Inammissibilità Ricorso Stupefacenti: Quando l’Appello è Destinato a Fallire
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di inammissibilità del ricorso stupefacenti quando i fatti contestati sono talmente evidenti da rendere l’impugnazione un atto quasi temerario. Questo principio sottolinea che il diritto di difesa non può tradursi in un abuso degli strumenti processuali. Analizziamo come la pianificazione di un viaggio e la quantità di droga acquistata possano sigillare l’esito di un ricorso, portando a conseguenze economiche significative per chi lo propone.
Il Contesto del Caso Giudiziario
I fatti alla base della decisione sono emblematici. Un soggetto, dopo essere stato condannato in appello, ha presentato ricorso in Cassazione. Dalla ricostruzione era emerso che l’imputato aveva ammesso di aver acquistato sostanze stupefacenti, giustificando il proprio coinvolgimento con l’impossibilità di tornare a casa con i mezzi pubblici.
Tuttavia, altri elementi rendevano questa giustificazione poco credibile: l’acquisto era avvenuto in un comune diverso, situato in un’altra provincia, a una distanza considerevole (oltre 120 km). Questo implicava una pianificazione anticipata del viaggio. Inoltre, il quantitativo di sostanza non era affatto trascurabile, ammontando a 89 grammi. A completare il quadro, mancava qualsiasi prova di uno stato di dipendenza o di uso frequente di stupefacenti da parte del ricorrente, elementi che avrebbero potuto, in contesti diversi, assumere una certa rilevanza.
La Decisione della Corte: l’Inammissibilità del Ricorso per Stupefacenti
Di fronte a questo quadro fattuale, la Corte di Cassazione ha preso una decisione netta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa declaratoria non entra nel merito delle questioni sollevate, ma le blocca a monte, ritenendole prive dei requisiti minimi per essere esaminate.
La conseguenza diretta per il ricorrente non è stata solo la conferma della condanna precedente, ma anche l’imposizione di ulteriori sanzioni economiche: il pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione e il versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.
Le Motivazioni
La motivazione alla base dell’ordinanza è concisa ma estremamente chiara. La Corte ha ritenuto che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile perché esistevano evidenti “profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità”. In parole semplici, il ricorrente e la sua difesa avrebbero dovuto comprendere che, alla luce dei fatti accertati, non c’erano margini per un’impugnazione fondata.
Gli elementi considerati decisivi sono stati:
1. La pianificazione del viaggio: Un tragitto di oltre 120 km per acquistare droga non è compatibile con una situazione occasionale o necessitata, ma indica una chiara premeditazione.
2. Il quantitativo non minimale: 89 grammi di sostanza stupefacente sono una quantità significativa che, in assenza di prove di dipendenza, difficilmente può essere ricondotta a un uso puramente personale.
3. L’assenza di prove di dipendenza: Questo elemento ha ulteriormente indebolito la posizione del ricorrente, escludendo possibili argomentazioni legate a uno stato di necessità soggettivo.
La combinazione di questi fattori ha reso il ricorso manifestamente infondato, una delle cause principali che portano a una declaratoria di inammissibilità. La Corte, in sostanza, ha sanzionato il tentativo di portare avanti un’impugnazione priva di seria prospettiva di accoglimento.
Le Conclusioni
Questa decisione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: l’impugnazione è un diritto, ma deve essere esercitato con responsabilità. Presentare un ricorso palesemente infondato, basato su argomentazioni che si scontrano con l’evidenza dei fatti, non solo non porta a un esito favorevole, ma espone a conseguenze economiche negative. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, questo serve da monito: è essenziale una valutazione critica e realistica delle possibilità di successo di un’impugnazione prima di adire la Suprema Corte, per evitare che uno strumento di tutela si trasformi in un’ulteriore condanna.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché manifestamente infondato, data la presenza di colpa da parte del ricorrente nel determinarne le cause. Gli elementi di fatto, come il viaggio pianificato di oltre 120 km e il quantitativo non minimale di droga (89 grammi), rendevano le argomentazioni insostenibili.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.
Il quantitativo di sostanza stupefacente ha influito sulla decisione?
Sì, il quantitativo definito “non minimale” (pari a 89 grammi), unito alla distanza percorsa per l’acquisto e alla mancanza di prova di dipendenza, è stato un elemento chiave per la Corte nel ritenere il ricorso privo di qualsiasi fondamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19735 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19735 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a POLLA il 16/08/1995
avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
Parente NOME, condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R.
n. 309 del 1990 alla pena di un anno e sei mesi di reclusione e 4.000,00 euro di mul articolando due motivi di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con rigu
alla affermazione di responsabilità, per travisamento delle prove (primo e secondo motivo);
Considerato che i motivi, da esaminare congiuntamente perché strettamente connessi per le questioni poste e sviluppati in modo unitario, espongono censure non consentite dalla leg
in sede di legittimità poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagl e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica
con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilett fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emerg
processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato modo puntuale e congruo perché l’acquisto ed il trasporto di droga fossero per la successiv
cessione a terzi e perché l’imputato fosse al corrente del trasporto della droga all’interno propria auto, tra l’altro da lui condotta, valorizzando l’articolato nascondiglio in cu
rinvenuta la sostanza stupefacente (la parte sottostante del vano in plastica del cambio de vettura), e l’inverosimiglianza della prospettazione di essersi recato a prelevare il traspor quale ha ammesso di aver acquistato la droga, su richiesta di questi, per l’impossibilità rientro a casa con il pullman, attesa la necessità di stabilire anticipatamente le modali viaggio per l’acquisto della droga in un comune diverso, in altra provincia, a non breve dist (non meno di 120 km.), e per un quantitativo non minimale (pari a 89 grammi), nonché la mancanza di prova di dipendenza o di uso frequente di sostanze stupefacenti da parte dell’attual ricorrente e del passeggero;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibili
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025.