Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4632 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6   Num. 4632  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
SENTENZA
Procuratore AVV_NOTAIOa Repubblica presso il Tribunale di Imperia nei procedimento a sul ricorso proposto dal carico di
COGNOME NOME, nato a Riesi il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza emessa dal Tribunale di Genova ii 16;06/2023, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed I ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere AVV_NOTAIO COGNOME; udito il Pubblico ilmistero, in persona del sostituto Procuratere AVV_NOTAIO, che ha concluso per raccoglimento con Hnvio AVV_NOTAIOa ordina;ne impugnaca; ietta r memorie dif , ensiva depositata dall’AVV_NOTAIO ,. ,: , Serietto sue, udienza cern ernie, ha insistito per il rigetto c=1 , ,J ricorso.
RITENUTO IN FATTO
 GLYPH Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Genova, adito in funzione di riesame, ha riformato l’ordinanza genetica emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Imperia nei confronti di NOME COGNOME in data 30 maggio 2023, disponendo:
la sostituzione AVV_NOTAIOa misura AVV_NOTAIOa custodia cautelare in carcere applicata a COGNOME con quella degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui ai capi 1, 6, 7, 8, 9 al medesimo ascritti e in relazione al reato di cui agli artt. 646 e 61, 11, cod. pen., così diversamente qualificato il reato ex art. 314 cod. pen., di cui al capo 4 AVV_NOTAIOa provvisoria incolpazione;
l’annullamento del titolo cautelare in relazione al reato di corruzione ex art. 321 cod. pen., ascritto al capo 3.
Secondo il Tribunale del riesame, COGNOME è gravemente indiziato del ruolo di promotore e capo di un’associazione a delinquere finalizzata a commettere un numero indeterminato di truffe aggravate, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 640, comma 2, e 61, n. 11, cod. pen., ai danni di RAGIONE_SOCIALE, truffe che venivano perpetrate mediante le seguenti condotte: la sistematica sottrazione da parte del cartaiolroulettier NOME COGNOME di mazzi di carte dalla casa da gioco; l’alterazione di quelle aventi valore 6, 7, 8, 9 e la falsificazione AVV_NOTAIOe fascette sicurezza; la falsa asseverazione AVV_NOTAIOa regolarità dei sixain (gruppi di mazzi di carte) modificati, così che potessero essere utilizzati dai croupier per le partite del gioco “Punto e Banco”, partite cui partecipavano lo stesso ricorrente (fino alla ricevuta inibitoria all’accesso alla casa da gioco) e i sodali, conseguendo, in virtù dei detti artifici, rilevanti vincite; ed è gravemente indiziato, altresì, del reat appropriazione indebita aggravata dall’abuso di prestazione d’opera, così come riqualificata l’originaria imputazione di peculato, con riferimento alle carte da gioco sottratte ai fini AVV_NOTAIOa loro alterazione.
Ha proposto ricorso il Pubblico RAGIONE_SOCIALE presso il Tribunale di Imperia, deducendo due motivi, come di seguito sintetizzati ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:
2.1. Con un primo motivo – in realtà plurimo – deduce inosservanza od erronea applicazione AVV_NOTAIO‘art. 19 d.l. 1 luglio 1986, n. 318, nonché mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità AVV_NOTAIOa motivazione, in relazione alla ritenut natura giuridica privatistica AVV_NOTAIO‘attività di esercizio dei gioco d’azzardo de! casin di RAGIONE_SOCIALE, ed alla conseguente esclusione AVV_NOTAIOa qualifica di incaricato di pubblico servizio dall’accusa originariamente attribuita al correo (intraneo) NOME COGNOMECOGNOME COGNOME presso il casinò svolgeva l’attività di cartaio.
Da tale riqualificazione GLYPH il Tribunale ha desunto: a) l’esclusione AVV_NOTAIOa gravità indiziaria del delitto di corruzione per condotte contrarie ai doveri di uffici ipotizzato al capo 3 del provvisorio atto imputativo, con riguardo alle ripetute corresponsioni di somme erogate dai sodali in favore di COGNOME, quale contropartita AVV_NOTAIOa sistematica alterazione AVV_NOTAIOe carte da gioco; b) la riqualificazione nel reato di appropriazione indebita aggravata dall’abuso di prestazione d’opera AVV_NOTAIO‘ipotesi di peculato originariamente ascritta al ricorrente sub capo 4, in concorso con il medesimo cartaio, con riferimento all’appropriazione dei mazzi di carte recanti il logo “RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE“, oggetto di manipolazione;
In relazione ad entrambi i capi si invoca dal ricorrente l’annullamento AVV_NOTAIO‘ordinanza impugnata sulla base dei rilievi che seguono.
Il Tribunale ha aderito all’orientamento espresso dalla giurisprudenza civile di questa Corte di legittimità (Sez. U civili n. 5492 del 06/06/1994, Lanza c. Corte dei conti, Rv. 486905 e da Sez. U, n. 45 del 23/11/1985, dep. 1936, Romano, Rv. 171499), in forza del quale la gestione di una casa da gioco, per quanto autorizzata dalla pubblica autorità, presenterebbe le connotazioni tipiche AVV_NOTAIO‘attività di impresa, siccome richiede un’organizzazione di mezzi e di personale distinta dalla struttura pubblicistica AVV_NOTAIO‘ente locale, e non avrebbe natura di servizio pubblico, costituendo esclusivamente una fonte di finanziamento per l’ente stesso, senza alcuno specifico vincolo di destinazione dei relativi proventi.
Tale inquadramento non terrebbe conto del disposto di cui all’art. 19 d.l. 1 luglio 1986, n. 318, conv. in legge 9 agosto 1986, n. 488 – norma ritenuta di natura interpretativa da Sez. U civili n. 5492 del 1994, cit – secondo cui le entrate derivanti ai comuni di RAGIONE_SOCIALE (e RAGIONE_SOCIALE) dalle gestioni AVV_NOTAIOe case da gioco sono considerate ad ogni effetto, sin dalla loro istituzione, entrate di natura pubblicistica.
Di contro – si sostiene – avrebbero dovuto essere estesi alla fattispecie al vaglio i principi affermati da Sez. U, n. 6087 del 24/09/2020, dep. 2021, Rubbo, Rv. 280573, sia pure in relazione all’omesso versamento del prelievo unico erariale (PREU) dovuto, sull’ammontare dei proventi del gioco da parte dei concessionari/esercenti gli apparecchi da gioco leciti di cui all’art. 110 TULPS, quali incaricati di un pubblico servizio.
Illogicamente il Tribunale ha ritenuto che l’ipotesi considerata dalle Sez. Unite Rubbo sia affatto diversa da quella in scrutinio, per il fatto cile le slot machine sono collegate direttamente alla rete telematica AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE (di modo che è consentito un penetrante e continuativo controllo sui flussi di danaro investiti nel gioco), giacché la valorizzat
asimmetria poggia sulle sole modalità di raccolta dei proventi del gioco telematica, nel caso del PREU, manuale nella casa da gioco – trattandosi pur sempre, in entrambi i casi, di giochi leciti.
RAGIONE_SOCIALE è, inoltre, una società a partecipazione totalitaria del RAGIONE_SOCIALE, che gestisce (come da atto costitutivo) l’esercizio dei giochi d’azzardo per conto AVV_NOTAIO‘ente locale, al quale riversa una percentuale (attualmente pari al 22%) AVV_NOTAIOe relative entrate, onde il RAGIONE_SOCIALE ha, nella sostanza, la gestione diretta AVV_NOTAIOa casa da gioco.
Anche a prescindere dal ruolo di agente contabile, il gestore del gioco va qualificato come incaricato di pubblico servizio in quanto esercita in regime di concessione un pubblico servizio, riservato al RAGIONE_SOCIALEo statae.
Ne consegue che al cartaio deve riconoscersi la qualifica di incaricato di pubblico servizio, non potendosi dubitare che lo stesso sia investito di un’attività non meramente esecutiva e materiale, ma implicante margini, ancorché minimi, di discrezionalità.
2.2. Con il secondo motivo, il Procuratore AVV_NOTAIOa Repubblica ricorrente deduce inosservanza o erronea applicazione AVV_NOTAIO‘art 275 cod. proc. pen. nonché mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità AVV_NOTAIOa motivazione, in relazione alla disposta sostituzione AVV_NOTAIOa custodia carceraria con gli arresti domiciliari.
La misura sarebbe inadeguata a fronteggiare le esigenze di cautela correlate al pericolo di condotte reiterative, tenuto conto: a) AVV_NOTAIOa gravità dei reati contro l pubblica amministrazione oggetto degli addebiti, erroneamente esclusi o mal riqualificati dal Tribunale; b) AVV_NOTAIOa personalità di COGNOME, evincibile dal ruo apicale svolto in seno al sodalizio e dall’essere lo stesso in costante contatto con soggetti condannati per reati di mafia.
Il difensore AVV_NOTAIO‘indagato, AVV_NOTAIO, ha depositato una memoria in cui ha dedotto che:
l’ente RAGIONE_SOCIALE ha natura privatistica, nonostante la totale partecipazione societaria pubblica, in assenza di una base legislativa che lo sottoponga ad un regime pubblicistico, di cui sarebbe espressione indefettibile la procedimentalizzazione AVV_NOTAIOe attività espletate, invece non prevista;
il parere rilasciato dalla Corte del Conti, in atti versato, riferito al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ma con argomentazioni estensibili a quello di RAGIONE_SOCIALE, evidenzia che, sebbene sottoposta a vigilanza ministeriale e con destinazione di part proventi allo RAGIONE_SOCIALE, l’attività di gestione di una casa da gioco costituisce imprenditoriale-commerciale, in regime di libera concorrenza, produttiva di ut Tanto non permette di qualificare l’ente come organismo di diritto pubblico e ravvisare l’aggravante di cui all’art. 640, comrna 2, n. it cod. pen., alla st
quanto affermato da Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270518 – 01, per la quale gli enti a formale struttura privatistica sono qualificabili com “pubblici” solo in presenza dei seguenti requisiti: a) la personalità giuridica; b l’istituzione AVV_NOTAIO‘ente per soddisfare specificatamente esigenze di interesse AVV_NOTAIO aventi carattere non industriale o commerciale; c) il finanziamento AVV_NOTAIO‘attività in modo maggioritario da parte AVV_NOTAIOo RAGIONE_SOCIALE, degli enti pubblic territoriali o di NOME organismi di diritto pubblico, ovvero la sottoposizione de gestione al controllo di questi ultimi, ovvero la designazione da parte AVV_NOTAIOo RAGIONE_SOCIALE, degli enti pubblici territoriali o di NOME organismi di diritto pubblico, di più metà dei membri AVV_NOTAIO‘organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza.
Sotto altro profilo, il difensore ha argomentato che il cartaio non possa essere ritenuto incaricato di pubblico servizio in quanto, nel preparare e custodire le carte da gioco, non esplica alcuna attività intellettiva presupponente la conoscenza e l’applicazione di normative tecniche ed opera in totale assenza di discrezionalità.
Il Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO NOME ha concluso per l’accoglimento del ricorso, richiamandone i motivi.
Considerato in diritto
 E’ fondato il primo dei motivi proposti.
Va richiamata anzitutto, in rapida sintesi, la normativa che regda le case da gioco autorizzate.
Tra queste, il casinò di RAGIONE_SOCIALE è stato istituito sulla base AVV_NOTAIO‘art. 1 r.d.l. 22 dicembre 1927 n. 2248, convertito nella legge 27 dicembre 1928 n. 3125 e con i conseguenti provvedimenti attuativi del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO‘interno. In forza di tale normativa, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE è stato autorizzato, anche In deroga alle leggi vigenti, purché senza aggravio per il bilancio AVV_NOTAIOo RAGIONE_SOCIALE, ad adottare tutti provvedimenti necessari per poter addivenire all’assestamento del bilancio ed all’esecuzione AVV_NOTAIOe opere pubbliche indilazionabili.
Con analoga disciplina sono stati istituiti ed autorizzati gli NOME casinò esistenti RAGIONE_SOCIALE.
Ai tempi, la vigilanza, la repressione e il sanzionamento dei gioco illegale erano affidati al AVV_NOTAIO e la materia era regolata sia ex art. 110 TULPS sia con specifici interventi ad hoc.
L’intera disciplina del gioco pubblico è stata sottoposta al controllo AVV_NOTAIOo RAGIONE_SOCIALE, in forza del d. Igs. 14 aprile 1948, n. 496, con affidamento AVV_NOTAIO‘organizzazione,
AVV_NOTAIO‘esercizio e AVV_NOTAIOa gestione (anche indiretta, attraverso convenzioni) al RAGIONE_SOCIALE.
In questo contesto era emanato il dl. 1 luglio 1986, n. 318, convertito nella legge 9 agosto 1986, n. 488, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, che, all’art. 19, stabilì che le “entrate” derivanti ai Comuni di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE dalla gestione di cui ai regi decreti legge n. 2448 del 1927 e 1404 del 1936, “sono considerate ad ogni effetto, fin dalla loro istituzione, entrate di natur pubblicistica, da classificarsi nel bilancio al titolo I, entrate tributarie”.
Una complessiva riorganizzazione AVV_NOTAIOa materia del gioco pubblico si è avuta con la legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha sancito che le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione di giochi, scommesse e concorsi a premio siano affidate ad una struttura unitaria, individuata, con d.lgs. 8 luglio 2002, n. 138 nell’RAGIONE_SOCIALE, poi incorporata nel 2012 nella “RAGIONE_SOCIALE” (RAGIONE_SOCIALE.
