Inammissibilità Ricorso Truffa: Quando i Motivi Sono Generici
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: l’inammissibilità del ricorso per truffa quando i motivi di impugnazione sono generici e si limitano a riproporre questioni già valutate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. Questa decisione offre spunti cruciali per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e le condizioni necessarie per un ricorso efficace.
I Fatti del Caso: Una Truffa Ben Architettata
Il caso trae origine da un reato di truffa in cui l’imputato, presentandosi come una persona facoltosa, con ampie conoscenze e disponibilità economiche, aveva indotto la vittima a consegnargli quadri e gioielli di valore. Gli artifizi e raggiri non si erano limitati all’uso di generalità diverse, ma si erano estesi alla costruzione di una vera e propria messinscena finalizzata a carpire la fiducia della persona offesa. Il piano criminoso, protrattosi nel tempo, dimostrava l’assenza di qualsiasi reale intenzione di restituire i beni o di adempiere a presunti accordi, configurando pienamente il delitto di truffa.
L’Appello e i Motivi del Ricorso
Dopo la condanna in secondo grado, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandolo su tre principali doglianze:
1. Errata valutazione della responsabilità: Si contestava la motivazione della Corte d’Appello riguardo alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato.
2. Sussistenza della recidiva: Si riteneva che la recidiva fosse stata applicata erroneamente.
3. Eccessività della pena: Si lamentava una pena sproporzionata rispetto ai fatti.
Questi motivi, tuttavia, sono stati giudicati dalla Suprema Corte non meritevoli di accoglimento, portando a una declaratoria di inammissibilità.
La Decisione della Cassazione e l’Inammissibilità del Ricorso per Truffa
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, smontando punto per punto le argomentazioni della difesa. La decisione si fonda su principi consolidati che delineano chiaramente il perimetro del giudizio di legittimità. Il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito, dove si rivalutano i fatti, ma deve concentrarsi su specifiche violazioni di legge o vizi logici della motivazione.
Le Motivazioni della Corte
L’ordinanza ha esposto con chiarezza le ragioni giuridiche alla base della sua decisione, fornendo un’importante lezione sulla tecnica redazionale dei ricorsi.
Genericità e Reiterazione dei Motivi
Il primo motivo è stato considerato generico perché si limitava a una ‘pedissequa reiterazione’ delle argomentazioni già presentate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha ricordato che un ricorso, per essere specifico, deve contenere una critica argomentata e mirata alla sentenza impugnata, evidenziando gli errori di diritto o i vizi logici, e non semplicemente riproporre le stesse difese.
La Corretta Valutazione della Recidiva
Anche il secondo motivo, relativo alla recidiva, è stato ritenuto manifestamente infondato. I giudici di merito avevano correttamente motivato la sua applicazione, evidenziando come l’imputato avesse mantenuto una ‘predisposizione a commettere truffe’, agendo come un ‘truffatore professionista’. La Corte ha ribadito che la valutazione sulla recidiva non si basa solo sulla gravità dei fatti o sul tempo trascorso, ma sul rapporto concreto tra il reato in esame e le condanne precedenti, per verificare se esse indichino una ‘perdurante inclinazione al delitto’.
La Discrezionalità del Giudice di Merito sulla Pena
Infine, la Corte ha dichiarato inammissibile la contestazione sull’eccessività della pena. La graduazione della sanzione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita sulla base dei criteri stabiliti dagli artt. 132 e 133 del codice penale. Tale valutazione è insindacabile in sede di legittimità, a meno che la motivazione non sia palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente. Nel caso di specie, il giudice aveva adeguatamente giustificato la pena facendo riferimento al valore dei beni sottratti, alla durata del disegno criminoso e alla personalità dell’imputato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia rafforza un concetto chiave: il ricorso per Cassazione è uno strumento per controllare la corretta applicazione della legge, non per ridiscutere i fatti. Per avere successo, un ricorso deve essere specifico, tecnicamente ineccepibile e deve concentrarsi su vizi di legittimità, evitando di trasformarsi in un appello mascherato. L’inammissibilità del ricorso per truffa in questo caso serve da monito sulla necessità di una difesa che non si limiti a ripetere argomenti già sconfitti, ma che sappia individuare e censurare i reali errori giuridici della decisione impugnata.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se i motivi sono generici, si limitano a ripetere argomentazioni già respinte nei gradi precedenti, o cercano di ottenere una nuova valutazione dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Come viene valutata la recidiva dal giudice?
Il giudice valuta la recidiva esaminando il rapporto concreto tra il reato per cui si procede e le condanne passate, per determinare se la condotta criminosa pregressa sia indicativa di una perdurante inclinazione a delinquere che ha influenzato la commissione del nuovo reato.
È possibile contestare l’entità della pena in Cassazione?
No, la determinazione dell’entità della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è contestabile in Cassazione, a meno che la motivazione a supporto sia palesemente illogica, contraddittoria o del tutto mancante.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15785 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15785 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ACQUARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in relazione al delitto di truffa, è generico perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito nella parte in cui rileva che gli artifici non sono consistiti solo nel forn generalità diverse, ma anche nel presentarsi come una persona con conoscenze e benestante e dotato di congrue disponibilità; che non vi è alcun elemento da cui risulti che il comportamento dei coimputati abbia influenzato l’imputato, principale artefice del crimine e che l’assenza di qualunque intenzione a favore della vittima è confermata dalla circostanza che l’imputato si sia fatto consegnare altri quadri e gioielli; pertanto, tali doglianze, devono considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta la sussistenza della recidiva è manifestamente infondato poiché la corte ha reso al riguardo congrua e corretta motivazione;
che il giudice di merito, rilevando che l’imputato ha conservato una predisposizione a commettere truffe e che il reato de quo appare in linea con il ruolo di truffatore professionista, ha fatto corretta applicazione dei principi dell giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’ arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice”;
osservato che il terzo motivo di ricorso con il quale si contesta l’eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti consistenti nel
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valore dei beni, nella determinazione con cui il disegno criminoso è stato portato avanti nei mesi e nella personalità dell’imputato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
ritenuto che non ricorrono i presupposti per liquidare le spese richieste dalla parte civile costituita NOME COGNOME poiché non ha fornito un utile contributo alla discussione limitandosi a depositare nota spese e ad invocare la conferma delle statuizioni civili .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese a favore della parte civile COGNOME NOME
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024
Il Consigliere Estensore
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Il residente