Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34063 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 34063 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 9/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sussistenza della capacità di intendere e di volere e la declaratoria di inammissibilità degli altri motivi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del Tribunale di Foggia in data 22 ottobre 2019, NOME COGNOME fu condanNOME alla pena, condizionalmente sospesa, di sei mesi di reclusione in quanto riconosciuto colpevole del delitto previsto dagli artt. 110 e 588, secondo comma, cod. pen., per avere – in concorso con NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME – partecipato a una rissa, nel corso della quale NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME avevano riportato lesioni; in Foggia il 20 settembre 2019.
Con sentenza in data 9 febbraio 2023, la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado, prosciolse NOME COGNOME e gli altri imputati dal reato agli stessi ascritto in applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 85 cod. pen. e 70 cod. proc. pen. Nonostante l’allegazione, con l’atto di impugnazione, una serie di documenti comprovanti uno stato di salute tale da far ritenere l’incapacità processuale dell’imputato e la sua incapacità di intendere e volere al momento del fatto, la Corte di appello avrebbe omesso qualunque specifico accertamento; e ciò pur avendo la sentenza dato atto che COGNOME apparisse «in condizioni cliniche tali da non essere completamente in grado di discernere completamente la reale dimensione di rilievo penale del proprio agire». Secondo la difesa, si sarebbe, dunque, al cospetto sia di un’omessa pronuncia in relazione alla richiesta di accertamento della condizione di incapacità dell’imputato, sia di una motivazione illogica, atteso che, da una parte, si riconoscerebbe uno stato di incapacità mentale di COGNOME e, dall’altra, non si disporrebbe alcun tipo di accertamento sul punto.
3.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 588 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 52 cod. pen.
Quanto alla sussistenza degli elementi previsti dalla fattispecie contemplata dall’art. 588 cod. pen., la Corte di appello avrebbe erroneamente qualificato come generici gli argomenti con cui la difesa contestava l’esistenza del dolo di arrecare una reciproca offesa, atteso che secondo le stesse relazioni della polizia giudiziaria, le condotte ascritte all’imputato sarebbero state poste in essere anche per
rispondere ad un’offesa che gli veniva recata: ciò che avrebbe imposto di escludere il delitto di rissa (così Sez. 5, n. 48007 del 16/04/2015).
Inoltre, la Corte di appello avrebbe omesso qualunque riferimento alla richiesta difensiva di applicazione della legittima difesa, benché dalle dichiarazioni rese dal teste di polizia giudiziaria NOME COGNOME emergesse l’atteggiamento aggressivo di NOME COGNOME e la reazione difensiva dei tre coimputati, tra cui COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
Muovendo, secondo l’ordine logico, dal secondo motivo di ricorso, con cui la difesa censura la motivazione in relazione al mancato riconoscimento della legittima difesa e alla ritenuta sussistenza dei requisiti del delitto di rissa, le considerazioni difensive devono essere disattese.
2.1. Secondo quanto ritenuto dalla Corte di appello, infatti, alla stregua degli atti di polizia giudiziaria e delle testimonianze assunte è emerso che gli imputati avevano dato luogo a una violenta lite nel corso della quale due gruppi contrapposti, costituiti dal trio COGNOME/COGNOME/COGNOME e dal quartetto NOME COGNOME/NOME COGNOME/COGNOME/COGNOME, si erano fronteggiati apertamente a causa della volontà del primi tre di introdursi abusivamente nell’abitazione dei COGNOME; e che la lite si era accesa benché i COGNOME e i loro amici avessero avuto la possibilità di avvisare le Forze dell’ordine per evitare l’abusiva intrusione dei primi tre. Un contesto, quello descritto, all’evidenza incompatibile con la configurabilità della legittima difesa in capo ai partecipanti alla rissa, avendo il trio COGNOME/COGNOME/COGNOME dato causa alla successiva aggressione degli altri quattro e avendo questi ultimi reagito a una condotta illecita rispetto alla quale ben avrebbero potuto ricorrere all’intervento della Forza pubblica (sicché non poteva ritenersi che gli stessi fossero stati costretti a difendersi). Dunque, diversamente da quanto dedotto dalla difesa, la sentenza impugnata ha adeguatamente spiegato, attraverso una puntuale ricostruzione dei profili fattuali della vicenda, perché non potesse accedersi alla richiesta di configurare, in capo, tra gli altri, a NOME COGNOME, l’invocata causa di giustificazione. E per le stesse ragioni deve ritenersi che la Corte di appello abbia motivato adeguatamente in ordine all’esistenza di una reciproca volontà di offesa in capo ai partecipanti alla violenta lite e, conseguentemente, in relazione alla configurabilità del delitto di rissa.
Fondato è, invece, il primo motivo di ricorso, con il quale la difesa si duole della mancata osservanza degli artt. 85 cod. pen e 70 cod. proc. pen. in materia
di accertamento della capacità di partecipare coscientemente al processo e della capacità di intendere e di volere dell’imputato al momento del fatto.
3.1. La sentenza impugnata ha, infatti, dato conto del motivo di appello con il quale era stata dedotta l’incapacità processuale dell’imputato e la sua incapacità di intendere e di volere al momento del fatto, senza però motivare sulla questione posta con l’impugnazione, certamente pregiudiziale rispetto al riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, la quale postula il compiuto accertamento della sussistenza di tutti gli elementi che consentono di ritenere la sussistenza del reato, la sua commissione da parte dell’imputato e di articolare il giudizio di responsabilità penale a suo carico. Invero, se deve ribadirsi che l’accertamento della capacità di intendere e di volere dell’imputato costituisce questione di fatto la cui valutazione compete al giudice di merito (Sez. 1 n. 11897 del 18/05/2018, dep. 2019, Rv. 276170 – 01; Sez. 1, n. 32373 del 17/01/2014, Rv. 261410 – 01; Sez. 1, n. 42996 del 21/10/2008, Rv. 241828 – 01), deve anche osservarsi che tale valutazione si sottrae al sindacato di legittimità soltanto quando essa risulti esaurientemente motivata: ciò che non può certo ravvisarsi nel caso di specie, tenuto conto dell’assoluta mancanza di qualunque motivazione sul punto, nonostante le allegazioni difensive contenute nell’atto di appello, che avrebbero dovuto determinare i necessari approfondimenti da parte dei Giudici di merito (sul punto ex plurimis Sez. 2, n. 33098 del 19/04/2019, Cecchin, Rv. 276983 – 01), eventualmente anche d’ufficio (Sez. 5, n. 1372 del 26/10/2021, dep. 2022, Zafarana, Rv. 282470 – 01).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto con riferimento al prospettato vizio della motivazione in ordine alla dedotta incapacità di stare in giudizio e incapacità di intendere e di volere dell’imputato al momento del fatto, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Nel resto, il ricorso deve, invece, essere rigettato.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.
Così deciso in data 4 luglio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente