stregua di un mero obiter dictum.
Una volta accertato che l’annullamento del precedente sequestro era stato disposto per vizi formali e, nello specifico, per la mancata indicazione del reato ipotizzato, ne consegue la pacifica reiterabilità del sequestro, non occorrendo l’acquisizione di elementi nuovi (da ultimo, sia pur in relazione al sequestro preventivo, Sez.3, n. 20245 del 14/2/2024, COGNOME Leonardis, Rv. 286326)
Il secondo motivo di ricorso è fondato, sia nella parte in cui contesta l’attribuzione al legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa qualifica di incaricato di pubblico servizio, sia in relazione alla impossibilità di ricondurre la condotta contestata nell’alveo del reato di corruzione.
3.1. Prendendo le mosse dal primo aspetto, si rileva che l’ordinanza impugnata ha attribuito la qualifica soggettiva al presunto corrotto valorizzando due aspetti.
Il primo concerne la natura giuridica di RAGIONE_SOCIALE, società interamente partecipata da RAGIONE_SOCIALE che, a sua volta, è controllata (nella misura del 51%) dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Accanto a tale elemento, è stata anche valorizzata l’attività svolta da RAGIONE_SOCIALE, ritenendosi che quest’ultima opererebbe in un settore – quello RAGIONE_SOCIALEa produzione di energia elettrica da fotovoltaico – rientrante tra quelli di pubblico interesse.
La rilevanza pubblicistica RAGIONE_SOCIALEa produzione energetica da fonti rinnovabili è stata desunta dalla disciplina di settore, dettata dal d.lgs. n. 190 del 2024, che ha
introdotto una normativa di favore per tali attività, con profili di dichiarata rilevanza pubblicistica.
Inoltre, è stata richiamata anche la giurisprudenza di legittimità, formatasi in relazione alle agevolazioni tributarie previste per i produttori di energia elettrica, dalla quale emergerebbe la qualifica di incaricati di pubblico servizio riconosciuta a tali soggetti.
Ritiene la Corte che la ricostruzione operata dal Tribunale del riesame non sia corretta sotto entrambi i profili.
3.2. In linea AVV_NOTAIO, deve richiamarsi la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui l’attribuzione RAGIONE_SOCIALEa qualifica di incaricato di pubblico servizio prescinde dalla natura RAGIONE_SOCIALE‘ente di appartenenza, assumendo rilievo esclusivo il profilo oggettivo-funzionale.
Emblematico in tal senso è il principio affermato da Sez.U, n. 10086 del 13/7/1998, Citaristi, Rv. 211190, secondo cui al fine di stabilire se l’attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 357 e 358 cod. pen., è necessario verificare se essa sia o meno disciplinata da norme di diritto pubblico, quale che sia la connotazione soggettiva del suo autore, distinguendosi poi – nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘attività definita pubblica sulla base di detto parametro oggettivo – la pubblica funzione dal pubblico servizio per la presenza (nell’una) o la mancanza (nell’altro) dei poteri tipici RAGIONE_SOCIALEa potestà amministrativa.
Partendo da tale assunto, si ritiene che la qualifica di pubblico agente possa essere ricoperta anche da soggetti che operano all’interno di enti di natura pacificamente privatistica (Sez.6, n. 37705 RAGIONE_SOCIALE’11/7/2022, COGNOME, Rv. 283937; Sez.6, n. 16794 del 25/3/2021, Perfetto, Rv. 281090), quando l’attività RAGIONE_SOCIALEa società medesima sia disciplinata da una normativa pubblicistica e persegua finalità pubbliche, pur se con gli strumenti privatistici (Sez.6, n.19484 del 23/1/2018, COGNOME, Rv. 273781).
Deve ribadirsi, pertanto, che, ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa qualifica di incaricato di pubblico servizio, si deve valutare l’attività effettivamente espletata dall’agente ed il suo regime giuridico, in conformità al criterio oggettivo-funzionale di cui agli artt. 357 e 358 cod. pen. (Sez.6, n. 18837 RAGIONE_SOCIALE‘8/2/2023, COGNOME, Rv. 284620; Sez.6, n. 24598 RAGIONE_SOCIALE‘8/2/2023, COGNOME, Rv. 284914).
