Inammissibilità del Ricorso per Violenza: Quando la Condotta è Troppo Grave
L’ordinanza in esame offre un importante spunto di riflessione sui limiti dell’impugnazione in Cassazione e sui criteri di valutazione della gravità di un reato. La Suprema Corte ha affrontato un caso di violenza, chiarendo perché l’inammissibilità del ricorso diventi inevitabile quando le argomentazioni sono meramente ripetitive e la condotta non può essere considerata di lieve entità. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione.
I Fatti del Caso: un’Aggressione ai Danni dei Militari
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte di Appello. L’imputato era stato ritenuto responsabile di una condotta violenta, consistita nel rivolgere calci e pugni nei confronti di alcuni militari intervenuti in un non meglio precisato contesto. La difesa del ricorrente aveva basato il proprio appello sulla richiesta di applicazione di una causa di non punibilità, sostenendo la scarsa gravità del fatto commesso.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha deciso di non entrare nel merito della questione, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non si fonda su una nuova valutazione dei fatti, ma su un presupposto prettamente procedurale. I giudici hanno constatato che i motivi presentati nel ricorso erano una semplice riproduzione delle stesse censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte di Appello.
La Ripetitività dei Motivi come Causa di Inammissibilità
Un principio fondamentale del processo penale è che il ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle argomentazioni già valutate nei gradi di giudizio precedenti. È necessario, invece, che il ricorrente individui vizi specifici nella sentenza impugnata, come errori di diritto o difetti logici nella motivazione. In questo caso, non essendo stati addotti nuovi e specifici profili di illegittimità, il ricorso è stato considerato privo dei requisiti minimi per essere esaminato.
Le Motivazioni: la “Non Scarsa Offensività” della Condotta Violenta
La Corte Suprema, pur dichiarando l’inammissibilità, ha richiamato e avallato le motivazioni della Corte di Appello. Quest’ultima aveva correttamente escluso la possibilità di applicare una causa di non punibilità mettendo in risalto la ‘non scarsa offensività’ della condotta. L’azione di sferrare calci e pugni contro rappresentanti delle forze dell’ordine è stata ritenuta intrinsecamente grave, tale da superare quella soglia di tenuità che la legge richiede per escludere la punizione. La violenza fisica, specialmente se diretta a pubblici ufficiali, manifesta un grado di pericolosità e di disprezzo per l’autorità che non può essere liquidato come irrilevante.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce due concetti chiave. In primo luogo, l’importanza di strutturare un ricorso in Cassazione con motivi specifici e non meramente ripetitivi, pena la sua inammissibilità. In secondo luogo, conferma che la valutazione sulla particolare tenuità del fatto non può prescindere dalla natura della condotta. Atti di violenza fisica, come calci e pugni, difficilmente possono essere considerati di scarsa offensività, soprattutto quando rivolti a militari nell’esercizio delle loro funzioni. La decisione comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, a conferma della serietà con cui l’ordinamento sanziona l’abuso dello strumento processuale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato ritenuto una mera riproduzione di un’identica censura già adeguatamente confutata dalla Corte di Appello, senza presentare nuovi o specifici motivi di diritto.
Qual è stata la ragione per non applicare la causa di non punibilità?
La causa di non punibilità non è stata applicata perché la Corte ha ritenuto che la condotta violenta, consistita nel rivolgere calci e pugni ai militari, avesse una ‘non scarsa offensività’, ovvero una gravità tale da non poter essere considerata un fatto di lieve entità.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15490 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15490 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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visti gli atti e la sentenza impugnata; esamiNOME il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge i ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità è riproduttivo di identica cens adeguatamente confutata dalla Corte di appello / che ha messo in risalto la non scarsa offensività della condotta violenta consistita nel rivolgere calci e pugni nei confronti dei intervenuti;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in Favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/03/2024.