Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3039 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3039 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME NOME a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2025 della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE
Visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo che la sentenza venga annullata senza rinvio ai sensi dell’art. 620, lett. I) cod. proc. pen., limitatamente alla statuizi accessoria dell’incapacità di contrattare con la RAGIONE_SOCIALE amministrazione. Rigetto nel resto;
lette le conclusioni depositate dalle parti civili RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, che chiedono pronunciarsi inammissibilità o rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con motivazione contestuale, ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in data 06/02/2024, confermando la pronuncia di penale responsabilità del ricorrente e riducendo la pena a tre anni di reclusione per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche.
NOME veniva condanNOME dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza del 6 febbraio 2024, per il reato di peculato, alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione, in quanto, in qualità di incaricato di pubblico servizio per i suoi compiti di funzionario amministrativo della RAGIONE_SOCIALE,
specificamente addetto ai mandati di pagamento dei fornitori, si era appropriato di fondi pari a 4.965 euro (importo esatto della distrazione come determiNOME dal Tribunale, in luogo di quello contestato di 5.542 euro); in particolare, la condotta si realizzava attraverso la vendita, a prezzi artatamente maggiorati, di prodotti chimici alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da parte del fornitore RAGIONE_SOCIALE, che a sua volta li aveva acquistati dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, direttamente controllata dal medesimo COGNOME (che in tali attività agiva in modo indistinto anche a mezzo della RAGIONE_SOCIALE, come chiarito da entrambe le sentenze di merito), il quale in tal modo si appropriava della parte di fondi pubblici corrispondente all’indebito sovrapprezzo; il giudice di primo grado riteneva assorbite nella più grave contestazione di peculato le condotte di truffa aggravata ed abuso d’ufficio contestate.
Il ricorrente articola un unico motivo di ricorso, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata; in particolare deduce la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 606 lett. b) c) ed e) cod. proc. pen. in relazione all’articolo 314 cod. pen., in esso assorbiti i reati di truffa ed abuso d’ufficio di ai capi d) ed f) con esclusione dell’aggravante di cui all’articolo 61 n. 2 e 9 cod. pen., per omessa o comunque errata motivazione e contestuale vizio di errata interpretazione degli articoli indicati, sussumibile dalla stessa motivazione della sentenza impugnata.
2.1 D motivo si articola in una serie di punti: il reato di peculato s fonderebbe su circostanze non provate o comunque non ritualmente contestate; si cita la ordinanza emessa dal G.I.P. nel giugno 2015, con la quale era stata rigettata la richiesta di emissione di ordinanza cautelare richiesta dalla Procura e sui rilievi della quale, secondo la difesa, si sarebbero modellate le rettifiche dibattimentali rese dall’ispettore NOME COGNOME del nucleo di polizia giudiziaria; i particolare, alla stregua dell’ordinanza di rigetto, il ricorrente, second l’organigramma di RAGIONE_SOCIALE, non aveva poteri gestionali tali da consentirgli di scegliere i contraenti della RAGIONE_SOCIALE o di condizionare in maniera pregnante la relativa scelta con conseguente erroneità della qualificazione di incaricato di pubblico servizio formulata dalla Corte territoriale.
Risulta ignorata la circostanza fattuale determinante della dichiarazione di NOME COGNOME, amministratore giudiziario di RAGIONE_SOCIALE, che ha espressamente dichiarato che non vi erano gare a evidenza RAGIONE_SOCIALE per il semplice fatto che RAGIONE_SOCIALE veniva considerato un soggetto di diritto privato; risulta inoltre omessa qualunque indicazione di atti a firma del ricorrente (o almeno emessi sotto le sue indicazioni) nella procedura di impegno di spesa e nella conseguente liquidazione.
2.2 In ogni caso il ricorrente non si è appropriato di alcuna somma di denaro che RAGIONE_SOCIALE aveva in cassa e, se le somme di cui il ricorrente si sarebbe appropriato fossero conseguenza dei raggiri posti in essere con abuso dei doveri inerenti allo svolgimento di un pubblico servizio e conseguenti alla induzione in errore degli organi della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per la fornitura di 4500 chilogrammi del polish solver, saremmo nell’ambito del reato di truffa, seguendo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità che indica la differenza tra peculato e truffa nella circostanza che nel primo il possesso del denaro è antecedente alla condotta appropriativa, mentre nel secondo la condotta fraudolenta è finalizzata a consentire al soggetto di entrare in possesso del denaro per poi appropriarsene.
2.3 Anche con riferimento alla richiesta di qualificazione dei fatti nell’articolo 346 bis cod. pen. la sentenza, secondo il ricorrente, è affetta da vizi ed errate interpretazioni di legge.
2.4 Andava esclusa la misura ablativa delle interdizioni dai pubblici uffici o comunque andava ritenuta nella forma temporanea commisurata alla durata della pena inflitta.
2.5 I giudici hanno omesso di valutare il motivo di appello concernente la richiesta di applicazione dell’ art. 323 bis cod. pen., trattandosi di fatti di li entità, e contemporaneamente hanno riconosciuto le attenuanti generiche in ragione della contenuta entità del lucro derivante dalla condotta delittuosa.
2.6 Trattandosi di fatti commessi nel settembre 2013 l’interdizione andava comunque contenuta solo alla incapacità di contatto contrattare con la RAGIONE_SOCIALE amministrazione; andava infine considerato che doveva essere applicata all’interdizione temporanea dai pubblici uffici data l’applicazione delle attenuanti generiche.
Le difese di parti civile (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) hanno prodotto memorie scritte, allegando nota spese, chiedendo l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato limitatamente al primo punto del motivo di ricorso, con conseguente assorbimento dei restanti punti.
E’ il caso di precisare, preliminarmente, che nessun rilievo può attribuirsi, in tema di qualifiche soggettive pubblicistiche, alla circostanza che l’imputato fosse stato assunto con un contratto di diritto privato.
Da tempo, infatti, le qualifiche di cui agli artt. 357 e 358 cod. pen. prescindono dalla natura del rapporto con l’ente (concezione c.d. soggettiva), essendo state declinate in chiave oggettivo-funzionale.
Gli artt. 357, comma 2, e 358, comma 2, cod. pen. attribuiscono espresso rilievo al tipo di attività esercitata dal reo, definendola RAGIONE_SOCIALE là dove «disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi».
Ciò è quanto ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte con riferimento alle attività direttamente correlate all’espletamento di servizi pubblici da parte di una c.d. RAGIONE_SOCIALE in house, o con questo poste in rapporto ausiliario o strumentale.
Tra le tante, Sez. 6, n. 23910 del 03/04/2023, Ciccimarra, Rv. 284759, in motivazione, afferma che ‘ai dirigenti delle RAGIONE_SOCIALE commerciali cd. in house o delle imprese pubbliche spetta, infatti, la qualifica di incaricato di pubblico servizio (art. 358 cod. pen.) quando esercitino funzioni e mansioni correlate alla prestazione del servizio pubblico o con questo in rapporto ausiliario e/o strumentale, restando, invece, estranee all’area pubblicistica tutte quelle attività non direttamente connesse all’espletamento del servizio stesso.
Il principio è stato affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che ha stabilito che in tema di reati contro la RAGIONE_SOCIALE amministrazione, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio il legale rappresentante di una RAGIONE_SOCIALE a responsabilità limitata interamente controllata da una RAGIONE_SOCIALE in house e deputata all’espletamento di attività di carattere tecnico che si pongano in rapporto ausiliario e strumentale rispetto ai compiti pubblicistici perseguiti dalla RAGIONE_SOCIALE controllante (Sez. 6, n. 58235 del 09/11/2018, COGNOME, Rv. 274815 in fattispecie di RAGIONE_SOCIALE costituita da diversi enti comunali, per conto dei quali gestiva il servizio idrico, di igiene ambientale e di gestione dei parcheggi, si avvaleva per lo svolgimento di tali servizi di una RAGIONE_SOCIALE a responsabilità limitata di cui deteneva l’intero controllo).
Né – sempre incidentalmente – rilevano (se non quali meri indici, nel contesto di una trama argomentativa che dovrebbe basarsi su altri argomenti) la natura RAGIONE_SOCIALE o meno del denaro “maneggiato” dall’ente e/o la finalità di pubblico interesse per cui questo eventualmente agisca, avendo il legislatore del 1990 negato rilevanza anche ai suddetti profili, e concentrato l’attenzione sul momento “genetico” dell’attività dell’ente in cui opera il soggetto della cui qualifi soggettiva deve decidersi nel caso concreto.
Tanto premesso, per quanto qui interessa, a “RAGIONE_SOCIALE” era stato esternalizzato/delegato dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, tra gli altri, il servizio di pulizia della sede stradale: attività, in base alla disciplina codicistica richiamata, senz’altro raffigurante un “pubblico servizio”.
Nell’ambito di tale attività – rectius, in correlazione funzionale con tale attività l’imputato avrebbe realizzato le condotte contestategli.
La sentenza impugnata non dà atto compiutamente delle ragioni per le quali NOME può essere ritenuto, rispetto all’acquisto dei materiali necessari per la
pulizia, incaricato di pubblico servizio, posto che la formulazione lessicale, impiegata dal legislatore, con l’utilizzo dei termini «semplici» e «meramente», indica, infatti, in modo univoco, la presenza di una voluntas legis finalizzata a collocare nel perimetro della nozione di incaricato di pubblico servizio qualunque mansione che richieda un bagaglio di nozioni tecniche e di esperienza e che comporti un livello di responsabilità superiore a quello richiesto per lo svolgimento di incombenti esclusivamente materiali o di ordine (Sez. 6, n. 22275 del 31/01/2024, Puglisi, Rv. 286613).
Infatti, per rilevare, il “potere” di documentazione (certificativo, e, dunque, peraltro indicativo della “funzione”, piuttosto che del “servizio”) deve potersi manifestare all’esterno, soltanto in tal modo assumendo una valenza ed una connotazione RAGIONE_SOCIALE; ed infatti “in tema di reati contro la RAGIONE_SOCIALE amministrazione, l’attribuzione della qualifica di incaricato di pubblico servizio presuppone l’accertamento in concreto dell’attività svolta dall’imputato” (Cass. Sez. 6, n. 34086 del 26/6/2013, rv. 257035; Cass. Sez. 6, n. 8070 del 2/2/2016, rv. 266314; Cass Sez. 6 – n. 39434 del 26/03/2019 Rv. 277366 – 01).
Dal testo delle pronunce di merito non si evince se e come l’imputato abbia svolto, in concreto – e cioè sulla base dell’effettiva organizzazione dell’ufficio in cui lavorava- e con analisi puntuale del provvedimento dell’11/9/2009, con il quale l’amministratore unico COGNOME, gli aveva attribuito il compito di diretta collaborazione con la Direzione Generale -, attività caratterizzate da quei profili di autonomia e discrezionalità che, soli, come poc’anzi ricordato, appaiono suscettibili di connotare l’attività come non meramente esecutiva; rendere quindi ragione della natura di pubblico servizio dell’attività svolta; incardinare, in ultima analisi la qualifica pubblicistica in capo all’imputato.
Richiedendosi, dunque, un accertamento in fatto precluso a questo Giudice, di mera legittimità, si impone, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE che, nel valutare la sussistenza o meno della qualifica soggettiva in capo all’imputato, si atterrà ai criteri poc’anzi enunciati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE.
Così è deciso, 11/12/2025