Successivi interventi normativi hanno disciplinato forme più moderne di gioco (giochi a distanza, on line o via internet), anche al fine di contrastare i fenomeni di infiltrazioni criminali e i giochi illegali (cfr. legge 13 dicembre 2010, n. 220)
Nel contempo, sin dal d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito nella legge 13 settembre 2012, n. 158, si è andato profilando l’intervento del legislatore a tutela dei rischi correlati alla dipendenza da gioco.
La Corte costituzionale, in relazione a tali disciplina, ha evidenziato come la potestà statuale nella materia del gioco d’azzardo venisse a giustificarsi non solo per ragioni di ordine e sicurezza pubblica ma, soprattutto, per la tutela del diritto alla salute, garantito ex art 32 Cost. (sul punto cfr. Corte cost. n. 300 del 2011; n. 108 del 2017; n. 27 del 2019).
La disciplina AVV_NOTAIOe case da gioco o casinò tradizionali è invece, rimasta nella sostanza invariata, al punto che la stessa Consulta, già con sentenza n. 152 dei 1985 e, ancora, con sentenza n. 291 del 2001, ha stigmatizzato, per la sua disorganicità, la situazione normativa, anche per le modalità di utilizzo dei proventi acquisiti nell’esercizio.
Da ultimo, la legge 9 agosto 2023, n. 111 ha delegato il governo alla revisione del sistema tributario, e al riordino – tra le altre – AVV_NOTAIOe disposizioni vigent materia di giochi pubblici, che si svolgano in luoghi “fisici”, fermo restando i moAVV_NOTAIOo organizzativo fondato sul regime concessorio/ autorizzatorio.
2.1. Quanto al casinò di RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE si avvale, sulla base di una convenzione, di una società per azioni a capitale pubblico, a partecipazione maggioritaria del RAGIONE_SOCIALE stesso.
Ciò premesso, il Tribunale del riesame ha accolto la tesi AVV_NOTAIOa natura privatistica AVV_NOTAIO‘attività di esercizio del gioco da parte AVV_NOTAIO‘ente RAGIONE_SOCIALE espressa dalle risalenti Sez. U civili n. 5492 del 06/06/1994, Lanza c. Corte dei conti, Rv. 486905.
Decidendo in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, le Sezioni Unite AVV_NOTAIO‘epoca ritennero che la gestione di una casa da gioco, sia quando il RAGIONE_SOCIALE la eserciti direttamente, sia quando la affidi a terzi in forza di convenzione, costituisca attività d’impresa con fini di lucro, e che richieda un’apposita organizzazione di mezzi e di personale, distinta dalla struttura pubblica AVV_NOTAIO‘ente locale; mentre i proventi di tale attività, anche dopo l’entrata in vigore AVV_NOTAIO‘a 19 dl. n. 318 del 1986, cit., rappresentano “entrate tributarie” AVV_NOTAIO‘ente locale solo a partire dal momento in cui, con la periodicità stabilita, vengono versati all’ente stesso, quale risultato netto AVV_NOTAIOa gestione (tanto, sul rilievo che se ta entrate sono “considerate” di natura pubblicistica, come si legge nel testo AVV_NOTAIOa norma, ciò presuppone, in senso logico, che esse non sono ontologicamente tali). Secondo tale arresto nomofilattico, la gestione di una casa da gioco ” di per sé, non realizzava in modo immediato e diretto un interesse pubblico, né concretava l’esercizio di una funzione pubblica o di un servizio pubblico a diretto beneficio AVV_NOTAIOa collettività; e costituiva non altro che una fonte di finanziamento AVV_NOTAIO‘ente, senza uno specifico vincolo di destinazione”. .
Analoga impostazione si rinviene, sempre nella più risalente giurisprudenza civile, in Sez. 1, n. 6082 del 18/03/2006 COGNOME (NOME) c/ COGNOME ed altro, Rv. 587790 – 01, che, investita di una questione di ineleggibilità dei dipendenti comunali, evidenziò come non possa ritenersi tale i! “croupier”, dipendente AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE La pronuncia aveva ribadito che la gestione AVV_NOTAIOa casa da gioco, ancorché istituita per espressa disposizione di legge, non rientra tra le funzioni tipiche del RAGIONE_SOCIALE, ed è quindi priva di connotazione pubblicistica, così come già aveva rilevato la Commissione europea nella decisione 2000/394/CE, a proposito del RAGIONE_SOCIALE, in quanto esercente un’attività commerciale sottoposta al libero gioco AVV_NOTAIOa concorrenza e, quindi, rientrante nell’ambito di applicazione AVV_NOTAIO‘art. 87 de! .TFUE. in sostanza, se la casa da gioco costituisce un’impresa di natura privata, non esercente un pubblico servizio, inconferente risulterebbe anche il richiamo – formulato in quella vertenza – alla normativa concernente le società RAGIONE_SOCIALE, le quali costituiscono lo strumento con cui la pubblica amministrazione può erogare un servizio di pubblica utilità, mediante un soggetto privato formalmente collocantesi in posizione di terzietà.
Sul versante penale, tale inquadramento trova riscontro nelle ancor più risalenti Sez. U, n. 45 del 23/11/1985, dep. 1986, Romano’ Rv. 171499-01, le quali
escluso che una casa da gioco costituisse attività rientrante tra le funzioni del RAGIONE_SOCIALE, in quanto avente chiara matrice privatistica, escluse altresì, la configurabilità del delitto di peculato, in relazione al danaro costituente l dotazione del tavolo, e più in AVV_NOTAIO quello proveniente dall’esercizio AVV_NOTAIOa casa da gioco, in quanto non appartenente alla pubblica amministrazione. Tale pronuncia affermò che i cosiddetti impiegati di gioco, svolgano essi mansioni di croupier o di capo-tavolo, non rivestono la qualità di pubblici ufficiali, né quella di incaricati di pubblico servizio, e così pure il dipendente RAGIONE_SOCIALE che svolga funzioni di vigilanza ispettiva sulla attività AVV_NOTAIOa casa da gioco, ancorché sia legato al comune da rapporto di pubblico impiego.
Deve tuttavia osservarsi, al riguardo, che la giurisprudenza, sia civile che penale, ha – da epoca risalente – mutato radicalmente prospettiva.
In sede di regolamento di giurisdizione, promosso con riferimento all’azione di responsabilità contabile promossa nei confronti AVV_NOTAIO‘amministratore AVV_NOTAIOa società che gestiva il RAGIONE_SOCIALE, le Sezioni Unite civili affermarono che il contratto con il quale l’ente locale attribuisce la gestione AVV_NOTAIOa casa da gioco municipale ad un privato appartiene alla categoria AVV_NOTAIOe concessioni di pubblico servizio (Sez. U, n. 202 del 01/04/1999, Rv. 524792).
In adesione ai pareri espressi dal Consiglio di RAGIONE_SOCIALE (n. 2339 del 6 ottobre 1994 e n. 832 del 21 aprile 1964) e ad una sentenza (n. 2041/1.998) del Tribunale amministrativo AVV_NOTAIOa Lombardia, si osservò dal NOME COGNOME, che la gestione RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOa detta casa da gioco era da ricollegare alla figura di un pubblico servizio, rispondendo alla finalità di soddisfare gli interessi pubblici analoghi a quelli che avevano determinato la istituzione dei casinò di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE – di riassestamento del bilancio RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIOa esecuzione di opere pubbliche, AVV_NOTAIOa gestione in località opportuni di una attività NOMEmenti vietata su restante territorio RAGIONE_SOCIALE.
Tale orientamento è stato confermato dalle Sezioni Unite civili n. 8438 del 09/03/2010, che posero in luce le peculiarità che caratterizzano le società in questione e, in particolare: la costituzione su autorizzazione del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO‘interno di concerto con il AVV_NOTAIO del bilancio e AVV_NOTAIOa programmazione economica; la vigilanza espletata dai relativi Dicasteri; il capitale partecipazione pubblica; la destinazione pubblica dei proventi AVV_NOTAIOa gestione AVV_NOTAIOa casa da giuoco, detratte le spese.
Parallelamente, analoga evoluzione si è registrata nella giurispruden penale, in relazione alla interpretazione AVV_NOTAIOa nozione di inc:aricato di s pubblico, presupposto di reati contro la pubblica amministrazione contestati operatori AVV_NOTAIOe case da gioco.
Come è noto, la nozione di incaricato di servizio pubblico si è nel tempo focalizzata sulla natura AVV_NOTAIO‘attività espletata e sul suo regime, per cui, secondo la – oramai consolidata – ermeneusi AVV_NOTAIO‘art. 358 cod. pen., come modificato dall’art. 18, legge 26 aprile 1990, n. 86, incaricato di pubblico servizio è colui che presta un servizio pubblico a prescindere dal rapporto del soggetto con un determinato ente pubblico. La norma privilegia, dunque, un criterio oggettivofunzionale, come si evince dall’uso AVV_NOTAIOa locuzione “a qualunque titolo”, riferita alla prestazione del servizio, e dalla eliminazione di ogni riferimento, contenuto invece nel testo previgente AVV_NOTAIO‘art. 358, al rapporto di impiego del soggetto con lo RAGIONE_SOCIALE o con altro ente pubblico. Il capoverso di tale norma esplicita poi il concetto di servizio pubblico, ritenendolo formalmente omologo alla funzione pubblica di cui al precedente art. 357, sebbene connotato dalla mancanza dei poteri (deliberativi, autoritativi o certificativi), tipici di quest’ultima.
Con riferimento alle case da gioco, Sez. 6, n. 41676 del 10/1.0/2012, COGNOME, affermò che il dipendente RAGIONE_SOCIALE addetto al RAGIONE_SOCIALE municipale (nella specie, del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE) fosse un organo del RAGIONE_SOCIALE medesimo, con lo specifico compito di verificare la correttezza AVV_NOTAIOe operazioni di pagamento ai giocatori AVV_NOTAIOe slot-machine, nonché la destinazione al bilancio RAGIONE_SOCIALE dei proventi AVV_NOTAIOa casa da gioco, costituenti parziale, se non unica, fonte di reddito per l’ente pubblico. Di qui la ritenuta qualifica di incaricato di un pubblic servizio, correlata alla vigilanza espletata sul finanziamento AVV_NOTAIO‘ente, in quanto attività strumentale al raggiungimento dei fini istituzionali di esso.
La sentenza OrlanAVV_NOTAIOi evidenziò come la sentenza AVV_NOTAIOe Sezioni Unite Romano, nell’avere negato la qualifica di incaricato di pubblico servizio al dipendente RAGIONE_SOCIALE addetto alla vigilanza sulla casa da gioco, dovesse considerarsi superata dalla legge n. 86 del 1990, nell’accezione di servizio pubblico sopra precisata, e che si attagliasse, in particolare, alla pregressa formulazione AVV_NOTAIO‘art. 314 cod. pen., che esigeva, ai fini AVV_NOTAIOa configurabilità del delitto di peculato l’appartenenza alla pubblica amministrazione del danaro o di altra cosa mobile diversamente dall’attuale paradigma normativo che, a partire dalla legge del 1990 cit. richiede la sola altruità di tali beni.
Si deve ad una recente decisione AVV_NOTAIOe Sezioni Unite penali (n. 6087 del 24/09/2020, dep. 2021, Rubbo, Rv. 280573), una ancor più compiuta elaborazione AVV_NOTAIOa nozione di servizio pubblico, correlato alle attività di gioco RAGIONE_SOCIALEo statale su di esso.
Pronunciandosi in relazione ad una fattispecie di peculato, la Corte ha afferm il principio di diritto per cui integra tale delitto “la condotta del gestore o AVV_NOTAIO‘esercente degli apparecchi da gioco leciti di cui all’art. , sesto e settimo
comma, TULPS, che si impossessi dei proventi del gioco, anche per la parte destinata al pagamento del Prelievo Erariale Unico (PREU),, non versandoli al concessionario competente, in quanto il denaro incassato appartiene alla pubblica amministrazione sin dal momento AVV_NOTAIOa sua riscossione. (In motivazione, la Corte ha precisato che il concessionario riveste la qualifica formale di “agente contabile” ed è incaricato di pubblico servizio, funzione cui partecipano il gestore e l’esercente, essendo loro delegate parte AVV_NOTAIOe attività proprie del concessionario).”
La decisione ha ad oggetto l’attività di gioco esercitata mediante apparecchi collegati alla rete telematica AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE – oggi RAGIONE_SOCIALE – che, in automatico, grazie alla diretta interazione con il soggetto scommettitore che vi inserisce il danaro, consentono la giocata e la vincita. Attraverso tali dispositivi, la cui installazione e messa in eserciz presuppone il nulla osta AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE, si è ritenuto dalle Sezioni Unite che la società concessionaria sia costituita garante AVV_NOTAIOa liceità del gioco da essa controllato attraverso la rete, ma anche soggetto passivo del prelievo unico, da qualificarsi come imposta di consumo correlata alla entità AVV_NOTAIOa giocata, da versare all’Erario.
In motivazione, le Sezioni Unite hanno richiamato la pronuncia AVV_NOTAIOe Sez. U civ., n. 14697 del 29/05/2019, Rv. 653988 – 01, le quali hanno ritenuto espressamente la natura pubblica di tutti gli incassi degli apparecchi elettronici da gioco valorizzando il collegamento diretto di tali dispositivi al sistema centrale AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE, giacché proprio questo collegamento, rivolto in particolare al flusso di denaro riscosso in conseguenza del gioco ecito ed alle sue destinazioni (vincite, canone di concessione, deposito cauzionale, obbligazioni tributarie, compenso del concessionario), così come previste dalla legge, ne evidenzia la diretta appartenenza pubblica. Si è al riguardo rimarcato come il concessionario rivesta funzione di agente AVV_NOTAIOa riscossione, in particolare sotto il profilo del controllo periodico AVV_NOTAIOa destinazione AVV_NOTAIOe somme riscosse. Sviluppando tale linea ricostruttiva le Sezioni Unite Rubbo sancirono che è servizio pubblico non l’esercizio del gioco d’azzardo, bensì il diretto e continuativo controllo svolto dal concessionario su tale attività che, diversamente, costituirebbe un illecito anche penale.
Analogamente, la Corte costituzionale, con sentenza n. 56 del 2015, proprio con riferimento alle concessioni riferite agli apparecchi da gioco di cui all’a comma 6, T.U.L.P.S., aveva evidenziato che «la materia dei giochi pubblici riservata al RAGIONE_SOCIALEo AVV_NOTAIOo RAGIONE_SOCIALE, che ne può affidare a privati l’organizza e l’esercizio in regime di concessione di servizio, sulla base di una discipli trova origine negli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496
(Disciplina AVV_NOTAIO‘attività di giuoco)», e che gli interessi pubblici sottesi disciplina regolativa di tali giochi spaziano dalla pubblica fede, all’ordine pubblico e alla sicurezza, alla salute dei giocatori, alla protezione dei minori e AVV_NOTAIOe fasc di giocatori adulti più deboli, alla protezione degli interessi erariali, relativamen ai proventi pubblici derivanti dalla raccolta del gioco.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che, utilizzando il moAVV_NOTAIOo ricostruttivo AVV_NOTAIOa sentenza Rubbo, l’attività dei casinò concessionari, anche in relazione alle tipologie di gioco che si svolgono ai tavoli, sia riconducibile all nozione di servizio pubblico.
Si tratta – è vero – di ipotesi non sovrapponibile a quella scrutinata dalle Sezioni Unite Rubbo per la mancanza di collegamento telematico di tali giochi alla rete RAGIONE_SOCIALE (oggi ADM); tuttavia, valgono le medesime considerazioni svolte a proposito dei giochi automatici, per cui, anche in tale ipotesi, ciò che ha natura di pubblico servizio non è certo l’esercizio del gioco in sé, bensì:
sotto un primo profilo, la gestione AVV_NOTAIOe entrate rivenienti da un’attività di gio che, per quanto esercitata dalle società concessionarie per un fine di lucro, vale ad assicurare al bilancio dei Comuni ingenti risorse finanziarie, le quali sono ad ogni effetto entrate tributarie (tali classificate sin dalla loro istituzione, c risulta dall’inequivoco tenore letterale AVV_NOTAIO‘art. 19 d.l. n. 318 del 1986, cit., . riguardo ai Comuni di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE); da tale gestione conseguono obblighi di rendicontazione e riversamento e la relativa vigilanza è tanto più pregnante in mancanza di un meccanismo di controllo stringente quale quello reso possibile, per gli apparecchi automatici, dall’inserimento nel circuito telematico AVV_NOTAIOa rete AMD;
sotto altro, e non meno rilevante, profilo, rileva l’attività di controllo ch società di gestione dei casinò svolgono sull’attività di gioco, a tutela dei medesimi beni-interessi enucleati dalla elaborazione giurisprudenziale e dalla Consulta ritenuti meritevoli, quali il contrasto alla ludopatia, ma anche il contrasto alle possibili e svariate attività criminali (riconducibili alle frod riciclaggio, all’evasione fiscale) correlate al maneggio di ingenti flussi di danaro.
Tanto premesso sulla natura di servizio pubblico AVV_NOTAIOe attività di gestione AVV_NOTAIOa casa da gioco, qualche ulteriore puntualizzazione si impone con riferime alla qualifica del cartaio, essendosi dedotto in ricorso che tale ope svolgerebbe attività di natura meramente esecutiva e materiale.
Ora, come innanzi precisato, la giurisprudenza consolidata di questa Corte legittimità ha accolto una nozione funzionale AVV_NOTAIOe qualifiche pubblicistiche.
Più in dettaglio, nell’ambito dei pubblici agenti, la qualifica di incaricato pubblico servizio è assegnata dalla legge in via residuale, poiché l’art. 358 cod. pen. esplicita tale nozione, stabilendo che per pubblico servizio deve intendersi un’attività omologa a quella AVV_NOTAIOa pubblica funzione e disciplinata nelle stesse forme, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri (deliberativi, autoritativi, certificativi) che tipicamente ineriscono ad essa; l’ambito applicativo AVV_NOTAIOa disposizione è poi delimitato “verso il basso”, nel senso che espressamente esulano da tale ambito le mansioni di ordine e la prestazione di opera meramente materiale, atteso che, come chiarito da questa Corte, nella sua massima espressione nomofilattica, il pubblico servizio è comunque un’attività di carattere intellettivo, caratterizzata, quanto al contenuto, dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi propri AVV_NOTAIOa pubblica funzione, con la quale solo pone in rapporto di accessorietà o complementarietà (Sez. U, n. 7958 del DATA_NASCITA, COGNOME, Rv. 191172).
Mansioni di ordine sono, dunque, quelle caratterizzate dalla mancanza di poteri decisionali ovvero dall’assenza di qualsivoglia margine di discrezionalità, e che perciò si esauriscono nello svolgimento di compiti semplici, solamente materiali o di pura esecuzione (Sez. 6, n. 1957 del 11/01/2023, COGNOME, Rv. 284109, che richiama Sez. Lav., n. 3106 del 12/04/1990, Rv. 466637).
.E stato osservato, al. riguardo, come il “tenore testuale AVV_NOTAIO‘art. 358 cod. pen. connoti le mansioni d’ordine e la prestazione di opera materiale rispettivamente con i termini “semplici” e “meramente”, attraverso i quali la norma circoscrive la latitudine di tali concetti, diversamente idonei a ricomprendere amplissimi settori AVV_NOTAIO‘area del lavoro subordinato (Sez. 6, n. 6749 del 19/11/2013, dep. 2014, Gariti, Rv. 258995).
In base a tali coordinate ermeneutiche, va dunque analizzata !a posizione del cartaio, il quale, come ricostruito dai Giudici di merito nella vicenda che occupa, era addetto a preparare i sixain di carte, che termosigillava con una fascetta di sicurezza su cui apponeva numero e data AVV_NOTAIO‘operazione, unitamente alla propria sigla; a riporli negli armadi di interscambio da dove venivano prelevati dai croupier; a disporre la sostituzione AVV_NOTAIOe carte che riteneva usurate.
Si tratta di compiti esecutivi, ma contraddistinti da un coefficiente di autonomia e di discrezionalità tipiche AVV_NOTAIOe mansioni di controllo, implicanti poteri di verif e di natura certificativa – sia pure con valenza interna – con riguardo alla attestazione, dallo stesso dovuta, AVV_NOTAIOa integrità/conformità alle regole degli strumenti di gioco; compiti che implicano conoscenza e applicazione di normative tecniche, anche se a livello esecutivo, e che involgono profili, sia pure complementari e integrativi, di collaborazione nell’espletamento del pubblico
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servizio AVV_NOTAIOa gestione del gioco riservato al RAGIONE_SOCIALEo statuale, con le correlate responsabilità.
Il cartaio, dunque, intervenendo nella cruciale fase AVV_NOTAIOa preparazione del gioco e verificandone gli strumenti operativi, garantisce le condizioni per il suo corretto svolgersi; garantisce, dunque, il presupposto AVV_NOTAIOe correlate attività di prelievo di danaro, costituenti ad ogni effetto entrate pubbliche e, in questo senso, può bene essere ritenuto incaricato di pubblico servizio.
8. Di contro, è infondato il motivo inerente alle esigenze cautelari.
Il Tribunale ha congruamente motivato in ordine ai presupposti che hanno permesso di ritenere adeguato presidio contenitivo, in sostituzione AVV_NOTAIOa custodia in carcere, la misura autocustodiale integrata da divieti di comunicazione (stante le modalità AVV_NOTAIOe attività criminose, da ultimo svolte dal ricorrente impartendo le direttive ai sodali al telefono); tali presupposti sono, con argomentazioni scevre da illogicità, sono correlati alla età non più giovane AVV_NOTAIO‘indagato ed al quadro di personalità, evincibile dai due soli datati precedenti a suo carico, per fatti d entità lieve.
Alla luce di tutto quanto precede, si impone l’annullamento con rinvio AVV_NOTAIOa ordinanza impugnata affinché il .Giudice di merito . rivaluti sia l configurabilità, in termini di gravità indiziaria, di un rapporto sinallagmatico d tipo corruttivo tra le parti, in forza del quale il cartaio avrebbe percepito d ricorrente e dai sodali corrispettivi in danaro, per la violazione dei doveri inerent al servizio espletato; sia la possibile qualificazione giuridica in termini di peculat AVV_NOTAIOa condotta appropriativa AVV_NOTAIOe carte da gioco, finalizzata alla loro manomissione (posto che la appropriazione – benché non ricostruita con sufficiente chiarezza nella sua materialità oggettiva – non risulta allo stato formalmente contestata). 
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Genova competente ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 309, co. 7 cod. proc. pen.
Così deciso, il 7 novembre 2023