Inammissibilità Ricorso Stupefacenti: La Cassazione e i Motivi Generici
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la necessità di specificità nei motivi di impugnazione. Il caso in esame ha portato alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per stupefacenti presentato da tre imputati, a causa della genericità delle loro doglianze. Questa decisione sottolinea come un ricorso, per essere esaminato nel merito, debba contenere critiche precise e circostanziate contro la sentenza impugnata, e non limitarsi a contestazioni vaghe.
I Fatti di Causa
La vicenda giudiziaria trae origine dalla condanna in primo grado, successivamente confermata dalla Corte d’Appello, di tre soggetti per il reato di concorso in traffico di sostanze stupefacenti. Il caso era particolarmente grave, data l’ingente quantità di droga sequestrata: oltre 86 kg di marijuana. Gli imputati, ritenuti responsabili ai sensi degli articoli 110 del codice penale e 73 del Testo Unico Stupefacenti (d.P.R. 309/1990), con l’applicazione di specifiche aggravanti, avevano deciso di contestare la decisione di secondo grado proponendo ricorso per cassazione.
I Motivi del Ricorso e l’Inammissibilità del Ricorso per Stupefacenti
I ricorrenti avevano basato la loro impugnazione su presunte violazioni di legge e vizi di motivazione della sentenza della Corte d’Appello. Le critiche si concentravano su due punti principali:
1. L’affermazione di responsabilità: Gli imputati contestavano la ricostruzione dei fatti e le conclusioni dei giudici di merito in merito al loro coinvolgimento nel traffico illecito.
2. La campionatura della sostanza: Venivano sollevati dubbi sulle modalità di analisi della droga sequestrata, in particolare per quanto riguarda l’accertamento della percentuale di principio attivo.
Nonostante questi argomenti, la Suprema Corte ha ritenuto le doglianze formulate in modo generico e manifestamente infondato. Secondo i giudici di legittimità, i ricorsi non individuavano specifiche violazioni normative o palesi illogicità nel ragionamento della Corte d’Appello, ma si limitavano a riproporre una lettura alternativa dei fatti, operazione non consentita in sede di Cassazione.
La Decisione della Suprema Corte
La Settima Sezione Penale ha dichiarato i ricorsi inammissibili. La Corte ha evidenziato che la motivazione della sentenza impugnata era immune da vizi di legittimità, ovvero non presentava né violazioni di legge né manifesta illogicità. Di fronte a una motivazione coerente e ben argomentata, le critiche generiche dei ricorrenti non potevano trovare accoglimento.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza si fonda sul ruolo della Corte di Cassazione, che non è un terzo grado di giudizio sul fatto, ma un giudice di legittimità. Il suo compito è verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente. Quando un ricorso non riesce a evidenziare un errore specifico di questo tipo, ma si limita a una critica generale, esso non supera il vaglio di ammissibilità. In questo caso, i giudici hanno ritenuto che le censure fossero astratte e non si confrontassero puntualmente con le argomentazioni della Corte d’Appello, risultando così manifestamente infondate.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Declaratoria di Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze significative per i ricorrenti. In primo luogo, la condanna pronunciata dalla Corte d’Appello diventa definitiva e irrevocabile. In secondo luogo, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali. Infine, come previsto dalla legge per i ricorsi inammissibili, sono stati condannati a versare una somma di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria ha una duplice funzione: sanzionare l’abuso dello strumento processuale e finanziare progetti a favore della popolazione carceraria. La decisione, pertanto, funge da monito sull’importanza di redigere ricorsi fondati su critiche specifiche e pertinenti, evitando impugnazioni meramente dilatorie o generiche.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con una sanzione di tremila euro.
Perché il ricorso è stato ritenuto inammissibile in questo specifico caso di traffico di stupefacenti?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché le doglianze (motivi di lamentela) presentate dagli imputati sono state considerate generiche e manifestamente infondate. Non indicavano specifiche violazioni di legge o palesi errori logici nella sentenza d’appello, ma si limitavano a una critica vaga della decisione.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione in un processo penale?
La Corte di Cassazione non riesamina i fatti del caso, ma agisce come giudice di legittimità. Il suo compito è verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano interpretato e applicato correttamente le norme di legge e che la motivazione della loro decisione sia logica e non contraddittoria. Non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40231 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40231 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a CROTONE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a CROTONE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Presidente COGNOME;
premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di 2atanzaro confermava la pronuncia di primo grado con la quale NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME erano stati condannati in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen, 73, commi 1 e 4, 80, d.P.R. n. 309 del 1990;
che avverso tale sentenza hanno presentato ricorso gli imputati ceducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla afferm sizione d responsabilità dei ricorrenti COGNOME COGNOME COGNOMECOGNOME nonché alla campiona:ura della sostanza stupefacente utilizzata per l’accertamento della percentuale di principio attivo presente nella droga sequestrata (oltre 86 kg. di marijuana);
ritenuto che i ricorsi siano inammissibili in quanto gli imputati ha formulato doglianze generiche e manifestamente infondate, a fronte di una minivazione nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge o vizio di . nanifesta illogicità (v. pagg. 1-5 provv. impugn.);
che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una s omma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nel a misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento d’Aie spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delie an . manda. Così deciso il 25/10/2024