Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 27834 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27834 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/05/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Savona l’1/7/1983
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME il quale ha chiesto l’annullamento della sentenza con rinvio limitatamente al motivo relativo alla causa di non punibilità e il rigetto nel resto del ricorso;
1.Con sentenza in data 17.12.2023, il Tribunale di Genova, all’esito di giudizio abbreviato, ha condannato NOME COGNOME alla pena di 3.800 euro di ammenda e NOME COGNOME alla pena di 2.000 euro di ammenda – previa conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ex art. 53 L. n. 689 del 1981 – per il reato di cui all’art. 18 R.D. n. 773 del 1931.
– Relatore –
Sent. n. sez. 319/2025
UP – 02/05/2025
R.G.N. 8823/2025
2.Avverso la predetta ordinanza, Ł stato presentato atto di appello dal difensore degli imputati, il quale ha premesso di ritenere appellabile la sentenza che abbia irrogato una pena pecuniaria in sostituzione di pena detentiva, ipotesi in cui – ha osservato – non trova applicazione il disposto dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
Il tribunale ha ritenuto che gli imputati fossero certamente consapevoli dell’assenza di autorizzazione amministrativa per la manifestazione, ma si tratta di un’affermazione del tutto indimostrata, che non evidenzia alcun elemento sintomatico da cui desumere la rimproverabilità soggettiva del fatto agli agenti, non essendo stato condotto alcun accertamento o approfondimento istruttorio sul punto. Di conseguenza, l’affermazione della sussistenza dell’elemento psicologico Ł apodittica e si basa su una mera presunzione.
2.3 Con il terzo motivo, deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 133, 133ter , 62bis cod. pen., 442, comma 2, cod. proc. pen., 56quater L. 689 del 1981, nonchØ mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Il collegio intende dare continuità all’orientamento affermato da Sez. 3, n. 20573 del 13/3/2024, COGNOME (e poi confermato, per esempio, da Sez. 1, n. 33605 del 9/5/2024, COGNOME nonchØ da Sez. 2, n. 43746 del 15/10/2024, COGNOME), secondo cui, in tema di impugnazioni, Ł inappellabile la sentenza di condanna con la quale Ł inflitta la pena dell’ammenda, anche se in sostituzione, in tutto o in parte, di quella dell’arresto, per effetto del disposto dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come novellato dall’art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 22 ottobre 2022, n. 150, e della contestuale introduzione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui agli artt. 20bis cod. pen. e 53 e ss. legge 24 novembre 1981, n. 689.
In disparte l’osservazione che il difensore non indica chi altri avrebbe dovuto alternativamente provvedere (anche il capo di imputazione non individua ulteriori promotori, oltre a COGNOME e COGNOME), resta il fatto che nessuno dei due ricorrenti adempì all’obbligo di dare avviso al questore e che, ciò nonostante, essi diedero luogo, in concorso tra loro, al presidio non autorizzato.
Ebbene, si ha motivazione implicita quando i motivi della soluzione di una determinata questione debbono intendersi logicamente contenuti e indirettamente svolti nelle considerazioni e nelle ragioni esposte per dar conto della soluzione adottata rispetto ad altra questione, distinta dalla prima.
L’accoglimento del secondo motivo, implicando prima ancora la rinnovata valutazione di un aspetto suscettibile di riverberare eventuali effetti sulla stessa condanna degli imputati, assorbe il terzo motivo relativo alle vicende della pena, e in particolare alla quantificazione della pena base, al diniego delle attenuanti generiche, alla commisurazione della pena sostitutiva, alla violazione dell’art. 133ter cod. pen., alla misura della riduzione per il rito abbreviato (che l’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., individua nella metà della pena, anzichØ in un terzo, se si procede per una contravvenzione). Resta impregiudicata ogni valutazione sulle doglianze formulate con il terzo motivo.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME