Inammissibilità Ricorso: Quando la Cassazione Conferma Spese e Recidiva
L’ordinanza n. 40768/2023 della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti su due aspetti cruciali del processo penale: la valutazione della recidiva e la condanna alle spese processuali in caso di riforma di una sentenza di assoluzione. La Corte, dichiarando l’inammissibilità ricorso, ha ribadito principi consolidati, sottolineando i limiti del giudizio di legittimità e la portata di specifiche norme procedurali. Questo caso evidenzia come un’impugnazione, per avere successo, debba fondarsi su vizi giuridici concreti e non su una mera rilettura dei fatti.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato contro la sentenza della Corte d’Appello di Ancona. In secondo grado, il ricorrente era stato condannato, ribaltando la decisione del tribunale di primo grado che lo aveva invece assolto. L’imputato ha quindi deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, sollevando due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
L’imputato ha contestato due punti della sentenza d’appello:
1. La sussistenza della recidiva: Secondo la difesa, la Corte d’Appello avrebbe errato nel riconoscere l’aggravante della recidiva, non valutando correttamente il legame tra il reato attuale e le condanne precedenti.
2. La condanna alle spese processuali: Il ricorrente lamentava di essere stato condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, nonostante fosse stato assolto in primo grado.
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, giudicandoli entrambi manifestamente infondati e procedendo a una dichiarazione di inammissibilità ricorso.
L’inammissibilità ricorso e il Principio sulla Recidiva
Sul primo punto, la Suprema Corte ha chiarito che la contestazione sulla sussistenza della recidiva non è ammissibile in sede di legittimità. La valutazione del giudice di merito sulla recidiva non può basarsi unicamente sulla gravità dei fatti o sulla distanza temporale tra i reati. Al contrario, il giudice deve compiere un’analisi concreta, basata sui criteri dell’art. 133 del codice penale, per stabilire se esista un effettivo rapporto tra il reato in giudizio e le precedenti condanne. Lo scopo è verificare se la condotta passata sia indicativa di una ‘perdurante inclinazione al delitto’ che ha influenzato la commissione del nuovo reato. Questo tipo di valutazione è un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito e non sindacabile in Cassazione, se non per palesi vizi logici nella motivazione, che in questo caso non sono stati riscontrati.
La Condanna alle Spese Processuali dopo l’Assoluzione in Primo Grado
Anche il secondo motivo di ricorso è stato respinto come manifestamente infondato. La Corte ha evidenziato come la doglianza si ponesse in palese contrasto con il dato normativo. L’articolo 592, comma 3, del codice di procedura penale è inequivocabile: ‘Con la sentenza di condanna, l’imputato è condannato al pagamento delle spese anche relative ai precedenti gradi di giudizio conclusisi con il proscioglimento’. Di conseguenza, la decisione della Corte d’Appello di addebitare all’imputato, condannato in secondo grado, anche le spese del primo giudizio (concluso con assoluzione) è una corretta e doverosa applicazione della legge.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura stessa del giudizio di legittimità e sulla chiara dizione delle norme procedurali. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure mosse erano o non consentite in quella sede (la valutazione di merito sulla recidiva) o palesemente contrarie a una disposizione di legge (la condanna alle spese). La manifesta infondatezza dei motivi ha quindi portato non solo al rigetto, ma a una pronuncia che impedisce l’esame nel merito del ricorso stesso.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma due principi fondamentali. Primo, il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito: le valutazioni fattuali, come quelle sulla personalità dell’imputato ai fini della recidiva, sono precluse se la motivazione del giudice precedente è logica e coerente. Secondo, le norme procedurali, come quella sulle spese processuali, hanno un’applicazione diretta e non possono essere disapplicate. La decisione finale di condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende serve da monito: un ricorso per cassazione deve essere supportato da solidi argomenti giuridici per evitare esiti sfavorevoli e ulteriori oneri economici.
È possibile contestare la valutazione sulla recidiva in Cassazione?
No, la valutazione sulla sussistenza della recidiva si basa su un’analisi concreta del rapporto tra i reati e le precedenti condanne, un accertamento di merito che non è consentito in sede di legittimità, se la motivazione del giudice precedente è immune da vizi logici.
Se vengo assolto in primo grado ma condannato in appello, devo pagare anche le spese del primo processo?
Sì, l’articolo 592, comma 3, del codice di procedura penale stabilisce che l’imputato condannato nel giudizio di impugnazione deve pagare anche le spese relative ai precedenti gradi di giudizio che si erano conclusi con un proscioglimento.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, oltre a rendere definitiva la sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40768 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40768 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiva non è consentit in sede di legittimità ed è manifestamente infondato;
che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pagina 8 principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fonda esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’ arco temporale in cui questi risultano consum essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pe rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice”;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta una violazione di legge nell’avere il secondo giudice condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, pur essendo stati questi assolto in primo grado, risulta manifestamen infondato, in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo che all’art. 592, comma 3, cod. proc. pen. dispone la condanna dell’imputato condannato nel giudizio di impugnazione al pagamento anche delle spese relative ai precedenti gradi di giudizio conclusisi con un proscioglimento;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 luglio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente