Inammissibilità Ricorso Stupefacenti: La Cassazione Conferma la Condanna
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso di spaccio di stupefacenti, dichiarando l’inammissibilità del ricorso stupefacenti presentato da un imputato. Questa decisione offre importanti spunti sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi in materia di droga, in particolare quando si contesta la qualificazione del fatto e la mancata concessione delle attenuanti generiche. Analizziamo i dettagli di questa pronuncia.
Il Contesto del Ricorso: Art. 73 d.P.R. 309/90
L’imputato era stato condannato in primo e secondo grado per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, previsto dall’art. 73, commi 1 e 4, del Testo Unico Stupefacenti. La Corte d’Appello aveva parzialmente riformato la prima sentenza, escludendo l’aggravante della recidiva, ma confermando la condanna. L’imputato ha quindi proposto ricorso per Cassazione, basandolo su due motivi principali.
Analisi dei Motivi di Ricorso: Tra Lieve Entità e Attenuanti
Il ricorrente ha cercato di ottenere un trattamento sanzionatorio più mite, articolando la sua difesa su due fronti.
La Questione della Lieve Entità del Fatto (Comma 5)
Il primo motivo di ricorso lamentava la mancata qualificazione del reato nella fattispecie di lieve entità, prevista dal comma 5 dell’art. 73. Questa norma consente una pena notevolmente inferiore quando, per mezzi, modalità, circostanze dell’azione o per la quantità e qualità delle sostanze, il fatto appare, appunto, ‘lieve’. Secondo la difesa, la Corte d’Appello non avrebbe motivato adeguatamente il diniego.
La Richiesta di Attenuanti Generiche
Con il secondo motivo, si contestava il vizio di motivazione riguardo al diniego delle attenuanti generiche. La difesa sosteneva che la Corte non avesse considerato elementi favorevoli all’imputato che avrebbero potuto giustificare una riduzione della pena.
La Decisione sulla Inammissibilità Ricorso Stupefacenti
La Suprema Corte ha respinto entrambi i motivi, dichiarando l’intero ricorso inammissibile.
le motivazioni
Per quanto riguarda il primo motivo, la Cassazione ha ritenuto la censura manifestamente infondata. I giudici di legittimità hanno osservato che la Corte d’Appello aveva correttamente valutato tutti gli elementi a disposizione, in linea con i principi stabiliti dalle Sezioni Unite. La valutazione non si era limitata al solo dato quantitativo della sostanza, ma aveva considerato anche altri elementi caratteristici del fatto concreto, ritenuti negativi. La censura dell’imputato è stata giudicata una mera reiterazione di quanto già esposto in appello, senza superare il vaglio di ammissibilità.
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile. La Corte ha sottolineato che il ricorso era privo di un adeguato confronto con gli elementi specifici indicati dalla Corte d’Appello, in particolare la vita passata dell’imputato (‘vita anteatta’). Inoltre, la richiesta verteva su un trattamento sanzionatorio che rientrava già nel minimo edittale, una valutazione ampiamente discrezionale del giudice di merito. In assenza di una critica puntuale e specifica alle ragioni della sentenza impugnata, anche questa doglianza è risultata inammissibile.
le conclusioni
La decisione riafferma un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. È necessario che le censure siano specifiche, puntuali e che si confrontino criticamente con la motivazione della sentenza precedente. Un ricorso che si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte, senza evidenziare vizi di legge o di motivazione manifestamente illogica, è destinato all’inammissibilità. La conseguenza diretta per il ricorrente è la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché i motivi presentati sono stati ritenuti manifestamente infondati e generici. Il ricorso si limitava a ripetere le argomentazioni già respinte in appello, senza confrontarsi in modo specifico e critico con le motivazioni della sentenza impugnata.
Quali elementi ha considerato la Corte per escludere la lieve entità del fatto?
La Corte d’Appello, con la conferma della Cassazione, ha valutato non solo il dato ponderale (la quantità della sostanza), ma anche altri elementi caratteristici negativi del fatto concreto, seguendo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso di tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13913 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13913 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SESSA AURUNCA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, indicata in epigrafe, con la quale è stata parzialmente riformata con disapplicazione della recidiva, la pronuncia emessa il 31/03/2023 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, che lo ha condannato per il reato di cui agli artt.110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Sessa Aurunca il 24 settembre 2022;
ritenuto che il primo motivo di censura, inerente a violazione di legge e vizio di motivazione per omessa qualificazione del fatto ai sensi dell’art.73, comma 5, d.P.R. n.309/90, sia manifestamente infondato;
ritenuto che il giudice di appello abbia valutato (pag.3) gli elementi istruttori in conformità ai principi giurisprudenziali in materia (Sez.U., n. 51063 del 27/09/2018, COGNOME) attribuendo rilievo negativo a plurimi elementi caratteristici del fatto concreto oltre al dato ponderale (Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615) e che per i motivi indicati la censura, reiterativa di analogo motivo di appello, non superi il vaglio di ammissibilità;
ritenuto che con il secondo motivo di ricorso ( vizio di motivazione in punto di omesse attenuanti generiche) si proponga censura inammissibile in quanto priva di adeguato confronto con gli elementi indicati a pag.3, segnatamente alla vita anteatta dell’imputato, e, in ogni caso, afferente a trattamento sanzionatorio minimo in relazione ai limiti edittali;
considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 20 marzo 2024
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