Sul tema sono recentemente tornate a pronunciarsi anche le Sezioni Unite (sent. n.34036 del 29/5/2025, Prete, Rv. 288731) che, confermando la consolidata giurisprudenza di questa sezione, hanno ribadito l’irrilevanza RAGIONE_SOCIALEa forma privatistica RAGIONE_SOCIALE‘ente per conto del quale il soggetto-persona fisica agisce, dovendosi incentrare l’attenzione sul contenuto RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta, che potrà
rientrare nella nozione di pubblico servizio solo a condizione che sia disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi.
Proseguono le Sezioni unite nel ritenere che la disciplina pubblicistica deve essere finalizzata a far sì che l’attività, pur se svolta da un soggetto privato, sia strutturata dall’ordinamento giuridico per la fornitura di un servizio da rendere alla collettività in condizioni di imparzialità, obbligatorietà e continuità.
In quest’ottica, quindi, è irrilevante che il pubblico servizio sia garantito mediante il ricorso a contratti di diritto privato, piuttosto che mediante atti amministrativi, posto che ciò che rileva è la finalità e la modalità di prestazione del servizio che, evidentemente, non avrà connotazione pubblicistiche ove l’attività persegua finalità tipicamente privatistiche e slegate dal perseguimento del fine pubblico.
3.3. Sviluppando tali argomenti, si ritiene indispensabile tracciare una precisa distinzione tra la nozione di “servizio pubblico” e quella di attività di pubblico interesse.
In quest’ultima categoria, invero, devono essere ricondotte tutte quelle attività di natura tipicamente privatistica che, in considerazione del loro oggetto, hanno una rilevanza generalizzata e tale da indurre ad una specifica legislazione volta a regolamentarne lo svolgimento, al fine di renderle compatibili con l’interesse pubblico.
L’elenco di attività di pubblico interesse ed oggetto di regolamentazione mediante atti normativi è particolarmente estesa; basti considerare l’attività bancaria, piuttosto che a quella assicurativa, sottoposte a stringenti regimi autorizzatori e al controllo da parte di autorità pubbliche.
La mera rilevanza pubblicistica di tali attività, tuttavia, non comporta automaticamente che il loro svolgimento si traduca nell’esercizio di un pubblico servizio, posto che quest’ultimo, oltre a dover essere disciplinato da fonti pubblicistiche, richiede un quid pluris individuabile nella prestazione di attività in favore RAGIONE_SOCIALEa collettività e finalizzate all’attuazione di un interesse proprio RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione.
In definitiva, quindi, si ritiene di poter affermare che le attività di interess pubblico si distinguono nettamente dal “pubblico servizio”, posto che solo quest’ultimo è l’estrinsecazione di un fine proprio RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione, che ne connota lo svolgimento a prescindere che l’attuazione concreta venga realizzata mediante il ricorso a schemi tipici del diritto amministrativo, piuttosto che del diritto privato.
A tal riguardo, permangono valide le considerazioni svolte da Sez.U, n.8342 del 23/5/1987, Tuzet, Rv. 175404 che, nell’affermare la natura privatistica
RAGIONE_SOCIALE‘attività bancaria, sottolinearono come l’interesse pubblicistico al corretto svolgimento RAGIONE_SOCIALEa funzione creditizia giustifica il sistema autorizzativo e di controlli, salvo restando che l’attività in concreto svolta risponde solo a finalità privatistiche che, pertanto, non assurge al ruolo di pubblico servizio.
3.4. Tenendo presente la richiamata distinzione tra attività di pubblico interesse e pubblico servizio, è agevole escludere che all’amministratore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE possa attribuirsi la qualifica soggettiva di cui all’art. 358 cod. pen.
A tal fine non rileva il fatto che la società, in quanto operante nel settore RAGIONE_SOCIALEe energie rinnovabili, benefici RAGIONE_SOCIALEa disciplina introdotta dal d.lgs. 25 novembre 2024, n. 190, avente ad oggetto la semplificazione dei regimi autorizzativi per la produzione di energia elettrica.
La normativa in questione, infatti, non attribuisce in alcun modo la natura di “pubblico servizio” alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, dando esclusivamente atto che si tratta di interventi di pubblica utilità, nozione che, in base a quanto in precedenza detto, va tenuta assolutamente distinta dalla qualificazione penalistica descritta dall’art. 358 cod. pen.
