Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 757 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 757 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato a SULUSARAY( TURCHIA) il 08/10/1986
NOME COGNOME nato a SULUSARAY( TURCHIA) il 29/09/1987
avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che, con unitario ricorso per cassazione, NOME COGNOME e e NOME COGNOME condannati alle pene di legge per plurimi reati di cessione di stupefacenti ricondotti all’ipote cui all’art. 73, comma 5, t.u.s., hanno dedotto, con tre distinti motivi, il vizio di motivazion sentenza impugnata, rispettivamente: per non essere stato riconosciuto il bis in idem con riguardo ai reati di spaccio commessi nel medesimo periodo e già giudicati nei confronti di NOME COGNOME; per non essere stata riconosciuta la causa di non punibilità della particolare ten del fatto con riguardo ai reati ascritti a Susam Serkam; per non essere state riconosciute a entrambi i ricorrenti le circostanze attenuanti generiche;
Considerato che tutti i motivi sono inammissibili perché proposti per ragioni non consentite in sede di legittimità, essendo gli stessi riproduttivi di censure già adeguatamen vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata e, quanto ai moti secondo e terzo, trattandosi di doglianze concernenti il trattamento punitivo a fronte di sufficie e non illogica motivazione ed adeguato esame delle deduzioni difensive; inoltre, il primo motivo è manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità;
Ritenuto, in particolare, che:
la contestazione “aperta” del reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n.309 del 1990, avendo ad oggetto fatti specifici di detenzione illecita e cessione di stupefacenti, non co tutti gli episodi accaduti nel periodo di riferimento, ma solo quelli concretament individuabili alla luce della imputazione e degli elementi di prova introdotti processo (Sez. 6, n. 31875 del 12/04/2016, Armenise e aa., Rv. 267983) e la sentenza ha argomentato come i fatti qui sub iudice fossero estranei alle specifiche contestazioni di spaccio nei confronti di altri acquirenti mosse nel procedimento già definito a carico di NOME COGNOME;
contrariamente a quanto si allega in ricorso, l’invocata decisione delle Sezioni unite questa Corte (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591-01) ha affermato che, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibi prevista dall’art. 131 bis cod. pen., il comportamento è altresì abituale quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame, potendosi al proposito valorizzare anch soltanto gli illeciti sottoposti alla sua cognizione (nel caso oggi sub iudice plurimi e commessi in un non breve arco temporale), mentre la successiva elaborazione giurisprudenziale – con cui il ricorrente non si confronta e di cui la sentenza impugnat ha fatto buon governo analizzando la vicenda sotto tutti i principali punti di vista chiarito che la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di p ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per partico
tenuità del fatto, la quale può essere riconosciuta dal giudice all’esito di valutazione complessiva della fattispecie concreta, che, salve le condizioni ostative tassativamente previste dall’art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuit dell’offesa o per qualificare il comportamento come abituale, tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli ill continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall’entità delle disposizi legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall’intensità del dolo e dalla rile attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022 Ubaldi, Rv. 283064);
la sentenza argomenta l’inesistenza di ragioni per riconoscere le circostanze attenuanti generiche agli imputati con valutazione di merito non altrimenti sindacabile perché non illogicamente motivata (sul punto i ricorrenti non dimostrano il travisamento della prova rispetto all’attestazione che, non avendo documentato lo svolgimento di una regolare attività lavorativa, nel periodo oggetto di contestazion gli imputati vivessero, almeno in parte, dei proventi dello spaccio);
Ritenuto, pertanto, che il cumulativo ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pe l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro per ciascun ricorrente;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 dicembre 2023.