Inammissibilità Ricorso Stupefacenti: Quando l’Appello è Destinato a Fallire
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di inammissibilità del ricorso per stupefacenti davanti alla Corte di Cassazione, delineando i requisiti di specificità che un’impugnazione deve possedere per superare il vaglio di legittimità. Quando i motivi di ricorso sono generici o si limitano a riproporre questioni già decise, l’esito è quasi sempre una condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, senza che il merito della questione venga riesaminato.
I Fatti del Caso
Un individuo veniva condannato dalla Corte d’Appello per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, nella sua forma di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti. Non accettando la condanna, proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali argomentazioni: l’assenza dell’elemento soggettivo del reato e l’erronea valutazione della destinazione della sostanza, a suo dire per uso esclusivamente personale.
Le Ragioni dell’Inammissibilità del Ricorso Stupefacenti
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile per due ragioni distinte ma complementari, che evidenziano errori comuni nella redazione dei ricorsi di legittimità.
Primo Motivo: Mancanza di Specificità
Il ricorrente contestava l’insussistenza dell’elemento soggettivo (il dolo), ma secondo la Corte lo faceva in modo del tutto generico. Il motivo di ricorso era “privo di specificità” perché non si confrontava criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. In altre parole, non basta affermare di non avere avuto l’intenzione di spacciare; è necessario smontare punto per punto il ragionamento logico-giuridico con cui il giudice di merito ha invece accertato quella volontà, dimostrando un vizio di legge o un’illogicità manifesta. Un’affermazione generica non è sufficiente.
Secondo Motivo: Ripetitività della Censura
Il secondo motivo, relativo alla destinazione della sostanza ad uso personale, è stato giudicato come la mera riproposizione di una tesi difensiva già ampiamente esaminata e motivatamente respinta dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva correttamente basato la sua decisione su criteri oggettivi e consolidati, quali:
* Il dato ponderale: la quantità complessiva della sostanza sequestrata.
* Il principio attivo: la concentrazione della componente drogante.
* Le modalità di confezionamento: la suddivisione in dosi o altre modalità che suggeriscono una preparazione per la vendita a terzi.
Poiché il ricorso non introduceva nuovi elementi di diritto o vizi logici nella valutazione del giudice di merito, ma si limitava a ripetere una tesi già disattesa, è stato considerato inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. Il suo compito non è rivalutare i fatti, ma controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato le loro decisioni in modo logico e coerente. Un ricorso è ammissibile solo se evidenzia specifici errori di diritto o vizi di motivazione. I motivi generici, che non si confrontano con le argomentazioni della sentenza impugnata, o quelli che ripropongono questioni di fatto già decise, non hanno spazio in questa sede. La decisione di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende funge da sanzione per aver attivato inutilmente il complesso meccanismo della giustizia di ultima istanza.
Conclusioni
Questa ordinanza serve da monito: per avere una chance di successo in Cassazione, un ricorso deve essere tecnicamente impeccabile. È essenziale che l’atto individui con precisione i vizi della sentenza impugnata, argomentando in punto di diritto e non semplicemente riproponendo la propria versione dei fatti. In caso contrario, come dimostra la vicenda in esame, l’esito non sarà solo il rigetto, ma anche una condanna economica che si aggiunge a quella già subita nei gradi di merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché il primo motivo era privo di specificità, non confrontandosi adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, e il secondo era una mera riproposizione di censure già esaminate e respinte con motivazione corretta dal giudice di merito.
Quali elementi ha considerato il giudice per escludere l’uso personale della sostanza?
Per escludere la destinazione all’uso personale, il giudice ha valutato una serie di criteri oggettivi, tra cui il dato ponderale (la quantità), la percentuale di principio attivo e le specifiche modalità di confezionamento della sostanza, ritenendoli indicativi dell’intenzione di cederla a terzi.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma della condanna impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che in questo caso è stata fissata in tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1446 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1446 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BATTIPAGLIA il 03/03/1988
avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 28517/24 DEL MASTRO
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990);
esaminati i motivi di ricorso;
ritenuto che il primo motivo, con cui si contesta l’insussist€ iza dell’elemento soggettivo, è privo dì specificità, in quanto non si confronta : -on la corretta ed esaustiva motivazione della sentenza impugnata in punto di colo (cfr. pagg. 6-7);
considerato che il secondo motivo, afferente all’omessa assoluzione per destinazione della sostanza stupefacente ad uso personale, è riproduttivi di profilo di censura adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argom giuridici e con esaustiva motivazione dal giudice di merito, che ha puntualnn€ ·lte esposto i criteri in base ai quali ritenere accertata la destinazione a terzi d lla sostanza, tra i quali il dato ponderale, il principio attivo e le modalità di confezionamento (cfr. pagg. 8-9);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, :on la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sorr na di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d PIe spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d !lie ammende.
Così deciso il 02/12/2024