Inammissibilità del Ricorso: Quando l’Impugnazione Costa Cara
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulle conseguenze dell’inammissibilità del ricorso nel processo penale. Quando un’impugnazione viene presentata senza i requisiti di legge, non solo non viene esaminata nel merito, ma può comportare significative sanzioni economiche per chi la propone. Analizziamo come la Suprema Corte ha applicato questo principio in un caso relativo a una dichiarazione fiscale errata.
I Fatti del Caso: una dichiarazione errata e le sue conseguenze
Il caso nasce dalla condanna di una donna da parte della Corte d’Appello. L’accusa era legata a una dichiarazione errata, presumibilmente effettuata con dolo. In particolare, avvalendosi di un centro di assistenza fiscale, l’imputata aveva barrato la casella “altro” anziché quella di “lavoratore” in riferimento alla posizione del figlio convivente, alterando così la percezione del reddito familiare. Contro questa decisione, l’imputata ha presentato ricorso per cassazione, basandolo su due motivi principali: un presunto vizio di motivazione sulla sua responsabilità penale e una violazione di legge riguardo la sospensione condizionale della pena.
La Decisione della Corte: l’Inammissibilità del Ricorso e le sue motivazioni
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi di ricorso, giungendo a una conclusione netta: la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Vediamo nel dettaglio le ragioni che hanno portato a questa decisione.
Il primo motivo: la carenza di analisi critica
Il primo motivo, che contestava la valutazione della responsabilità penale, è stato ritenuto inammissibile perché non conteneva una “necessaria analisi critica” delle argomentazioni della sentenza d’appello. La Corte ha sottolineato che la sentenza impugnata aveva motivato logicamente la sussistenza del dolo, evidenziando come l’uso di un centro di assistenza fiscale e la specifica scelta di barrare una casella errata escludessero una semplice disattenzione. Il ricorso, invece di contestare specificamente questo ragionamento, si è limitato a riproporre una diversa interpretazione dei fatti, cosa non consentita in sede di legittimità.
Il secondo motivo: la sospensione condizionale e la restituzione
Il secondo motivo è stato giudicato “manifestamente infondato”. L’imputata lamentava che la sospensione condizionale della pena fosse stata subordinata alla restituzione di quanto indebitamente percepito senza una previa valutazione della sua capacità economica. La Cassazione ha respinto questa tesi, chiarendo che, quando si tratta di una “mera restituzione”, non è necessaria tale valutazione preliminare, poiché si tratta semplicemente di ripristinare la situazione economica precedente all’illecito.
Le Motivazioni
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nell’applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale. Stante l’inammissibilità del ricorso, e in assenza di prove che l’errore fosse dovuto a una causa non imputabile alla ricorrente (assenza di colpa), la Corte ha applicato le conseguenze previste dalla legge. La condanna non si è limitata al solo pagamento delle spese processuali, ma è stata estesa a una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione ha lo scopo di scoraggiare ricorsi palesemente infondati o presentati senza il dovuto rigore, che congestionano il sistema giudiziario.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: l’accesso alla giustizia, e in particolare al giudizio di legittimità, deve essere esercitato con responsabilità. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi, ma deve confrontarsi criticamente e tecnicamente con le motivazioni della sentenza che si intende impugnare. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è una mera formalità, ma un giudizio che comporta conseguenze economiche dirette e significative, volte a preservare la funzione e l’efficienza della Corte di Cassazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente per due ragioni: il primo motivo non conteneva una necessaria analisi critica delle argomentazioni della sentenza impugnata, mentre il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato.
Quali sono le conseguenze economiche per la ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
È necessaria una valutazione della capacità economica dell’imputato quando la sospensione condizionale della pena è subordinata alla restituzione di somme?
No, secondo la Corte, nel caso di una mera restituzione di quanto indebitamente percepito, non è necessaria una valutazione preventiva della capacità economica dell’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13279 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13279 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Ritenuto che il primo motivo del ricorso di BajramiT9b GLYPH che deduce il vizio di motivazione in relazione all’affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale, con un apprezzamento fattuale logicamente motivato – e quindi non censurabile in sede di legittimità – ha ribadito la sussistenza del dolo, sul presupposto che l’imputata si era avvalsa di un centro di assistenza fiscale, ciò che esclude una mera disattenzione laddove l’imputata medesima ha barrato la crocetta “altro” anziché quella di “lavoratore”, e quindi percettore di reddito – in riferimento all qualità del figlio convivente;
rilevato che il secondo motivo, che deduce la violazione di legge con riferimento alla subordinazione della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato, in quanto, come correttamente rilevato dalla Corte di merito, non occorre una previa valutazione della capacità economica dell’imputata, laddove, come nel caso in esame, si è in presenza di una mera restituzione di quanto indebitamente percepito;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15/03/2024.