Inammissibilità Ricorso e Prescrizione: La Decisione della Cassazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale della procedura penale: gli effetti dell’inammissibilità del ricorso sulla possibilità di dichiarare la prescrizione del reato. La vicenda, che riguarda un reato stradale, offre lo spunto per analizzare un principio consolidato: un ricorso inammissibile non solo non viene esaminato nel merito, ma ‘congela’ la situazione giuridica, impedendo all’imputato di beneficiare del tempo trascorso durante il giudizio di legittimità.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un incidente stradale avvenuto nel 2016. L’imputato veniva condannato sia in primo grado dal Tribunale di Savona sia in secondo grado dalla Corte d’Appello di Genova per il reato previsto dall’art. 189, comma 6, del Codice della Strada, ovvero per non essersi fermato dopo un incidente con danno alle persone.
Contro la sentenza di condanna, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, basandolo su due motivi principali:
1. Un presunto vizio di motivazione, sostenendo che la Corte d’Appello non avesse valutato correttamente le circostanze di fatto per affermare la sua responsabilità penale.
2. L’intervenuta prescrizione del reato, maturata, a suo dire, nel tempo intercorso.
L’Analisi della Corte sull’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha rigettato entrambi i motivi, dichiarando l’intero ricorso inammissibile. Per quanto riguarda il primo motivo, i giudici hanno rilevato che non si trattava di una vera e propria censura alla logicità della sentenza, ma di una mera riproposizione di argomenti già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello. In sostanza, l’imputato cercava di ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa nel giudizio di legittimità.
La parte più interessante della decisione riguarda il secondo motivo. La Corte ha affermato che la declaratoria di inammissibilità del primo motivo impediva di esaminare la questione della prescrizione. Questo perché l’inammissibilità preclude l’instaurarsi di un valido rapporto processuale dinanzi alla Cassazione. Di conseguenza, il giudice non può rilevare né dichiarare eventuali cause di estinzione del reato, come la prescrizione, che si siano verificate successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un principio giuridico consolidato, richiamando diverse sentenze precedenti, anche delle Sezioni Unite. Il ragionamento è il seguente: un ricorso presentato senza i requisiti di legge è un atto processuale inidoneo. Questa inidoneità impedisce alla Corte di Cassazione di ‘aprire’ il fascicolo per un esame di merito. La situazione giuridica, quindi, si cristallizza al momento della sentenza di secondo grado.
Se la prescrizione matura dopo quella data, non può essere fatta valere, perché il giudizio di Cassazione, a causa dell’inammissibilità del ricorso, non è mai validamente iniziato. In altre parole, presentando un ricorso palesemente infondato o meramente ripetitivo, l’imputato non solo non ottiene una revisione della sua condanna, ma perde anche la possibilità di beneficiare del tempo che passa.
La sentenza diventa definitiva così com’era stata pronunciata dalla Corte d’Appello, e l’imputato viene anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, fissata in questo caso in tremila euro.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un importante avvertimento per chi intende impugnare una sentenza di condanna. Il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Proporre un ricorso con motivi generici, ripetitivi o palesemente infondati è una strategia non solo inefficace ma controproducente.
Le conseguenze pratiche sono severe:
1. Conferma della Condanna: La sentenza di secondo grado diventa definitiva.
2. Impossibilità di far valere la Prescrizione: Si perde ogni possibilità di estinzione del reato per il decorso del tempo.
3. Sanzioni Aggiuntive: Si viene condannati a pagare le spese del giudizio e una sanzione economica.
La decisione, quindi, sottolinea l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica qualificata che possa valutare con attenzione la reale sussistenza dei presupposti per un ricorso in Cassazione, evitando impugnazioni dilatorie o prive di fondamento giuridico.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il primo motivo era una semplice ripetizione di argomenti già valutati e respinti dalla Corte d’Appello, mentre il secondo motivo, relativo alla prescrizione, non poteva essere esaminato a causa dell’inammissibilità del primo.
Se un ricorso è inammissibile, il giudice può comunque dichiarare la prescrizione del reato?
No. Secondo la Corte, la declaratoria di inammissibilità del ricorso impedisce l’instaurazione di un valido rapporto processuale. Di conseguenza, il giudice non può rilevare o dichiarare cause di estinzione del reato, come la prescrizione, che siano maturate dopo la sentenza d’appello.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, che nel caso specifico è stata quantificata in euro tremila.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13507 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13507 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ALBENGA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova del 7.6.2023 di conferma della sentenza del Tribunale di Savona di condanna in ordine al reato di cui all’art. 189 cornma 6 d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 commesso in Loano il 19.2.2016.
Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto COGNOME il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità penale, è inammissibile in quanto meramente reiterativo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte di Appello con un percorso argonnentativo logico e coerente (i giudici hanno spiegato che NOMENOME dopo l’incidente, si era allontanato e in tal modo aveva impedito al sua identificazione), cui il ricorrente contrappone una diversa lettura di circostanze di fatto.
Considerato che il secondo motivo, con cui eccepisce la intervenuta prescrizione, è inammissibile, in quanto la declaratoria di inammissibilità dell’unico altro motivo, avendo precluso l’instaurarsi di un valido rapporto processuale in questo grado di giudizio, non consente di far valere o rilevare una causa estintiva del reato, quale la prescrizione, verificatasi dopo la sentenza d’appello e come tale inidonea ad impedire il consolidarsi della pronuncia di condanna (cfr. Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266; n. 33542 del 27/06/2001, Rv. 219531; n. 23428 del 22/03/2005, Rv. 231164; sez. 6 n. 25807 del 14703/2014, Rv. 259202; sez. 1 n. 6693 del 20/01/2014, Rv. 259205).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e .della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024
Il Consigli
! COGNOME estensore
Il Presidente