Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47209 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47209 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 15/04/1983
avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO dì ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona che, previa esclusione della recidiva e consequenziale rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 612, comma secondo, e 61 n. 10 cod. pen.;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, che eccepisce l’intervenuta prescrizione del reato prima della sentenza della Corte territoriale, è manifestamente infondato, considerato che:
il reato è stato commesso in data 8 settembre 201 (non 18 settembre 2016 come indica per mero errore materiale il capo di imputazione);
il termine massimo di prescrizione del reato è pari ad anni sette e mesi sei;
occorre tenere conto di 124 giorni di sospensione del corso della prescrizione (giorni 64 per sospensione cd. Covid per rinvio udienza dal 20 marzo 2020; giorni 60 per rinvio udienza del 2 maggio 2021 per legittimo impedimento dell’imputato)
il termine prescrizionale sarebbe decorso il 10 luglio 2024, dopo la pronuncia della sentenza di appello;
Chiarito che l’inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/11/2024