Al pari di quanto avviene con riferimento ad altri settori imprenditoriali ritenuti di pubblico interesse, il legislatore è intervenuto al fine di agevolare l’iter amministrativo necessario per la realizzazione di impianti energetici, ma ciò non è sufficiente per trasformare un’attività di tipo imprenditoriale in un pubblico servizio, non trattandosi di un’attività propria RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione e non essendo disciplinata, nel suo concreto svolgersi, da normativa pubblicistica.
3.5. A diverse conclusioni non conduce neppure la giurisprudenza di legittimità, formatasi in relazione al regime RAGIONE_SOCIALEe agevolazioni tributarie previste per la produzione e trasporto di energia.
In tale ambito si è posta la questione di valutare l’ambito di applicabilità RAGIONE_SOCIALEa tariffa agevolata per l’occupazione di suolo pubblico e la Cassazione ha ritenuto che questa si estenda non solo alla rete deputata all’erogazione finale RAGIONE_SOCIALE‘energia all’utenza, ma anche all’attività di produzione e trasporto RAGIONE_SOCIALE‘energia ai distributori, sul presupposto che si tratti di attività strumentale alla fornitura del servizio di pubblica utilità di distribuzione RAGIONE_SOCIALE‘energia elettrica (Cass.civ., Sez.5, n. 2139 del 29/1/2025, Rv. 673648).
Invero, anche in detta giurisprudenza si distingue tra l’erogazione RAGIONE_SOCIALE‘elettricità all’utente finale, ritenuta quale pubblico servizio, rispetto all’atti strumentale (concernente la produzione RAGIONE_SOCIALE‘energia e la sua immissione nella rte), procedendosi ad un’equiparazione che attiene al solo aspetto del regime tributario applicabile, ma che fa salvo che si tratti di attività diverse, per quanto connesse.
Orbene, il fatto che la disciplina di settore (relativa all’applicazione RAGIONE_SOCIALEa
TOSAP e, prima ancora, RAGIONE_SOCIALEa tassa sull’occupazione del suolo pubblico) contempli una disciplina agevolata per determinate attività, in considerazioni RAGIONE_SOCIALE‘interesse pubblicistico RAGIONE_SOCIALEe stesse, non consente automaticamente di addivenire alla loro qualificazione penalistica quali pubblico servizio che, in considerazioni di quanto in precedenza detto, ha caratteristiche aggiuntive rispetto alla mera destinazione al pubblico.
3.6. A fugare qualsivoglia dubbio residuo, infine, deve sottolinearsi come il d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, attuativo RAGIONE_SOCIALEa direttiva 96/92/CE recante la disciplina del mercato interno RAGIONE_SOCIALE‘energia elettrica, con la quale si è dato avvio alla liberalizzazione del settore, ha chiaramente distinto la produzione di energia elettrica dal pubblico servizio di distribuzione RAGIONE_SOCIALEa stessa.
L’art. 1 del decreto stabilisce espressamente che le attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sono libere, mentre l’attività di trasmissione e dispacciamento sono riservate allo Stato ed attribuite in concessione al gestore RAGIONE_SOCIALEa rete di trasmissione nazionale.
Il gestore RAGIONE_SOCIALEa rete è affidatario del servizio pubblico, tant’è che opera in regime di concessione e gli «sono trasferiti competenze, diritti e poteri di soggetti privati e pubblici, anche ad ordinamento autonomo, previsti dalla normativa vigente con riferimento alle attività riservate al gestore stesso» (art.3, comma 2); il gestore RAGIONE_SOCIALEa rete riceve l’energia prodotta anche da terzi e «ha l’obbligo di connettere alla rete di trasmissione nazionale tutti i soggetti che ne facciano richiesta» (art.3, comma 1); garantisce gestione, manutenzione e sviluppo RAGIONE_SOCIALEa rete nel rispetto degli indirizzi forniti dal RAGIONE_SOCIALE.
Il gestore RAGIONE_SOCIALEa rete, inoltre, riveste il ruolo di “acquirente unico” al fine d approvvigionarsi RAGIONE_SOCIALE‘energia prodotta anche da terzi ed assicurare il servizio pubblico in favore del cliente finale (art.4).
Concorrono nell’espletamento del servizio pubblico anche le imprese distributrici che operano a livello locale (art.9) e che, al pari del gestore RAGIONE_SOCIALEa rete, operano in regime concessorio.
In estrema sintesi, può affermarsi che l’attività qualificabile quale servizio pubblico deve individuarsi esclusivamente nella predisposizione e gestione RAGIONE_SOCIALEe reti di distribuzione, rispetto alle quali vige il principio del diritto di chiunque ottenere il collegamento alla rete e la fornitura di energia, senza che vi siano discriminazioni tra gli utenti.
L’attività di produzione di energia elettrica, invece, è stata liberalizzata per effetto del d.lgs. n. 79 del 1999, mediante il superamento RAGIONE_SOCIALEa precedente esclusiva competenza RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE che, prima RAGIONE_SOCIALEa privatizzazione, era qualificato quale ente di diritto pubblico.
Il predetto decreto ha previsto il mantenimento di una soglia di produzione non superiore al 50% in capo ad RAGIONE_SOCIALE (art.8, comma 1), mentre la restante quota deriva dalla produzione o importazione svolta da altri soggetti che agiscono in regime privatistico, tant’è che per la produzione è previsto un regime meramente autorizzatorio e non concessorio, non essendo richiesto alcun trasferimento di poteri pubblicistici, come invece avviene per la gestione RAGIONE_SOCIALEa rete.
3.7. Sulla base RAGIONE_SOCIALEa sintetica ricostruzione del sistema normativo in materia di energia elettrica, deve affermarsi il principio per cui l’attività di produzione svolta dall’imprenditore in regime privatistico è meramente strumentale rispetto allo svolgimento del servizio pubblico, rientrando in tale nozione esclusivamente quelle fasi (gestione RAGIONE_SOCIALEa rete e trasmissione all’utente finale) che vengono svolte in regime concessorio e sottostanno a limiti e obblighi di prestazione del servizio predeterminati da fonti normative pubblicistiche.
La normativa in tema di semplificazione dei procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio RAGIONE_SOCIALEe autorizzazioni per lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività di produzione di energia elettrica, come pure la disciplina di favore relativamente al trattamento tributario, pur fondate sulla rilevanza pubblicistica RAGIONE_SOCIALEa suddetta attività, non implicano il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa produzione di energia quale pubblico servizio, posto che la fase di produzione è espressamente indicata quale attività strumentale rispetto alla successiva fornitura del pubblico servizio, in tal modo rispettandosi quella chiara distinzione tra l’ambito privatistico attinente alla produzione e la fase successiva relativa alla distribuzione che, per effetto RAGIONE_SOCIALEa liberalizzazione del mercato RAGIONE_SOCIALE‘energia, è l’unica che continui ad avere i caratteri del pubblico servizio.
3.8. Le conclusioni sopra indicate, risultano pienamente conformi non solo alla giurisprudenza civile e amministrativa formatasi in relazione alla disciplina tributaria relativa all’occupazione di sottosuolo e soprasuolo con condutture elettriche, ma anche alla giurisprudenza di legittimità concernente l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen.
L’aggravante del furto realizzato su cose destinate a pubblico servizio è costantemente riconosciuta con riguardo all’appropriazione di energia elettrica sottratta dalla rete di distribuzione, appartenente al concessionario, posto che l’energia elettrica, solo nel momento in cui è immessa nella rete affidata al gestore, acquista la natura di bene destinato ad un pubblico servizio.
Finché l’energia elettrica rimane nella disponibilità del soggetto che la produce la destinazione pubblicistica è meramente eventuale, tant’è che ben potrebbe essere destinata all’autoconsumo.
Ulteriore conferma RAGIONE_SOCIALEa natura di pubblico servizio RAGIONE_SOCIALE‘attività di distribuzione
svolta dai concessionari è desumibile anche dal regime giuridico degli atti di verifica da questi ultimi posti in essere.
Per consolidata giurisprudenza, infatti, si ritiene che l’atto di verifica (relativa al consumo e alla regolarità degli allacci alle singole utenze) ha natura ispettiva di tipo amministrativo ex art. 220 cod. proc. pen. (Sez.4, n. 36940 del 18/9/2024, Matranga, Rv. 287064).
Al contempo, si è affermato che riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio il dipendente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE addetto al controllo e all’eventuale distacco del contatore, espletando un’attività non meramente materiale ma anche intellettiva di valutazione e di scelta strumentale all’esercizio del servizio pubblico di distribuzione RAGIONE_SOCIALE‘energia elettrica (Sez.4, n. 7566 del 19/2/2020, Priviterra, Rv. 278581).
3.9. Applicando i principi sopra indicati al caso di specie, deve escludersi che la società RAGIONE_SOCIALE espleti un pubblico servizio, posto che la stessa si limita alla sola produzione di energia elettrica, successivamente destinata alla rivendita e all’immissione nella rete.
La RAGIONE_SOCIALE, pertanto, svolge una funzione limitata alla fase RAGIONE_SOCIALEa produzione e non agisce in regime concessorio quale gestore, sia pur in ambito locale, RAGIONE_SOCIALEa rete di distribuzione.
Né vale l’osservazione per cui la RAGIONE_SOCIALE risulta interamente partecipata da RAGIONE_SOCIALE che, a sua volta, è controllata dal RAGIONE_SOCIALE.
La natura RAGIONE_SOCIALEa società partecipata dall’ente locale, infatti, non comporta l’automatico trasferimento alle sue società strumentali di qualifiche pubblicistiche, proprio perché, in applicazione del descritto criterio oggettivo-funzionale, il riconoscimento di tali qualifiche prescinde dalla natura giuridica RAGIONE_SOCIALE‘ente e presuppone l’effettivo svolgimento di un’attività qualificabile quale pubblico servizio.
Una volta escluso che la produzione di energia elettrica integri un pubblico servizio, ne consegue necessariamente che il legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, con specifico riferimento all’attività oggetto di esame, consistente nella realizzazione di un campo fotovoltaico, non riveste la qualifica di cui all’art. 358 cod. pen. e, quindi, viene meno l’astratta configurabilità del reato di cui all’art. 319 cod. pen.
Ferma restando la natura assorbente RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento del motivo relativo alla qualifica soggettiva del presunto corrotto, è opportuno sottolineare come la descrizione RAGIONE_SOCIALEa condotta, pur a seguito RAGIONE_SOCIALE‘integrazione risultante dall’ordinanza impugnata, non potrebbe in alcun caso far intravedere un’ipotesi di reato prevista
?
dall’art.319 cod. pen.
Si assume che il vantaggio ottenuto dall’amministratore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, in cambio RAGIONE_SOCIALEa maggiorazione del corrispettivo versato al privato, sarebbe consistito nell’agevolazione da parte di quest’ultimo RAGIONE_SOCIALE‘iter amministrativo finalizzato all’autorizzazione del campo fotovoltaico.
Tale condotta non rientra in astratto nella fattispecie corruttiva, posto che l’utilità descritta ricadrebbe a vantaggio RAGIONE_SOCIALE‘ente e non già del presunto corrotto.
La corruzione, invece, presuppone l’abuso del potere da parte del funzionario infedele per ottenere un vantaggio indebito per sé o per altri, sicchè non rientra in tale schema l’ipotesi in cui il vantaggio sarebbe assicurato all’ente per il quale il pubblico agente opera.
Tanto meno risulterebbe, in astratto, configurabile l’ipotesi di corruzione tra privati, dato che l’art.2635 cod.civ. presuppone la commissione, da parte di un soggetto apicale RAGIONE_SOCIALEa società, di un atto contrario agli obblighi inerenti alla funzione o in violazione del principio di fedeltà.
Nel caso in esame, per le ragioni già esposte, l’amministratore avrebbe agito al solo scopo di consentire alla società la realizzazione di un impianto produttivo e, quindi, la condotta sarebbe a favore RAGIONE_SOCIALE‘ente e non già in suo danno.
Traendo le conclusioni dalle considerazioni svolte, deve ritenersi l’insussistenza RAGIONE_SOCIALE‘astratta configurabilità del reato ipotizzato, il che fa venir meno in radice la legittimità del sequestro probatorio e il conseguente assorbimento dei restanti motivi di ricorso.
All’accoglimento del ricorso consegue l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata e del decreto di sequestro, con conseguente restituzione di quanto acquisito.
PQM
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché il decreto emesso dal pubblico ministero in data 7.8.2025, disponendo la restituzione di quanto in sequestro.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni al P.M. presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE erché provveda alla restituzione all’avente diritto.
Così deciso il 14 gennaio 2026
Il Consigliere estensore