Inammissibilità ricorso stupefacenti: l’analisi della Cassazione
L’inammissibilità ricorso stupefacenti rappresenta un esito frequente quando i motivi di impugnazione non rispettano i rigidi parametri dettati dal codice di procedura penale. Nel caso analizzato, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Messina, confermando la condanna per reati legati al possesso di marijuana.
I fatti del procedimento
Il ricorrente era stato condannato per detenzione di sostanza stupefacente. La difesa aveva impostato il ricorso basandosi principalmente su due punti: un presunto errore nel calcolo del peso della sostanza sequestrata e la mancata concessione della continuazione tra reati.
Secondo la difesa, la discrepanza tra il peso indicato in una parte della sentenza e quello reale costituiva un vizio tale da invalidare il giudizio sulla gravità del fatto. Inoltre, veniva richiesta l’applicazione della continuazione esterna per reati già giudicati in precedenza.
La decisione della Cassazione sull’inammissibilità ricorso stupefacenti
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Per quanto riguarda l’errore sul peso della sostanza, i giudici hanno rilevato che si trattava di un mero refuso. Il resto del documento processuale indicava correttamente i dati, rendendo evidente che la decisione del giudice di merito non era stata influenzata da questo piccolo errore materiale.
Questioni nuove in sede di legittimità
Un punto cruciale della decisione riguarda la richiesta di continuazione esterna. La Cassazione ha ribadito che non è possibile introdurre temi di discussione mai affrontati durante il processo di appello. Se un motivo non è stato devoluto alla Corte del merito, esso è precluso in sede di legittimità.
le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio di specificità e di novità dei motivi. Il ricorso è stato ritenuto non consentito dalla legge poiché il primo motivo contestava un dato ponderale (il peso della droga) che non incideva effettivamente sulla decisione, essendo il giudizio sulla mancata applicazione dell’ipotesi di lieve entità basato su altri elementi ineccepibili. Il secondo motivo è stato rigettato in quanto la continuazione esterna era rimasta estranea ai motivi di appello, impedendo alla Cassazione di esaminarla per la prima volta.
le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza conferma che i vizi formali minori non sono sufficienti per ribaltare una condanna se la motivazione complessiva tiene. Inoltre, sottolinea l’importanza per i legali di sollevare ogni questione difensiva fin dal secondo grado di giudizio, pena l’inevitabile inammissibilità del ricorso in Cassazione. Oltre alla conferma della pena, il ricorrente è stato condannato al pagamento di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Cosa accade se una sentenza contiene un errore materiale sul peso della droga?
Se l’errore è un semplice refuso e non ha influenzato il giudizio complessivo sulla gravità del reato, la sentenza rimane valida e il ricorso basato su tale errore viene dichiarato inammissibile.
Si può chiedere la continuazione tra reati direttamente in Cassazione?
No, non è possibile introdurre la questione della continuazione per la prima volta in Cassazione se non è stata già presentata e discussa durante il processo di appello.
Quali sono le sanzioni in caso di ricorso inammissibile?
Oltre alle spese del processo, il ricorrente è solitamente condannato al pagamento di una somma pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, che in questo caso è stata di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8877 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8877 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CONDRO’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/04/2025 della Corte d’appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; .
T
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto con il primo motivo di contesta il giudizio reso in relazione alla ritenuta non configurabilità dell’ipotesi di reato cui al comma 5 dell’art. 73 TU essenzialmente facendo leva sul refuso che connota la sentenza gravata quanto al dato ponderale della sostanza asuitta alla disponibilità del ricorrente, aspetto all’evidenza non incidente sul portato della decisione assunta che di fatto replica, fatto salvo il detto errore materiale ( reso evidente dal corretto puntuale riferimento reso all’effettivo peso della marijuana sequestrata in altri punti della sentenza impugnata), le considerazioni spese sul punto dalla sentenza appellata, connotata da un argomentare ineccepibile, non superato dal ricorso (si veda pagina 6 della sentenza di primo grado) mentre con il secondo motivo si introduce un tema di giudizio- la rivendicata continuazione esterna- trattato dal primo giudice ma rimasto estraneo ai motivi di appello devoluti alla Corte del merito;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 01/12/2025
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