Inammissibilità ricorso: la precisione dei motivi in Cassazione
L’inammissibilità ricorso rappresenta uno dei principali ostacoli tecnici nel giudizio davanti alla Suprema Corte. Quando un atto di impugnazione non rispetta i criteri di specificità richiesti dalla legge, il rischio di veder rigettate le proprie istanze senza un esame nel merito è altissimo. Una recente ordinanza della Settima Sezione Penale ha ribadito con fermezza questo principio, analizzando il caso di un imputato che contestava il trattamento sanzionatorio ricevuto nei gradi precedenti.
I fatti e l’oggetto del contendere
Il caso trae origine da una sentenza della Corte di Appello che aveva confermato la responsabilità penale di un soggetto, definendo una pena specifica e negando le circostanze attenuanti generiche. L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che la motivazione dei giudici di secondo grado fosse carente o viziata proprio su questi due punti cruciali: l’entità della sanzione e il diniego dei benefici di legge.
La questione delle attenuanti generiche
Il riconoscimento delle circostanze attenuanti non è un automatismo. Il giudice di merito ha il compito di valutare se esistano elementi positivi nella condotta o nel profilo dell’imputato che giustifichino una riduzione della pena. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva già fornito una spiegazione logica e congrua per il loro diniego, basandosi sugli atti di causa.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno rilevato che il ricorso presentato era privo di una reale forza critica. Invece di smontare punto per punto il ragionamento della Corte di Appello, il ricorrente si è limitato a deduzioni vaghe. Questa mancanza di correlazione tra le critiche sollevate e la motivazione della sentenza impugnata ha portato inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità.
L’inammissibilità ricorso comporta conseguenze non solo giuridiche ma anche economiche. L’articolo 616 del codice di procedura penale impone infatti che, in caso di rigetto per inammissibilità, il ricorrente sia condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma equitativa in favore della Cassa delle Ammende.
Le motivazioni
Le motivazioni della Cassazione si fondano sulla rilevata genericità assoluta del motivo unico di ricorso. La Corte ha osservato che la sentenza di appello era, al contrario, congruamente motivata sia in punto di trattamento sanzionatorio che di mancato riconoscimento delle attenuanti. Il ricorrente non ha saputo spiegare quali fossero gli effettivi vizi logici o giuridici della decisione impugnata, rendendo il ricorso un mero dissenso generico non ammesso nel giudizio di legittimità. La precisione tecnica è dunque un requisito essenziale per l’accesso al controllo della Suprema Corte.
Le conclusioni
Le conclusioni del provvedimento sanciscono la definitiva chiusura del caso con la condanna dell’imputato. Oltre alle spese del procedimento, è stata quantificata una sanzione di 3.000 euro da versare alla Cassa delle Ammende, cifra determinata in base alla natura delle questioni dedotte. Questo provvedimento sottolinea come la difesa in Cassazione non possa limitarsi a una riproposizione di lamentele generiche, ma debba fondarsi su una critica rigorosa e specifica della motivazione adottata dal giudice di merito.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile per genericità?
Il ricorso è inammissibile se non contesta in modo specifico e puntuale i passaggi della motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a critiche vaghe o non pertinenti.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Oltre al passaggio in giudicato della condanna, il ricorrente deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende, che può arrivare a diverse migliaia di euro.
Il giudice è obbligato a concedere le attenuanti generiche?
No, la concessione delle attenuanti generiche è una facoltà del giudice che deve essere motivata sulla base di elementi positivi riscontrati nel caso concreto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39631 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39631 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Napoli che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito sia al trattamento sanzionatorio e sia in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi della motivazione sui predetti punti;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Pre idente