Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40290 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40290 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce mancanza della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per aver concorso nel reato di cui all’art. 640 cod. pen., non è consentito dalla legge in questa sede, in quanto – contestando l’assenza di una prova certa in ordine all’individuazione della odierna ricorrente quale concorrente nella truffa ascrittale, e prospettando un diverso giudizio di rilevanza delle risultanze processuali valorizzate dai giudici di merito – esso risulta reiterativo di rilievi già prospettati in appello (Sez. 2 n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, COGNOME, Rv. 271869-01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, COGNOME, Rv. 26974501; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, COGNOME, Rv. 269368-01; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, COGNOME, Rv. 269632 -01) e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, sulla base di una lineare e logica motivazione, dovendosi gli stessi considerare non specifici, ma soltanto apparenti, poiché omettono un effettivo confronto con la complessità delle argomentazioni poste a base del provvedimento impugnato;
che, infatti, deve rilevarsi che i giudici di appello, facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, hanno congruamente indicato le ragioni di fatto e di diritto per cui debba ritenersi che la Vaiftse abbia contribuito alla realizzazione del reato di truffa (si veda il foglio 8 della impugnata sentenza sugli elementi di rilevanza decisiva: l’essere il profitto, e cioè il pagamento della falsa assicurazione effettuato dalla persona offesa, confluito sulla carta Postepay intestata alla ricorrente, la quale non ne ha mai denunciato alcun furto o smarrimento tato dv(unciato aittin furtg; l’assenza di qualsivoglia elemento o indizio di segno contrario o idoneo a riscontrare una tesi alternativa); 906, ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l’omessa motivazione in relazione alla mancata applicazione della particolarità tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., risulta prospettato in termini del tu generici, poiché è privo di puntualità e concreta specificità e non prende in considerazione, per confutarle, le ragioni poste dalla Corte territoriale a base del mancato accoglimento della richiesta;
che, la medesima doglianza risulta anche manifestamente infondata, in quanto – posto che il giudizio sulla particolare tenuità del fatto, dovendosi compiere sulla base dei criteri di cui all’art. 133, cod. pen., rientra tra i pot discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere censurato in questa sede se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità delle
argomentazioni postevi a sostegno – nel caso di specie, deve sottolinearsi come giudici di appello abbiano fatto corretta applicazione della disposizione di cui a 131-bis cod. pen e dei principi di diritto che regolano la materia (cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647), ritenendo ostative alla configurabilità della particolare tenuità del fatto sia il danno non minimale subito dalla persona offesa che la gravità della condotta, caratterizzata da peculiare insidiosità;
osservato che anche il terzo motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio di motivazione in relazione all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, oltre ad essere connotato da assoluta genericità, è anche manifestamente infondato, in quanto, in linea con il consolidato indirizzo di questa Corte (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590-01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986-01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610-01; Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444-01; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, COGNOME, Rv. 274783-01; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269-01), i giudici di appello hanno congruamente posto a base del diniego delle suddette attenuanti l’assenza di elementi positivi valorizzabili e la presenza di precedenti penali a carico della ricorrente, nonché la mancanza di elementi da cui desumere la resipiscenza di quest’ultima;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 4 novembre 2025.