Ubriachezza e Resistenza: La Cassazione sull’Inammissibilità del Ricorso
La recente ordinanza della Corte di Cassazione sul tema dell’inammissibilità ricorso offre spunti fondamentali sulla responsabilità penale in stato di ubriachezza. Il caso riguarda un uomo condannato per resistenza a pubblico ufficiale che ha tentato di giustificare le proprie azioni adducendo uno stato di alterazione alcolica. Vediamo come la Suprema Corte ha affrontato la questione, confermando principi consolidati del nostro ordinamento.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Roma per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), ha presentato ricorso per Cassazione. La sua difesa si basava principalmente su due argomenti:
1.  L’assenza del dolo specifico richiesto dalla norma, ovvero la volontà cosciente di opporsi a un atto d’ufficio.
2.  La mancata applicazione delle norme sull’incapacità di intendere e di volere (artt. 88 e 89 c.p.) o, in subordine, sulla cronica intossicazione da alcol (art. 95 c.p.), a causa del suo stato di ubriachezza al momento dei fatti.
Secondo il ricorrente, la sua condizione psicofisica alterata avrebbe dovuto escludere la sua colpevolezza.
La Decisione della Corte: Focus sull’Inammissibilità Ricorso
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della vicenda, ma si ferma a un livello precedente, stabilendo che le ragioni presentate dal ricorrente non erano idonee a essere esaminate in quella sede. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e al ricorrente sono state addebitate le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni della Cassazione
La decisione della Suprema Corte si fonda su argomentazioni precise che ribadiscono i limiti del giudizio di legittimità e i principi in materia di imputabilità.
La Rivalutazione dei Fatti non è Compito della Cassazione
Il primo e fondamentale motivo di inammissibilità risiede nella natura delle doglianze sollevate. La Corte ha osservato che le argomentazioni del ricorrente non denunciavano un errore nell’applicazione della legge, ma miravano a ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove (le “fonti probatorie”). Questo tipo di richiesta è precluso in sede di legittimità, il cui compito è verificare la corretta interpretazione delle norme, non ricostruire i fatti. I motivi, inoltre, sono stati giudicati come meramente riproduttivi di censure già esaminate e respinte correttamente dalla Corte d’Appello.
L’Ubriachezza Volontaria e la Responsabilità Penale
La Corte ha affrontato direttamente il punto sull’ubriachezza. Ha richiamato il consolidato principio secondo cui lo stato di alterazione psicofisica dovuto all’assunzione volontaria di alcol non esclude né diminuisce l’imputabilità. In altre parole, chi sceglie di bere fino a ubriacarsi e poi commette un reato non può usare il suo stato come scusante. La Corte ha inoltre precisato che nel processo non era mai stata dedotta una condizione di intossicazione cronica, l’unica che avrebbe potuto, in astratto, incidere sull’imputabilità ai sensi dell’art. 95 c.p. Di conseguenza, le condotte di violenza e minaccia poste in essere per opporsi agli atti della polizia sono state correttamente attribuite alla piena responsabilità dell’imputato.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma due importanti lezioni. In primo luogo, dal punto di vista procedurale, evidenzia che un ricorso per Cassazione deve basarsi su vizi di legittimità (errori di diritto) e non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti. I motivi devono essere specifici e non una generica riproposizione di argomenti già vagliati. In secondo luogo, sul piano del diritto penale sostanziale, ribadisce un principio cardine: la responsabilità personale per le azioni commesse in stato di ubriachezza volontaria. Salvo il caso eccezionale e patologico dell’intossicazione cronica, chi commette un reato dopo aver assunto alcol non può invocare una diminuzione della propria capacità di intendere e di volere per sfuggire alle conseguenze penali.
 
L’ubriachezza volontaria può essere usata come scusa per il reato di resistenza a pubblico ufficiale?
No. Secondo l’ordinanza, l’alterazione psicofisica derivante dall’assunzione volontaria di alcol non esclude né diminuisce l’imputabilità e, quindi, la responsabilità penale per il reato commesso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non denunciavano errori di diritto, ma si limitavano a chiedere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, un’attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione. Inoltre, i motivi erano generici e riproducevano censure già respinte dal giudice di merito.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In base a quanto stabilito in questo provvedimento, alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4413 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4413  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza indicata in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
rilevato che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti – con cui il ricorrente ha censurato sia l’affermazione della responsabilità per il delitto di cui all’art. 337 cod. pen., non sussistendo il dolo specifico richiesto dalla norma (con conseguente venir meno anche del reato di cui al capo b) per difetto di querela), sia la mancata applicazione dell’art. 95 cod. pen. o degli artt. 88 e 89 cod. pen. sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o un’alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si veda pagina 2 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha evidenziato sia che l’alterazione psicofisica per assunzione volontaria di alcol non esclude né diminuisce l’imputabilità, non essendo stato neppure dedotto che l’imputato fosse affetto da cronica intossicazione da alcol, sia che le condotte costituivano atti di violenza e minaccia, posti in essere per opporsi agli atti della polizia);
rilevato che con la memoria depositata il ricorrente ha dedotto vizi della motivazione della sentenza impugnata in modo del tutto generico;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000) – della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10/11/2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente