Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43746 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43746 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Foggia il 17/04/1985
avverso la sentenza del 6/10/2023 del Tribunale di Chieti visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. 137/2020 e s.m.i.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Chieti con sentenza del 6/10/2023, all’esito del giudizio abbreviato, condannava NOME COGNOME alla pena di mesi quattro di arresto, sostituita – ai sensi degli artt. 20 -bis cod. pen. e 54 -quater legge n. 689 del 1981 – con la pena di euro milleduecento di ammenda, per il reato di cui all’art. 707 cod. pen.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto appello, che è stato trasmesso a questa Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione avverso sentenza di condanna alla pena dell’ammenda.
Con l’unico motivo cui è affidata l’impugnazione si contesta a) l’affermazione
di responsabilità, evidenziando che gli arnesi atti allo scasso sono stati rin nel bagagliaio dell’autovettura condotta dal coimputato, essendo il COGNOME sol passeggero; b) la carenza di uno degli elementi costitutivi del reato, vale a la precedente condanna per delitti contro il patrimonio, essendo stato valorizz il precedente per la violazione della normativa in materia di stupefacenti, non rientrerebbe nella categoria dei delitti commessi a scopo di lucro; c mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis pen., pur ricorrendone i presupposti; d) il mancato riconoscimento del circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va, innanzitutto, premesso che, a mente dell’art. 593, comma 3, cod proc. pen., come novellato dall’art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 22 ot 2022, n. 150, «sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda o la pena sostitutiva del la di pubblica utilità, nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati p con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa».
1.1. Sul regime di impugnazione delle sentenze di condanna che applicano la sola pena dell’ammenda si rinvengono nella giurisprudenza di legittimità du orientamenti.
Secondo una prima impostazione – che, come si vedrà, può dirsi ultimamente superata da numerosi arresti di segno contrario – l’art. 593, comm 3, cod. proc. pen., nel prevedere l’inappellabilità delle sentenze di cond relative a contravvenzioni per le quali è stata applicata la sola ammen intenderebbe riferirsi alle contravvenzioni astrattamente punite con la sola p pecuniaria o con pena alternativa e non anche alle contravvenzioni punite astratto con pena congiunta; ciò anche se nel caso concreto sia stata infli sola pena dell’ammenda a seguito della sostituzione della pena detentiva c quella pecuniaria. Si afferma, in proposito, che la pena pecuniaria con cui è s sostituita quella detentiva potrebbe essere revocata ai sensi degli artt. 7 legge 24 novembre 1981 n. 689, evenienza quest’ultima rispetto alla quale sacrificio del secondo grado nel merito non è costituzionalmente ammissibil (Sez. 3, n. 14738 del 11/2/2016, COGNOME, Rv. 266833 – 01; Sez. 4, ord. n. 36 del 14/1/2016, COGNOME, Rv. 266225 – 01; Sez. 4, n. 45751 del 8/11/2012 COGNOME, Rv. 253645 – 01; Sez. 1, n. 10735 del 5/3/2009, Provvidenti, Rv 242879 – 01; Sez. 1, n. 6885 del 5/5/1995, Pesce, Rv. 201720 – 01). Ta principio è stato ribadito anche a seguito dell’entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia, atteso che «il testo dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., co
detto, è stato modificato solo per la previsione della inappellabilità delle sen di condanna per le quali è stata applicata, oltre che la sola pena dell’ammen anche la pena sostituiva del lavoro di pubblica utilità, introdotta dall’art. 1 d. Igs. n. 150/2020, attraverso l’inserimento nel codice penale dell’art. 20 La stessa legge ha anche introdotto, nella disciplina delle sanzioni sostituti cui alla legge n. 689/81, all’art. 71, la previsione per cui il mancato pagam della pena pecuniaria sostitutiva ne comporta la revoca e la conversione nel semilibertà o nella detenzione domiciliare: permane dunque, il profil individuato dalla giurisprudenza di legittimità a fondamento dell’orientamento s indicato, per cui il sacrificio del secondo grado di giudizio non sar costituzionalmente legittimo, a fronte della astratta possibilità, in c mancato pagamento, di conversione in una sanzione che incide sulla libertà personale» (Sez. 4, ord. n. 11375 del 30/1/2024, Mamani, Rv. 286018 – 01).
