Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20602 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20602 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME e NOME ricorrono, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza con la quale la Corte d’appello di Roma, in data 11 novembre 2022, ha confermato la condanna emessa a loro carico dal Tribunale cittadino il 20 luglio 2022 in relazione al reato ex artt. 56, 110, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen.
I ricorrenti articolano tre motivi di doglianza comuni, con cui lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione, rispettivamente, alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4 cod. pen., alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Preliminarmente, rappresentano che, non essendovi querela in atti, dovrebbe essere dichiarata la mancanza di una condizione di procedibilità, in ragione della sopravvenuta procedibilità a querela a seguito della “Riforma Cartabia”. La COGNOME contesta altresì l’applicazione della recidiva. Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I ricorsi sono manifestamente infondati. In premessa va rilevato che, in ragione dell’inammissibilità dei ricorsi, non assume rilievo l’entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta “riforma Cartabia”) che ha previsto che il reato di cui all’imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte. Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisibile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l’inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l’avviso previsto dall’art. 12, comma 2, del predetto decreto per l’eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551).
Le doglianze, unicamente inerenti al trattamento sanzionatorio, sono infatti inammissibili, atteso che i ricorrenti non si confrontano con il percorso motivazionale debitamente sviluppato sul punto dalla Corte di Roma, che appare corretto nell’esercizio della valutazione attribuita sul punto al giudice di merito. In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (v. Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia). Anche la recidiva risulta applicata con motivazione congrua e non manifestamente illogica.
Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 marzo 2024.