Inammissibilità ricorso stupefacenti: la Cassazione chiarisce i limiti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini del giudizio di legittimità, dichiarando l’inammissibilità ricorso stupefacenti presentato da un imputato. Questa decisione offre spunti fondamentali per comprendere quando un ricorso può essere esaminato nel merito e quando, invece, è destinato a essere respinto per motivi procedurali, specialmente in materia di reati legati agli stupefacenti.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, secondo l’ipotesi lieve prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. La Corte d’Appello di Firenze aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato, basando la propria decisione, tra le altre cose, sulle dichiarazioni rese dallo stesso durante l’udienza di convalida dell’arresto, in cui ammetteva l’intenzione di vendere la sostanza. L’imputato ha quindi proposto ricorso per Cassazione, articolando quattro distinti motivi di doglianza.
L’Analisi dei Motivi e l’inammissibilità ricorso stupefacenti
La Suprema Corte ha esaminato e respinto ogni singolo motivo, qualificandoli come inammissibili o manifestamente infondati.
1.  Sulla configurabilità del reato: Il primo motivo contestava la violazione di legge, ma secondo la Corte si trattava di mere doglianze di fatto. L’imputato cercava di ottenere una nuova valutazione delle prove, un’attività preclusa in sede di legittimità. La Corte d’Appello aveva logicamente motivato la destinazione allo spaccio sulla base delle ammissioni dell’imputato, rendendo la censura irricevibile.
2.  Sull’utilizzazione delle dichiarazioni: Il ricorrente lamentava l’uso di dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria. La Cassazione ha chiarito che la Corte di merito aveva invece correttamente utilizzato le dichiarazioni spontanee rese in sede di udienza di convalida, un atto processualmente legittimo.
3.  Sulla mancata applicazione della ‘particolare tenuità’: Il terzo motivo verteva sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). Anche in questo caso, il ricorso è stato ritenuto infondato. L’entità non trascurabile di principio attivo (in oltre 100 grammi di hashish) è stata considerata un ostacolo insuperabile per qualificare l’offesa come tenue.
4.  Sulla determinazione della pena: L’ultimo motivo, relativo alla congruità della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è stato giudicato inammissibile. La Corte ha ribadito che la concessione delle attenuanti generiche non è un diritto automatico derivante dall’assenza di elementi negativi, ma richiede la presenza di elementi positivi che, nel caso di specie, non erano stati né provati né allegati.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Cassazione si fonda su principi consolidati della procedura penale. In primo luogo, la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio di merito; non può rivalutare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. I motivi del ricorso, essendo incentrati su una rilettura delle prove, esulavano da tale ambito. In secondo luogo, la Corte ha sottolineato la correttezza del percorso argomentativo della Corte d’Appello. La valutazione sull’entità della sostanza stupefacente come ostativa alla ‘particolare tenuità’ e la necessità di elementi positivi per le attenuanti generiche sono applicazioni corrette dei principi di diritto. La condanna finale al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria è la diretta conseguenza dell’inammissibilità del ricorso in assenza di colpa da parte del ricorrente.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame è un chiaro monito sull’importanza di strutturare un ricorso per Cassazione su solide basi giuridiche. Non è sufficiente dissentire dalla valutazione del giudice di merito; è necessario individuare specifiche violazioni di legge o vizi manifesti di logicità nella motivazione. La decisione ribadisce che la quantità della sostanza sequestrata rimane un criterio centrale per escludere l’applicazione di istituti di favore come la particolare tenuità del fatto. Infine, conferma che le circostanze attenuanti generiche devono essere meritate attraverso la dimostrazione di elementi positivi concreti, non potendo essere invocate semplicemente per l’assenza di elementi negativi.
 
Quando un ricorso in Cassazione per reati di droga viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi si limitano a contestare la valutazione dei fatti già accertata dai giudici di merito (come l’intenzione di spacciare), senza sollevare reali questioni di violazione di legge o vizi logici della motivazione.
L’assenza di elementi negativi sulla personalità dell’imputato garantisce le circostanze attenuanti generiche?
No. Secondo la sentenza, per concedere le attenuanti generiche non basta l’assenza di elementi negativi, ma sono necessari elementi di segno positivo che giustifichino una mitigazione della pena, e che devono essere allegati dal ricorrente.
Una quantità di oltre 100 grammi di hashish può essere considerata di ‘particolare tenuità’?
No, la Corte ha stabilito che un’entità non trascurabile di principio attivo, come quella contenuta in oltre 100 grammi di hashish, esclude la possibilità di qualificare l’offesa come di ‘particolare tenuità’ ai sensi dell’art. 131-bis del codice penale.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7613 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7613  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il primo motivo del ricorso promosso nell’interesse di NOME COGNOME, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato e comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze i punto di fatto, peraltro meramente riproduttive di censure che la sentenza impugnata h rigettato con una valutazione di merito non manifestamente illogica – e quindi non censurab in sede di legittimità – avendo la Corte di merito ribadito la destinazione allo spacc stupefacente sequestrato sulla base delle dichiarazioni rese dall’imputato in sede di udienz convalida, secondo cui ,91 /era sua intenzione vendere detta sostanza (cfr. p. 4 della sentenza impugnata);
rilevato che il secondo motivo, che deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) proc. pen. quanto all’avvenuta utilizzazione delle dichiarazioni rese dall’imputato alla sede di arresto è manifestamente infondato, in quanto la Corte di merito ha utilizza dichiarazioni rese dall’imputato in sede di udienza di convalida;
considerato che il terzo motivo, che deduce il vizio di motivazione di ordine alla man applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto la Cor appello, con un percorso argomentativo immune da profili di illogicità manifesta, ha esclus qualificazione dell’offesa in termini di “particolare tenuità” per l’entità non trasc principio attivo contenuto in oltre 100 gr. di hashish;
ritenuto che il quarto motivo, che eccepisce il vizio di motivazione in relazio determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, in quanto la Corte di merito, con una valutazione di fatto non manifestame illogico – che quindi si sottrae al sindacato di legittimità – per un verso, ha ribadito la della pena, inflitta in misura di poco superiore al minimo edittale, alla luce dei crit all’art. 133 cod. pen., e, per altro verso, ha evidenziato l’assenza dei presupposti pe mitigazione della pena – elementi peraltro nemmeno allegati dal ricorrente -, in ciò fac corretta applicazione del principio secondo cui l’applicazione delle circostanze in esame costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalit soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriv diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, dep. 21/06/2021, COGNOME Crescenzo, Rv. 281590);
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvis assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024.