1.2. L’altro orientamento, più volte ribadito di recente, ritiene l’inappellabilità di cui all’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. si riferisca non alla pena astratta, cioè quella edittalmente prevista, ma alla pena applicat concreto, con la conseguenza che sono inappellabili anche quelle sentenze che hanno irrogato la pena pecuniaria in sostituzione di quella detentiva.
A tale risultato gli arresti in discorso pervengono anche in base a perco argomentativi diversi tra loro. Così, Sez. 3, n. 20573 del 13/3/2024, Staff Rv. 286360 – 01 ha affermato che, a seguito della Riforma Cartabia, «si deve ritenere che il “sistema” sanzionatorio penale è oggi costituito dalle ” principali” e dalle “pene accessorie”, disciplinate dagli articoli 20 e seguen codice penale, nonché dalle “pene sostitutive”, previste dall’articolo 20-bis pen. e disciplinate dagli articoli 53 e seguenti della legge 689/1981»; che stesso art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come novellato dal d. Igs. 150/2022, «che ritiene inappellabili le sentenze che applicano una pena lavoro di pubblica utilità – che “originariamente” non può essere edittalmen prevista, proprio in quanto “sostitutiva” di pena principale»; che, dunque, «lettura sistematica della norma consente quindi di verificare che il legislator inteso ampliare l’area dell’inappellabilità a tutte le pene sostituti detentive, confinando il regime di appellabilità alle sole pene sostitutive semilibertà sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva, che in incidono sulla libertà personale del condannato. Con il che, cade la tesi d necessaria “originaria previsione” della sola pena dell’ammenda».
Il Collegio, invece, nell’ambito di questo secondo orientamento, intende dar continuità all’indirizzo che valorizza il dato testuale dell’art. 593, comma 3, proc. pen., che fa espresso riferimento alla pena «applicata», vale a dire qu irrogata in concreto dal giudice, anziché alla pena «prevista», cioè que
edittale, astratta. Ne consegue che sono inappellabili tutte le sentenze «applicano» la sola pena pecuniaria, a prescindere dalla pena edittalmen prevista, dunque, anche quelle che giudicano reati puniti astrattamente con pena congiunta, nei casi in cui quella detentiva sia convertita nella pecuniaria. Se così non fosse, il legislatore avrebbe utilizzato una div terminologia, facendo riferimento alla pena «prevista» (Sez. 1, n. 33605 d 9/5/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 26308 del 23/3/2023, Bazzano, n.m.; Sez. 3, n. 47031 del 14/09/2022, COGNOME, Rv. 283825 – 01; Sez. 1, n. 31878 de 3/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 283391 – 01; Sez. 4, n. 34253 del 1/7/2014, COGNOME, 259773 – 01; Sez. 4, n. 15041 del 07/03/2014, NOME, Rv. 261564 – 01; Sez. 4, n. 18654 del 21/03/2013, COGNOME, Rv. 255936 – 01; Sez. 1, n. 11200 del 26/9/1994, COGNOME, Rv. 199617 – 01). Del resto, det distinzione non è nuova, trovando plurime evidenze nel codice di rito: così, s a titolo di esempio e senza alcuna pretesa di completezza, in materia competenza per territorio (art. 16, comma 3 cod. proc. pen.) o di misu cautelari (artt. 274, lett. c) e 280, comma 2, cod. proc. pen.), il legisl testuale riferimento alla pena «prevista», riferendosi evidentemente alla pe edittale, mentre in tema di applicazione della pena su richiesta (art. 445, co 2, cod. proc. pen.) o nel caso di condanna per un pluralità di reati (artt comma 2, cod. proc. pen.), così come nell’ipotesi in esame di cui all’art. comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., utilizza testualmente il term «applicata», altrettanto evidentemente per indicare la sanzione in concre irrogata.
Peraltro, con riferimento all’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., deve ess evidenziato i) come la modifica apportata dal d.lgs. n. 11 del 6/2/2018, che ha introdotto l’inciso «in ogni caso», renda ancora più evidente la volontà legislatore di prevedere l’inappellabilità delle sentenze di condanna per le sia stata applicata la sola pena dell’ammenda, atteso che tale regime vi affermato come adottabile qualunque sia il motivo dell’applicazione di tale pena (Sez. 3, n. 47031/2022, cit.); li) come la recente Riforma Cartabia non abbia inciso sui presupposti della inappellabilità di cui si discute, essendosi limit aggiungere, dopo le parole «pena pecuniaria», l’inciso «o la pena sostituiva lavoro di pubblica utilità», introdotta dall’art. 1 lett. a) d.lgs. n. 150 attraverso l’inserimento nel codice penale dell’art. 20-bis.
