Inammissibilità del ricorso: i rischi della genericità nei motivi d’appello
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno dei principali ostacoli nel giudizio di legittimità, specialmente quando le difese non articolano critiche specifiche e puntuali. In una recente ordinanza, la Suprema Corte ha affrontato il caso di una condanna per furto pluriaggravato, confermando come la mancanza di precisione tecnica possa precludere definitivamente l’esame del merito.
Il caso di furto pluriaggravato e il ricorso
La vicenda trae origine da una condanna per furto pluriaggravato emessa in primo grado e confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione lamentando, come unico motivo, una presunta carenza di motivazione riguardo all’affermazione della propria responsabilità penale. Tuttavia, l’impugnazione è stata ritenuta carente dei requisiti minimi di ammissibilità.
La violazione dell’art. 581 c.p.p.
Il fulcro della decisione risiede nell’applicazione dell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. Tale norma impone che i motivi di ricorso siano specifici e indichino chiaramente gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda l’impugnazione. Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a una censura generica, senza individuare i passaggi logici della sentenza d’appello ritenuti errati.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sul rilievo della genericità per indeterminatezza del ricorso. I giudici hanno osservato che la sentenza impugnata appariva logicamente corretta e ben strutturata. Di contro, il ricorrente non ha fornito elementi idonei a scalfire tale impianto motivazionale, rendendo impossibile per la Corte esercitare il proprio sindacato di legittimità. La mancanza di una correlazione diretta tra le critiche mosse e le ragioni della decisione impugnata determina, per legge, l’impossibilità di procedere oltre nel giudizio.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dai giudici di legittimità portano alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Oltre al rigetto delle istanze difensive, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia sottolinea l’importanza fondamentale di una redazione tecnica dei motivi di ricorso, che devono sempre confrontarsi in modo analitico con le motivazioni del provvedimento che si intende contestare.
Quando un ricorso viene considerato inammissibile per genericità?
Un ricorso è inammissibile quando non indica in modo specifico i punti della sentenza contestati e non fornisce argomentazioni logiche per confutare la motivazione del giudice.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che può ammontare a tremila euro.
Cosa prevede l’art. 581 c.p.p. riguardo ai motivi di impugnazione?
L’articolo impone che i motivi siano esposti in modo specifico, indicando chiaramente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6427 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6427 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/02/2025 della Corte d’appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si censura la carenza della motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità penale dell’imputato, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 14/01/2026
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