Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 8391 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 8391 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/01/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da NOME NOMECOGNOME nato a Villaricca il 16/09/1980 NOME NOMECOGNOME nato a Napoli il 16/09/1969 NOMECOGNOME nato a Caserta il 07/08/1975
avverso l’ordinanza emessa in data 14/10/2024 dal Tribunale di Napoli.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione del Consigliere dott.ssa NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME c ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito l’Avv. NOME COGNOME difensore di fiducia di NOME COGNOME NOME COGNOME e di NOME COGNOME che ha rappresentato l’avvenuta revoca del provvedimento cautelare per cessazione delle esigenze cautelari e, previo deposito di procura speciale, ha insistito p l’annullamento del provvedimento per carenza del quadro indiziario.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Napoli, adito in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., confermava l’ordinanza emessa in data 26 settembre 2024 dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale applicativa della misura degli arres domiciliari nei confronti di NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME essenzialmente in relazione al reato di peculato finalizzato al compimento di atto contrario al loro funzione, come da provvisoria contestazione.
1.1. I ricorrenti, dipendenti – con la qualifica di “operatori ecologici” e il COGNOME an “raccoglitore e separatore di rifiuti” – della società RAGIONE_SOCIALE, aggiudicataria dell’ap comunale per la gestione dei rifiuti nel Comune di Giugliano, in qualità di “addetti all’i ecologica” si erano impossessati sine titulo di rifiuti nobili ivi conferiti, illecitamente cedendoli a terzi in cambio di danaro.
Hanno proposto ricorso NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME per il tramite del comune difensore di fiducia, con cui hanno dedotto:
violazione di legge, in relazione all’art. 358 cod. pen., per la qualifica rivestita di o ecologici e il mancato esercizio di attività di natura decisionale e/o valutativa.
Nello specifico, il difensore ha evidenziato come il compito in concreto svolto dai ricorre consistesse nel prendere in consegna il rifiuto conferito in discarica, di inserirlo nell’app cassonetto e/o di restituirlo, di compilare la scheda secondo criteri prefissati
I ricorrenti non erano assimilabili ai “vigilanti” ma piuttosto paragonabili ai meri usc all’addetto all’ingresso di un pubblico ufficio, dovendo solo verificare l’identità di chi acc all’area ecologica;
-vizio di motivazione e violazione di legge, in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. p per avere il Tribunale del riesame assertivamente ravvisato il pericolo di reiterazione, nonostant il cambio di mansioni.
Alla udienza, il difensore ha depositato procura speciale e rappresentato l’intenzione di proseguire nella trattazione del processo in funzione del riconoscimento del diritto al riparazione per ingiusta detenzione, nonostante la revoca della misura custodiale per sopravvenuta cessazione delle esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 . Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Il devolutum verte sul tema della “qualifica soggettiva” rivestita dai ricorrenti COGNOME e COGNOME.
2.1. La legge del 26 aprile 1990 n. 86 – nel riformulare il testo degli artt. 357 e 358 pen.- ha superato la “concezione soggettiva” delle nozioni di pubblico ufficiale e di incaricato
pubblico servizio: se ante legem veniva privilegiato il rapporto di dipendenza dallo Stato o da altro ente pubblico, con la riforma del 1990 è stato positivizzato il criterio della disc pubblicistica dell’attività svolta e del suo contenuto.
La qualifica pubblicistica dell’attività prescinde, dunque, sia dalla natura dell’ente- in inserito e all’interno del quale opera il soggetto – sia dalla natura pubblica del rapport impiego. Ciò che rileva è la natura dell’attività svolta dall’ente e, laddove essa abbia cara pubblicistici, quale sia in concreto l’attività compiuta dal soggetto.
2.2. Prevede, infatti, il novellato art. 358 cod. pen. che « … sono incaricati di un pub servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio» , ovvero « un’att disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine della prestazione di opera meramente materiale ».
Pertanto, l’attività dell’incaricato di un pubblico servizio- al pari della pubblica funzi disciplinata da norme di diritto pubblico ma – a differenza di questa – è priva di poteri autori e certificativi: si tratta di un tipo di attività che si pone in rapporto di accessorietà complementarità rispetto alle pubbliche funzioni e che è caratterizzata dallo svolgimento d compiti di rango intermedio tra queste ultime e le mansioni meramente esecutive (cfr Sez. Un. n 7959 del 27/03/1992, Delogu, Rv 191172).
1.4. Ebbene, se nella lettura della novella si sono registrate nella giurisprudenza di quest Corte oscillazioni con riferimento alla individuazione e perimetrazione della nozione di pubblic servizio, soprattutto nei casi di attività delegate e/o di attività di interesse pubblico, ge enti in regime di diritto privato, tuttavia nessuna incertezza esegetica è stata manifestata relazione alla esclusione della qualifica di incaricato di pubblico servizio, laddove l’agente assegnatario di mere mansioni d’ordine ovvero presti un’opera meramente materiale (in questo senso v. anche, nella giurisprudenza civilistica, Cass., sez. lav., n. 3106 del 12/04/1990, R 466637).
1.5. Lesegesi privilegiata dal Tribunale del riesame è in linea con gli enunciati cri ermeneutici.
Premesso che non è in contestazione la riconducibilità dell’attività ad un pubblico servizio, Giudici di merito hanno invero congruamente rappresentato che i ricorrenti svolgevano mansioni di custodia e di vigilanza dell’area, nonché funzioni valutative in merito alla natura dei r conferiti: ai predetti – quali addetti all’isola ecologica – era riservata la distinzione pericolosi e non pericolosi, tra quelli destinati allo smaltimento e/o al successivo recupe nonché era affidata la valutazione in ordine alla non conferibilità del rifiuto per la poten esposizione a pericolo della salute , dell’ambiente e della sicurezza degli operatori ed utenti.
1.6. Sotto tale profilo le doglianze difensive sono prive di pregio: la prospettata mancanza poteri decisionali e/o l’assenza di qualsivoglia margine di discrezionalità si scontrano con natura dei compiti affidati ai ricorrenti, che – come persuasivamente argomentato dai Giudici di merito – non era limitata al compimento di attività esecutive e materiali, come effettivamen
può essere quella di riporre il rifiuto nel cassonetto e/o di compilare il modulo in e prescrizioni impartite dai superiori gerarchici, ma presupponeva a monte una valut discrezionale in ordine alla tipologia e natura del conferimento e a valle l’autonoma de non accettare il conferimento dei rifiuti non conformi alla normativa.
La motivazione è, dunque, esente da vizi di manifesta illogicità e al contempo coere il dato normativo.
Essendo stato dedotto il solo profilo indicato, il ricorso deve essere dunque riget
Ne consegue ope legis la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
Così deciso il 17/01/2025