Inammissibilità Ricorso Stupefacenti: La Cassazione Conferma la Condanna
Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, dichiarando l’inammissibilità del ricorso stupefacenti presentato dall’imputato. Questa ordinanza, la n. 18568/2024, offre spunti importanti per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e i criteri utilizzati per valutare la gravità dei reati in materia di droga, specialmente quando sono coinvolti dei minori.
I Fatti del Processo
Il ricorrente era stato condannato nei gradi di merito per reati legati agli stupefacenti. Nello specifico, era stato trovato in possesso di 18,5 grammi di cocaina, già suddivisi in 28 involucri pronti per la vendita. Inoltre, era stato colto nell’atto di cedere una dose di hashish a un’altra persona. A rendere il quadro ancora più grave era la circostanza che la cessione fosse avvenuta in presenza di un soggetto minorenne.
Contro la sentenza della Corte d’Appello di Roma, l’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, sollevando censure che, tuttavia, sono state ritenute non ammissibili nel giudizio di legittimità.
La Decisione della Cassazione: I Limiti del Ricorso e l’Inammissibilità
Il punto centrale della decisione è la natura del giudizio di Cassazione. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: il suo compito non è quello di riesaminare i fatti o di valutare nuovamente le prove, attività che spettano ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Il suo ruolo è limitato al controllo della corretta applicazione della legge e della logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Nel caso in esame, il ricorso dell’imputato si concentrava su aspetti fattuali già ampiamente esaminati e decisi, cercando di ottenere una nuova valutazione delle prove. La Corte ha stabilito che la motivazione della Corte d’Appello era esente da vizi logici o giuridici e, pertanto, le censure erano inammissibili.
Le Motivazioni della Condanna
I giudici di legittimità hanno confermato la correttezza del ragionamento seguito nei gradi precedenti. La Corte ha evidenziato diversi elementi che hanno giustificato sia la condanna sia la determinazione della pena:
1. Esclusione della non punibilità: È stata respinta l’applicazione dell’art. 131-bis del codice penale (particolare tenuità del fatto). La quantità di cocaina (18,5 grammi), la suddivisione in 28 dosi, la cessione di hashish e, soprattutto, la presenza di un minore sono stati considerati elementi indicativi di una “seria gravità” del fatto, incompatibile con l’ipotesi di lieve entità.
2. Riconoscimento della recidiva: La Corte ha ritenuto giustificato il riconoscimento della recidiva, basandosi non solo sul precedente penale specifico, ma anche sulla “maggiore capacità a delinquere” dimostrata dall’imputato attraverso la vendita di stupefacenti e la detenzione illecita in presenza di un minore.
3. Congruità della pena: La pena inflitta è stata giudicata adeguata e non arbitraria, in quanto determinata nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art. 133 del codice penale.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce che un ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. Quando i giudici dei gradi precedenti hanno valutato le prove in modo logico e coerente, senza violare norme di legge, la Suprema Corte non può fare altro che dichiarare l’inammissibilità del ricorso. In questo caso, la condanna dell’imputato è diventata definitiva, con l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le critiche mosse alla sentenza d’appello riguardavano la valutazione dei fatti e delle prove, aspetti che non possono essere riesaminati dalla Corte di Cassazione. Il suo compito è solo verificare la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità) e la logicità della motivazione, che in questo caso erano presenti.
Quali elementi hanno impedito l’applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
L’applicazione di tale causa di non punibilità è stata esclusa a causa della “seria gravità” del fatto, desunta da più elementi: il possesso di 18,5 grammi di cocaina suddivisi in 28 dosi, la cessione di hashish e, in particolare, la circostanza che lo spaccio sia avvenuto in presenza di un minore.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente dopo la decisione della Cassazione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato, come previsto dall’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000,00 euro a favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18568 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18568 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 147)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso sentenza reca l’affermazione di responsabilità in ordine ai reati ascritti è inammissibil contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto at profili già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con moti immune da vizi logico-giuridici rinvenibili nella presente sede.
I giudici di merito hanno logicamente escluso la causa di non punibili cui all’art. 131-bis cod. pen., avendo accertato che l’imputato era stato possesso di gr. 18,5 di cocaina suddivisi in 28 involucri e visto cedere persona sostanza stupefacente del tipo hashish, alla presenza di un m elementi che sono stati ritenuti idonei a connotare in termini di seria gravit La recidiva è stata riconosciuta a seguito della maggiore capacità a del dimostrata mediante l’attività di vendita dello stupefacente e di illecita d in presenza di un minore, in relazione al precedente penale specifico. Anche l risulta determinata sulla base di criteri rispettosi dell’art. 133 cod valutazione congrua e non arbitraria, come tale insindacabile in cassazione.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorre pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa de ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a tito di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagam delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass ammende.
Così deciso il 3 aprile 2024
Il Cons GLYPH re estensore
Il pi – e7idepte