Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4461 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4461 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME NOME il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME, con il medesimo atto;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il delitto di truff in concorso, è non consentito dalla legge, perché reiterativo di censura già dedotta in appello ed ivi adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte territoriale che con corrette argomentazioni logico giuridiche, ha spiegato le ragioni poste a fondamento del giudizio di responsabilità (si vedano le pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata in cui vengono evidenziati i contributi causali apportati dagli odierni ricorrenti alla realizzazione del delitto di cui all’art. cod. pen., quali la messa a disposizione del conto-corrente, su cui è confluito l’ingiusto profitto, e dell’utenza telefonica utilizzata per contattare la person offesa);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto – posto che il giudizio sulla particolare tenuità del fatto, rientra tra i poteri discrezionali giudice di merito e non può essere censurato in questa sede se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità delle argomentazioni poste a sostegno della decisione- nella specie, deve sottolinearsi come i giudici di appello abbiano fatto corretta applicazione della disposizione di cui all’art. 131-bis cod. pen. e dei principi di diritto che regolano la materia (cfr. ex multis, Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, COGNOME, Rv. 283044; Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, COGNOME, Rv. 266590; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647), indicando quali ragioni ostative: l’entità del profitto, le modalità dell’azione particolarment insidiose e destinate a raggiungere una platea molto vasta di potenziali vittime, nonché, per quanto riguarda il COGNOME, la abitualità della condotta (si vedano le pagg. 6 e 7 della impugnata sentenza);
osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in favore del COGNOME, è manifestamente infondato, poiché i giudici di merito, in linea con il consolidato indirizzo di questa Corte (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, COGNOME, Rv. 266590; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986), hanno posto a base del diniego delle suddette attenuanti una congrua motivazione, sottolineando l’assenza di elementi positivamente valorizzabili e la
presenza di precedenti condotte criminose a carico dell’imputato, seppur archiviate per particolare tenuità del fatto;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 16 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente