Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41105 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41105 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia del Tribunale di Cosenza che aveva assolto COGNOME NOME e COGNOME NOME dal reato di diffamazione;
che, avverso detta sentenza, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del loro difensore; che l’AVV_NOTAIO, difensore degli imputati, depositato nota scritta, con la quale ha chiesto la riforma della sentenza impugnata;
che l’unico motivo di entrambi i ricorsi è privo di specificità estrinseca, non essend ricorrenti effettivamente confrontati con le argomentazioni della sentenza impugnata, nella qual si dà atto che sussistono i presupposti per la compensazione delle spese, in ragion dell’opinabilità dell’intera vicenda oggetto di processo; che la nota depositata dall’AVV_NOTAIO non contiene argomentazioni che consentano di superare il vaglio di inammissibilità del ricors originario;
che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrent pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 27/09/2023