Inammissibilità Ricorso Stupefacenti: Quando la Cassazione Conferma la Pena
L’esito di un processo penale non sempre si conclude con il secondo grado di giudizio. Spesso, la difesa tenta la via del ricorso in Cassazione per ottenere una riforma della sentenza. Tuttavia, come dimostra una recente ordinanza, quando i motivi del ricorso sono deboli, la conseguenza è l’inammissibilità del ricorso stupefacenti, con la conferma definitiva della condanna. Questo articolo analizza la decisione della Suprema Corte e le ragioni che l’hanno portata a chiudere la porta a qualsiasi riesame del caso.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un giovane condannato in primo e secondo grado per il reato di detenzione continuata di diverse tipologie di sostanze stupefacenti. La Corte d’Appello aveva parzialmente riformato la prima sentenza, riducendo l’entità della pena ma confermando la responsabilità penale dell’imputato. Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando due aspetti principali: la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione possibile e l’eccessiva misura della pena inflitta.
Le Doglianze e l’Inammissibilità del Ricorso Stupefacenti
Il ricorso si fondava essenzialmente su due critiche alla sentenza della Corte d’Appello. La difesa sosteneva che i giudici di merito non avessero adeguatamente valorizzato alcuni elementi a favore dell’imputato, meritando quindi uno sconto di pena più significativo. La Cassazione, tuttavia, ha ritenuto entrambe le doglianze manifestamente infondate, portando a una declaratoria di inammissibilità del ricorso stupefacenti.
La Questione delle Attenuanti Generiche
Il primo punto contestato riguardava le attenuanti generiche. La difesa lamentava che la riduzione della pena non fosse stata applicata nel massimo grado possibile. La Suprema Corte ha respinto questa censura, osservando che la Corte d’Appello aveva motivato in modo logico e coerente la propria decisione. In particolare, i giudici di merito avevano tenuto conto della tardività dell’ammissione di colpa da parte dell’imputato e, soprattutto, della sua conclamata responsabilità, anche per la droga rinvenuta in un bagno pubblico situato in una zona dove non risultava la presenza di altri spacciatori.
La Valutazione sulla Misura della Pena
Anche la seconda doglianza, relativa all’entità della pena, è stata giudicata infondata. La Cassazione ha ribadito che la Corte d’Appello aveva correttamente basato la sua valutazione su circostanze concrete e oggettive che incidevano direttamente sulla gravità del reato. Tali circostanze includevano:
* La diversità delle sostanze: L’imputato deteneva tre diverse tipologie di droga (20 dosi di cocaina, 65 di marijuana e ben 776 di hashish).
* Le prove dell’attività di spaccio: Il ritrovamento di un foglio manoscritto con nomi e importi, che comprovava un vero e proprio “giro d’affari”.
Questi elementi, secondo la Corte, giustificavano pienamente la pena comminata, rendendo la censura del ricorrente priva di fondamento.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nel concetto di “manifesta infondatezza” dei motivi di ricorso. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio in cui si possono rivalutare i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. In questo caso, la Corte territoriale aveva fornito una spiegazione esauriente e non contraddittoria per le sue decisioni. Aveva chiarito perché le attenuanti non potessero essere massime e perché la pena fosse adeguata alla gravità dei fatti. Di fronte a una motivazione così solida, le critiche del ricorrente sono apparse generiche e non in grado di evidenziare un vizio di legittimità, unica condizione che avrebbe potuto giustificare un annullamento della sentenza.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione in commento ribadisce un principio fondamentale del processo penale: un ricorso per cassazione ha speranze di successo solo se contesta vizi di legge specifici e non se si limita a riproporre una diversa valutazione dei fatti già esaminati dai giudici di merito. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato non solo la definitività della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Questa pronuncia serve da monito: l’impugnazione in Cassazione deve essere fondata su solide argomentazioni giuridiche, altrimenti si traduce in un’ulteriore sanzione economica e nella rapida conclusione della vicenda processuale.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati ritenuti manifestamente infondati. La Corte di Cassazione ha stabilito che la Corte d’Appello aveva già motivato in modo adeguato e logico le sue decisioni sulla pena e sulle attenuanti, senza commettere errori di diritto.
Quali fattori specifici hanno giustificato la severità della pena?
La pena è stata giustificata dalla gravità concreta dei fatti, in particolare dalla detenzione di tre diverse tipologie di sostanze stupefacenti (20 dosi di cocaina, 65 di marijuana e 776 di hashish) e dal ritrovamento di un foglio manoscritto con nomi e cifre, considerato prova di una strutturata attività di spaccio.
Perché non è stata concessa la massima riduzione per le attenuanti generiche?
La massima riduzione per le attenuanti generiche non è stata concessa a causa della tardività dell’ammissione di responsabilità da parte dell’imputato e della schiacciante evidenza della sua colpevolezza, che si estendeva anche alla droga trovata in un bagno pubblico dove non operavano altri spacciatori.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3555 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3555 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il 11/09/2002
avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bari, che ha parzialmente riformato (riducendo la pena e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Bari, in relazione al delitto di illecita detenzione continuata di diverse tipologie di stupefacente;
rilevato che il ricorrente lamenta la mancata riduzione nel massimo per le attenuanti generiche e alla misura della pena applicata;
ritenuto che il primo ordine di doglianze sia manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato la mancata riduzione nel massimo, attesa la tardività dell’ammissione e soprattutto la conclamata responsabilità dell’COGNOME anche per la droga rinvenuta nei bagni pubblici, “atteso che in quella zona non era rilevata la presenza di altri soggetti dediti allo spaccio” (cfr pag. 4 della sentenza impugnata);
ritenuto che ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alla residua censura, avendo la Corte territoriale chiarito la necessità – ferma l’applicazione del comma 5 dell’art. 73 disposta dal primo giudice – di conferire rilievo alle concret circostanze accertate, “che hanno diretta incidenza sulla pena” (pag. 3, cit.): in particolare la detenzione di tre diverse tipologie di sostanza (“20 dosi di cocaina, 65 di marijuana e ben 776 di hashish”), nonché il foglio manoscritto con nomi e importi comprovante il giro di affari tenuto dall’ARMENISE (cfr. pagg. 3-4);
ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione proposta, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della causa di inammissibilità
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22 novembre 2024
Il consiger estensore
Il Presidente