Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41311 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41311 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
1.NOME COGNOME ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Catanzaro il 12 luglio 2023 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall’imputato, con cui il G.i.p. del Tribunale di Castrovillari il 22 novembre 2022, all’esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di detenzione a fine di cessione di cocaina, hashish e marijuana, fatto, qualificato come violazione del comma 1 dell’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato come commesso 1’11 luglio 2022, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche ed operata la diminuzione per il rito, alla pena stimata di giustizia.
L’imputato si affida a due motivi con i quali lamenta promiscuamente difetto di motivazione e violazione di legge: A) quanto alla mancata riqualificazione dei fatti nella violazione del comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, poiché dalla relazione del laboratorio di analisi dei RAGIONE_SOCIALE la gravità della vicenda penale risulterebbe ridimensionata rispetto a quanto risultante dalla iniziale comunicazione della notizia di reato (circa: quantità di sostanza; principio attivo; dosi medie ricavabili), perché non provata sarebbe la provenienza dei 120,00 euro trovati in un marsupio dell’imputato da pregressa attività di spaccio e perché equivoco sarebbe il contenuto (nomi e cifre) dei biglietti sequestrati; B) e quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, num. 4, cod. pen., basato su motivazione che si stima illogica e contraddittoria, siccome incentrata su una mera ipotesi indimostrata ossia la provenienza dei 120,00 euro e persino di altre somme, peraltro nemmeno rinvenute, da dall’attività di spaccio.
2.1. Con memoria del 3 settembre 2024 la Difesa ha insistito nelle conclusioni già rassegnate.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Infatti la pronunzia è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici e rispetto ad essa il ricorso prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).
Le doglianze risultano meramente reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici di merito (alle pp. 2-3) e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata: in particolare, la mancata riqualificazione nell’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 è basata sulla pluralità delle sostanze rinvenute (di tre tipi) e sulla organizzazione, con disponibilità di strumenti per il confezionamento e già avvenuto frazionamento per la cessione di più dosi; mentre uno dei bigliettini è stato interpretato come contenente una, pur rudimentale, contabilità dell’attività organizzata.
4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18/09/2024.