Inammissibilità Ricorso Stupefacenti: Quando la Tenuità del Fatto non si Applica
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato un caso di spaccio di sostanze stupefacenti, fornendo importanti chiarimenti sui criteri che portano alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso stupefacenti. La decisione si concentra in particolare sui limiti di applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale, quando le circostanze del reato non lo consentono.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna di un giovane da parte della Corte d’Appello per il reato di concorso in detenzione e vendita di sostanze stupefacenti, in violazione degli articoli 110 del codice penale e 73 del Testo Unico Stupefacenti (d.P.R. 309/1990). L’imputato, ritenendo ingiusta la sentenza, ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a tre distinti motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e l’Inammissibilità Ricorso Stupefacenti
La difesa dell’imputato ha basato il proprio ricorso su tre argomenti principali, tutti volti a smontare l’impianto accusatorio e la decisione dei giudici di merito.
Primo Motivo: Contestazione della Responsabilità
Il ricorrente lamentava un vizio di motivazione riguardo alla sua effettiva responsabilità penale. Secondo la difesa, la Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente provato il suo apporto concorsuale nell’attività di spaccio.
Secondo Motivo: La Mancata Applicazione dell’Art. 131-bis c.p.
Un punto centrale del ricorso era la richiesta di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La difesa sosteneva che le circostanze del reato fossero tali da poter essere considerate di lieve entità, giustificando così l’esclusione della pena.
Terzo Motivo: L’Eccessività della Pena
Infine, l’imputato contestava la congruità della pena inflitta, ritenendola eccessiva rispetto alle concrete modalità del fatto.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato ciascun motivo, ritenendoli tutti manifestamente infondati e dichiarando, di conseguenza, l’inammissibilità del ricorso.
Sul primo punto, i giudici hanno stabilito che la Corte d’Appello aveva, in realtà, motivato in modo chiaro e puntuale, sottolineando l’effettivo contributo del ricorrente all’attività di vendita della sostanza illecita. Non vi era quindi alcun vizio di motivazione sulla sua responsabilità.
Per quanto riguarda il secondo motivo, cruciale per comprendere i limiti dell’art. 131-bis, la Cassazione ha confermato la correttezza della decisione di merito. I giudici di secondo grado avevano escluso la tenuità dell’offesa basandosi su due elementi specifici e oggettivi: le modalità di esecuzione del reato e la notevole quantità della sostanza oggetto di cessione. Questi fattori, valutati complessivamente, sono stati ritenuti incompatibili con il concetto di ‘particolare tenuità’.
Infine, anche il terzo motivo relativo all’eccessività della pena è stato respinto. La Corte ha ritenuto che la sanzione fosse stata determinata in maniera logica, coerente e puntuale, tenendo conto di tutte le circostanze del fatto. La motivazione del giudice di merito è stata quindi giudicata immune da vizi.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale in materia di reati di droga: la valutazione sulla particolare tenuità del fatto non è automatica, ma richiede un’analisi approfondita di tutti gli elementi concreti del reato. La quantità della sostanza e le modalità con cui viene gestita l’attività di spaccio sono indicatori decisivi che possono precludere l’accesso a questo beneficio di legge. La decisione di dichiarare l’inammissibilità del ricorso stupefacenti ha comportato per l’imputato non solo la conferma della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, a testimonianza della manifesta infondatezza delle sue pretese.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte di Cassazione ha ritenuto tutti e tre i motivi presentati (sulla responsabilità, sulla tenuità del fatto e sull’eccessività della pena) come manifestamente infondati, ovvero privi di qualsiasi fondamento giuridico evidente.
Per quale motivo non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
La sua applicazione è stata esclusa perché la Corte ha ritenuto che l’offesa non fosse di lieve entità, basandosi su due elementi specifici: le modalità con cui è stato commesso il reato e la notevole quantità della sostanza stupefacente ceduta.
Cosa ha stabilito la Corte riguardo alla responsabilità dell’imputato?
La Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, i quali avevano motivato in modo logico e coerente l’apporto concorsuale dell’imputato, ovvero il suo contributo attivo e consapevole all’attività di vendita della sostanza illecita.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34723 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34723 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO Pesce
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, co.1, d.P.R. 309/1990);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il primo motivo dedotto con il ricorso, avente a oggetto vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza della responsabilità, è manifestamente infondato dal momento che la Corte ha sottolineato l’apporto concorsuale del ricorrente nell’attività di vendita della sostanza (v. p. 2 della sentenza impugnata);
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato dal momento che la motivazione della sentenza impugnata risulta immune da vizi là dove esclude la tenuità dell’offesa alla luce delle modalità di esecuzione e della notevole quantità della sostanza oggetto di cessione (v. p. 3 della sentenza impugnata);
Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce l’eccessività della pena è manifestamente infondato dal momento che il giudice di merito ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale evidenziando la congruità della pena tenuto conto delle complessive modalità del fatto (v. p. 4 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/10/2025