Tutto ciò posto, ritiene il Collegio che il ricorso sia destit fondamento.
2.1. In particolare, con riferimento al primo profilo in cui è articolato l motivo, si osserva che la doglianza non è consentita perché aspecifica, in quan
non si confronta con la sentenza impugnata, che ha fondato la dichiarazione d responsabilità del Fazi sulla proprietà dell’autovettura a bordo della qua trovava, sia pure in posizione di passeggero e, dunque, sulla disponibilità d arnesi atti allo scasso rinvenuti nel bagagliaio. È, dunque, evidente come difesa ometta di considerare tale circostanza di fatto evidenziata dal giudic merito per la affermazione della penale responsabilità dell’odierno ricorrente.
Orbene, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, os generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti de necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnat e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, COGNOME, Rv. 268385 – 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, COGNOME Rv. 236945 – 01).
2.2. Il secondo profilo è manifestamente infondato.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di affermare che, ai della configurabilità del reato di cui all’art. 707 cod. pen., è richiest presupposto, che sul soggetto gravi anche una sola condanna, passata i giudicato, relativa a delitti determinati da motivi di lucro e che all’interno categoria rientrano anche quelli che attengono alla cessione di sostan stupefacenti (Sez. U, n. 24990 del 30/1/2020, Dabo, Rv. 279499 – 01; Sez. 4 n. 38381 del 21/5/2019, Bajinka, Rv. 277186 – 01; Sez. 6, n. 11363 de 31/1/2018, Ben, Rv. 272519 – 01). Sul certificato del casellario giudiziale COGNOME risulta annotato un precedente penale per il reato di cessione di sosta stupefacenti (precisamente una sentenza di applicazione della pena su richiest delle parti, irrevocabile il 3/2/2008), di talchè il presupposto del re contestazione può dirsi soddisfatto.
2.3. Il profilo relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenua generiche non è consentito perché generico. Invero, non risultan adeguatamente enunciati e argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni pos fondamento del mancato riconoscimento di dette attenuanti.
In ogni caso è comunque manifestamente infondato. Sul punto, è sufficiente evidenziare che la statuizione in punto di circostanze attenuanti generich è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità – atteso che d trama motivazionale si evince agevolmente che il giudice di prime cure ha formulato un negativo giudizio di personalità, in considerazione dell’assenza qualsivoglia segno di resipiscenza – con la conseguenza che è insindacabile cassazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/6/2021, COGNOME, Rv. 282693 – 01; Sez. 5,
43952 del 13/4/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01; Sez. 2, n. 3609 d 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163 – 01). Del resto, è ormai pacifico il principi affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle pa rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri d valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952/20017 cit.; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 25989 – 01).
2.4. Il profilo relativo alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. infine, è infondato, atteso che l’imputato non può dolersi, con ricorso cassazione, del mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cu all’art. 131-bis cod. pen., non avendone fatto richiesta nel corso del giudiz merito (Sez. 3, n. 19207 del 16/3/2017, COGNOME, Rv. 269913 – 01; Sez. 6, 20270 del 27/4/2016, COGNOME, Rv. 266678 – 01; Sez. 7, ord. n. 43838 del 27/5/2016, COGNOME, Rv. 268281 – 01). Trattasi di istituto la ricorrenza de presupposti attiene al merito, per cui deve essere valutata in quella s potendosi nel giudizio di legittimità solo denunciare il vizio di violazione di ovvero dolersi della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità de motivazione di rigetto.
Venendo al caso di specie, si osserva che, se è vero che il difensore ave proposto l’appello, contenente la relativa richiesta, è altrettanto vero che, il contrasto giurisprudenziale sulla interpretazione dell’art. 593, comma 3, proc. pen., come sopra sintetizzato, specie alla luce dell’orientamento che ultimamente prevalendo, era elevata la probabilità che l’impugnazione proposta potesse essere trasmessa alla Corte di legittimità, avendo ad oggetto u sentenza inappellabile. Dunque, il difensore aveva un onere di diligenz consistente nel richiedere l’applicazione della causa di non punibilità al giudi primo grado, sì da poi poter eventualmente sindacare in sede di legittimit sotto il profilo della violazione di legge o del difetto di motivazione – l’ap motivazionale in caso di rigetto dell’istanza.
Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pe condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe
processuali.
Così deciso in Roma, il giorno 15 ottobre 2023.