Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28734 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28734 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME; considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deduce la violazio di legge e i vizi motivazionali in relazione al riconoscimento della circos aggravante di cui all’art. 640, secondo comma, n. 2 -bis), cod. pen., oltre ad essere privi di concreta specificità, non sono consentiti in questa sede;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata no solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decis impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di man di specificità;
che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazi delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante cr valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al si del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e de travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, c corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, Poropat 281800; Sez. 2, n. 43706 del 29/09/2016, Pastafiglia, Rv. 268450), le ragioni loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso, il 4 giugno 2024.