Inammissibilità Ricorso Spaccio: L’Analisi della Cassazione
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale in materia di impugnazioni penali, dichiarando l’inammissibilità di un ricorso per spaccio ritenuto eccessivamente generico. Questa decisione offre spunti importanti su come devono essere strutturati i motivi di ricorso e quali elementi vengono considerati decisivi per valutare la gravità di un reato legato agli stupefacenti, anche quando si tratta di un’ipotesi di lieve entità.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, previsto dall’articolo 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, che disciplina i cosiddetti ‘fatti di lieve entità’. L’imputato, ritenendo la pena inflitta eccessiva, ha proposto ricorso per cassazione, basando la sua difesa esclusivamente su questa doglianza.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La conseguenza diretta di tale decisione è la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale in caso di inammissibilità dell’impugnazione.
Le Motivazioni: Perché il ricorso per spaccio è stato dichiarato inammissibile?
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui i giudici hanno rigettato le argomentazioni della difesa. La Corte ha chiarito che non basta lamentare genericamente l’eccessività della pena; è necessario contestare in modo specifico e puntuale le ragioni addotte dal giudice di merito per la sua determinazione.
Genericità del Motivo di Ricorso
Il primo punto su cui la Cassazione si è soffermata è la genericità del ricorso. La doglianza del ricorrente è stata giudicata una mera lamentela sull’entità della pena, senza però attaccare gli argomenti giuridici e fattuali che la Corte d’Appello aveva posto a fondamento della sua decisione. Un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere critiche specifiche e pertinenti alla sentenza impugnata.
Indici di Professionalità e Offensività
La Corte ha poi evidenziato come la sentenza di merito avesse adeguatamente vagliato e motivato la quantificazione della pena. Erano emersi diversi elementi che, letti congiuntamente, escludevano la ‘minima offensività’ della condotta. Nello specifico, i giudici hanno valorizzato:
* La natura eterogenea delle sostanze: la detenzione di droghe di diverso tipo è indice di un’attività non occasionale.
* L’organizzazione dell’attività: la condotta di miscelare le sostanze per aumentare i margini di guadagno e la suddivisione in dosi pronte per la vendita.
* La professionalità dimostrata: il rinvenimento di 670 euro in banconote di piccolo taglio e, soprattutto, di una vera e propria contabilità dello spaccio con nomi e numeri, sono stati considerati prove di un’attività strutturata e non estemporanea.
Irrilevanza dell’Incesuratezza
Infine, la Corte ha specificato che l’assenza di precedenti penali (la cosiddetta ‘incesuratezza’) del ricorrente non era sufficiente a modificare il quadro probatorio. Di fronte a elementi così chiari che indicavano un’attività di spaccio organizzata e professionale, lo status di incensurato passa in secondo piano nella valutazione complessiva della gravità del fatto.
Le Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro: chi intende impugnare una condanna per spaccio non può limitarsi a una critica generica sulla pena. È indispensabile che il ricorso affronti punto per punto le motivazioni della sentenza, smontando gli argomenti del giudice di merito. Inoltre, la decisione ribadisce che, ai fini della determinazione della pena, elementi come la diversità delle droghe, il possesso di denaro contante e la presenza di una contabilità sono indicatori di una professionalità criminale che giustificano una sanzione adeguata alla gravità della condotta, a prescindere dalla presenza di precedenti penali.
Quando un ricorso in Cassazione per spaccio di droga rischia di essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso rischia l’inammissibilità quando è considerato generico, ovvero quando si limita a lamentare una pena eccessiva senza contestare in modo specifico e argomentato le ragioni fattuali e giuridiche che il giudice ha utilizzato per determinare quella sanzione.
Quali elementi dimostrano la professionalità nello spaccio secondo la Corte?
Secondo la Corte, la professionalità è dimostrata da elementi concreti come la detenzione di sostanze stupefacenti di tipo diverso, l’organizzazione per miscelarle e suddividerle in dosi, il possesso di una significativa somma di denaro in banconote di piccolo taglio (nel caso specifico, 670 euro) e la tenuta di una contabilità dell’attività illecita con nomi e cifre.
Avere la fedina penale pulita è sufficiente per ottenere una pena minima?
No. Secondo l’ordinanza, l’assenza di precedenti penali (incesuratezza) non è un fattore decisivo se sono presenti altri elementi che dimostrano una condotta di non minima offensività e un certo grado di professionalità criminale. La gravità concreta del fatto prevale sullo status di incensurato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40368 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40368 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME NOME COGNOME;
n. 21/ RG. 16644
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stato condanNOME per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990;
esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché generico in quanto la doglianza è costitui dall’eccessività della pena che, al contrario, è statadeguatannente vagliata e disattesa, co corretti argomenti giuridici, dalla sentenza impugnata. Infatti, ai fini della quantific sanzioNOMEria si è dato atto della natura eterogenea delle sostanze detenute a fini di spaccio dell’organizzazione nel miscelamento per avere maggiori margini di guadagno, della suddivisione in dosi, della professionalità della condotta dimostrata dal rinvenimento di 6 C in banconote di piccolo taglio e di una contabilità dello spaccio, con nomi e numeri, tu elementi tali da escludere la minima offensività della condotta, a prescinder dall’incesuratezza;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 settembre 2024
La Consigliera estensora
Il Pre id nte