Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26772 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26772 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME” CUI CODICE_FISCALE nato il 26/05/1985
avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
rilevato che il primo motivo di impugnazione, sulla affermazione di
responsabilità per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., non è consentito in questa sede poiché non formulato in grado di appello (come si apprende dalla sintesi dei
motivi d’appello che si rinviene nella sentenza, non contestata sul punto) e proposto innanzi alla Corte di cassazione per la prima volta, in violazione dell’art
606, comma 3, cod. proc. pen. e della catena devolutiva;
considerato che il secondo motivo di impugnazione, sulla recidiva reiterata specifica, è generico perché meramente ripetitivo di analoga doglianza cui la Corte
ha fornito adeguata risposta ed è manifestamente infondato poiché il giudice di
. 3) dei principi della giurisprudenza merito ha fatto corretta applicazione (cfr. pg
in merito, evidenziando e ribadendo che, constatata commissione di plurimi reati contro il patrimonio da parte dell’imputato, la persistenza di costui nel commetterne di ulteriori è dimostrativa della propensione a vivere dei proventi del reato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 17 giugno 2025.