Inammissibilità Ricorso Stupefacenti: Quando i Motivi non Bastano in Cassazione
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema giudiziario: il ricorso in sede di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Questo caso evidenzia come la Corte dichiari l’inammissibilità del ricorso stupefacenti quando i motivi proposti mirano a una rivalutazione degli elementi di fatto già considerati dai giudici di merito. Analizziamo insieme la vicenda e le ragioni della decisione.
I Fatti del Caso: La Condanna e il Ricorso
Una persona era stata condannata dalla Corte d’Appello per reati legati agli stupefacenti. Contro questa sentenza, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione, sollevando due questioni principali:
1. La misura della pena: Si contestava la sanzione inflitta, sostenendo che fosse basata su un dato erroneo, ovvero il numero di dosi che si sarebbero potute ricavare dalle sostanze sequestrate.
2. Il diniego dei benefici di legge: Si criticava la decisione della Corte d’Appello di non concedere i benefici previsti dalla legge.
L’obiettivo del ricorso era ottenere una riduzione della pena e il riconoscimento dei benefici negati, facendo leva su quelli che venivano presentati come errori di valutazione da parte del giudice precedente.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso e li ha ritenuti entrambi inammissibili. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto e la persona ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di condanna della Corte d’Appello è diventata, così, definitiva.
Le Motivazioni: L’inammissibilità ricorso stupefacenti e i limiti del giudizio di legittimità
La Corte di Cassazione ha fornito una spiegazione chiara e lineare per la sua decisione, distinguendo nettamente il proprio ruolo da quello dei tribunali di merito.
La Valutazione della Pena
In merito al primo motivo, la Corte ha osservato che, sebbene il numero di dosi menzionato nella sentenza d’appello potesse essere errato, questo elemento era ‘recessivo’, cioè non determinante. La decisione di applicare una pena superiore al minimo edittale era infatti implicitamente supportata da altri fattori ben più significativi:
* Il peso lordo delle sostanze sequestrate.
* Il numero di dosi ricavabili, che restava comunque non modesto.
* Soprattutto, la natura diversa delle due sostanze stupefacenti detenute.
Secondo la Cassazione, l’insieme di questi elementi giustificava ampiamente la sanzione, rendendo la presunta imprecisione sul numero esatto di dosi un dettaglio non sufficiente a invalidare la logica della sentenza impugnata. Tentare di rimettere in discussione questo aspetto significava chiedere alla Cassazione una nuova valutazione dei fatti, compito che non le spetta.
Il Diniego dei Benefici di Legge
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile. La Corte ha rilevato che la sentenza d’appello aveva motivato il diniego dei benefici in modo ‘sufficiente e non illogico’, esaminando adeguatamente le argomentazioni della difesa. Poiché la motivazione esisteva ed era coerente, il giudizio di merito non era censurabile in sede di legittimità. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito se quest’ultimo ha fornito una giustificazione logica per la sua decisione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un importante promemoria dei confini del giudizio in Cassazione. La Corte non riesamina le prove né i fatti, ma si limita a verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che le sentenze siano supportate da una motivazione logica e non contraddittoria. Per chi intende presentare un ricorso, è cruciale formulare motivi che evidenzino vizi di legittimità (errori di diritto) e non semplici dissensi sull’interpretazione dei fatti data dai giudici di primo e secondo grado. In caso contrario, come dimostra questa vicenda, l’esito più probabile è una dichiarazione di inammissibilità del ricorso stupefacenti, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Un errore materiale nel calcolo delle dosi è sufficiente per annullare una condanna in Cassazione?
No, non se l’errore riguarda un elemento considerato ‘recessivo’ (secondario) e la pena è comunque giustificata da altri fattori più importanti, come il peso complessivo e la diversa natura delle sostanze stupefacenti.
Quando la Corte di Cassazione può riesaminare la decisione di un giudice sul diniego dei benefici di legge?
La Corte può intervenire solo se la motivazione della decisione è mancante, palesemente illogica o contraddittoria. Non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito se quest’ultimo ha fornito una giustificazione adeguata e coerente.
Cosa comporta una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta che la Corte non entra nel merito della questione. Il ricorso viene respinto e la persona ricorrente viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2809 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2809 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; 7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dal legge in sede di legittimità in quanto il primo mette in gioco, con riguardo alla misura del trattamento sanzioNOMErio irrogato, un dato (il numero di dosi ricavabili dalle due sostanze stupefacenti rinvenute nella disponibil dell’imputata) che, per quanto erroneamente riportato, rimane comunque recessivo rispetto al complessivo insieme di elementi ( il peso lordo delle due sostanze, il numero comunque non modesto delle dosi ricavabili dalle stesse e soprattutto la natura diversa delle sostanze questione) implicitamente considerati a sostegno della valutazione resa nel discostarsi dal minimo edittale previsto dal comma 5 dell’alt 73 Tus;
il secondo mette in discissione il diniego dei benefici di legge quando sul punto la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 7 novembre 2025.