Inammissibilità Ricorso Spaccio: Quando i Motivi non Bastano
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione, Sezione Penale, offre un’importante lezione sulla redazione dei ricorsi e sui limiti del giudizio di legittimità. Il caso riguarda l’inammissibilità di un ricorso per spaccio presentato da un imputato, condannato in primo e secondo grado. La decisione sottolinea come un’impugnazione non possa limitarsi a esprimere un semplice dissenso rispetto alla sentenza precedente, ma debba contenere critiche specifiche e giuridicamente fondate. Analizziamo insieme i dettagli della vicenda e le ragioni della Suprema Corte.
I Fatti di Causa: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
Un individuo veniva condannato dal Tribunale e, successivamente, dalla Corte d’Appello alla pena di 6 mesi di reclusione e 2.000 euro di multa per il reato di spaccio di lieve entità, previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. La condanna si basava sul sequestro di eroina, cocaina e una somma di denaro pari a 480 euro, ritenuta provento dell’attività illecita. Nonostante la conferma della condanna in appello, la difesa decideva di presentare ricorso per cassazione, affidandosi a diversi motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso: I Punti Contestati dalla Difesa
Il ricorso si articolava su tre critiche principali rivolte alla sentenza della Corte d’Appello:
1. Mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p.: La difesa lamentava la non applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
2. Errato bilanciamento delle circostanze: Si contestava la decisione dei giudici di merito di considerare le attenuanti generiche equivalenti, e non prevalenti, rispetto all’aggravante della recidiva.
3. Vizio nella dosimetria della pena: Il ricorrente criticava la quantificazione della pena inflitta, ritenendola sproporzionata.
La Decisione sull’Inammissibilità del Ricorso per Spaccio
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile per genericità. I giudici hanno stabilito che i motivi presentati non costituivano una critica puntuale e pertinente alla motivazione della sentenza impugnata, ma si risolvevano in una richiesta di rivalutazione dei fatti, operazione preclusa in sede di legittimità. Vediamo nel dettaglio le argomentazioni della Corte.
L’Esclusione della Particolare Tenuità del Fatto
La Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito di escludere l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. La motivazione era duplice e insindacabile: in primo luogo, la presenza di più tipi di sostanze stupefacenti (‘droghe pesanti’ come eroina e cocaina); in secondo luogo, l’abitualità della condotta, desunta dal fatto che la somma di denaro sequestrata indicava vendite precedenti all’arresto. Quest’ultima circostanza, secondo la Corte, esclude ‘in radice’ la possibilità di applicare la causa di non punibilità.
Il Bilanciamento delle Circostanze e la Dosimetria della Pena
Anche riguardo al bilanciamento delle circostanze, la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d’Appello. La difesa non aveva fornito elementi concreti a sostegno del presunto ‘contesto di vita estremamente difficile’ dell’imputato. La confessione, inoltre, era già stata correttamente valorizzata per la concessione delle attenuanti generiche, ma non era sufficiente per farle prevalere sulla recidiva. Infine, la pena, lievemente superiore al minimo edittale, è stata giudicata congrua e ben motivata, proprio in considerazione della pluralità di droghe trattate e dell’attività di spaccio pregressa.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione, con questa ordinanza, ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso di legittimità non è un terzo grado di giudizio nel merito. Non è sufficiente manifestare un mero ‘dissenso’ rispetto alla decisione impugnata. È necessario, invece, che il ricorrente articoli critiche specifiche, che individuino un preciso vizio di legge o un difetto di motivazione (illogicità, contraddittorietà, carenza) nella sentenza della corte territoriale. Nel caso di specie, il ricorso è stato giudicato ‘meramente fattuale e rivalutativo’, in quanto si limitava a proporre una lettura alternativa degli elementi già vagliati dai giudici di merito, senza evidenziare errori giuridici. Questa genericità ha portato inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni
La decisione in commento serve da monito sull’importanza di redigere ricorsi per cassazione tecnicamente ineccepibili. L’inammissibilità del ricorso per spaccio non deriva da una valutazione nel merito della colpevolezza, ma da un difetto strutturale dell’impugnazione stessa. Per avere una possibilità di accoglimento, il ricorso deve confrontarsi dialetticamente con la motivazione della sentenza precedente, dimostrando dove e perché il giudice abbia errato nell’applicazione della legge. In assenza di tale confronto, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è dichiarato inammissibile per genericità quando non si confronta specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata, ma si limita a una contestazione puramente fattuale o a una richiesta di rivalutazione del merito, manifestando un mero dissenso senza individuare vizi di legge o di motivazione.
Perché non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) in questo caso di spaccio?
La sua applicazione è stata esclusa per due ragioni principali: la pluralità delle sostanze stupefacenti (eroina e cocaina) e l’abitualità della condotta. Quest’ultima, in particolare, è una circostanza che per legge esclude la possibilità di applicare la causa di non punibilità.
In che modo la Corte di Cassazione valuta la dosimetria della pena decisa dai giudici di merito?
La Corte di Cassazione non ricalcola la pena, ma si limita a verificare che la motivazione fornita dal giudice di merito sia adeguata, logica e non contraddittoria. Se la sentenza spiega in modo congruo perché ha scelto una determinata pena (ad esempio, citando la gravità dei fatti come la vendita di più tipi di droga), la decisione non è censurabile in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8208 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8208 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
L9-193/
Con sentenza del GLYPH /2023 la Corte d’appello di Venezia confermava la sentenza del 7/04/2022 del Tribunale di Vicenza (resa in esito a GLYPH abbreviato da giudizio direttissimo), che aveva condannato NOME alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.
Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione.
2.1 Con i primi due motivi censura violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.;
2.2. con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche in giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante;
2.3. Con il quarto ed il quinto motivo censura violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena.
Il ricorso è inammissibile per genericità.
3.1. Quanto all’art. 131-bis cod. pen., la sentenza impugnata, a pagina 2-3 della motivazione, nel premettere le differenze strutturali tra l’attenuante di cui all’articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/199 e l’istituto in parola, evidenzia come ostino al riconoscimento di quest’ultimo la pluralità delle sostanze e l’abitualità della condotta, circostanza, quest’ultima, che esclude in radice la possibilità di applicare la causa di non punibilità.
3.2. In riferimento al bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con la contestata recidiva, il giudice di secondo grado conferma il giudizio di equivalenza operato dal primo giudice, ritenendo che la Difesa era venuta meno all’obbligo di allegare elementi a sostegno del “contesto di vita estremamente difficile” in cui viveva l’imputato e della scarsità di risorse economiche in capo allo stesso, mentre la confessione era già stata valutata dal primo giudice per la concessione delle circostanze atipiche.
3.3. Analogamente, a pag. 3 della sentenza si motiva in modo adeguato in relazione alla dosimetria della pena, ritenendo che l’avvenuto sequestro di due droghe “pesanti” (eroina e cocaina) e di 480 euro evidenziassero come il ricorrente avesse, prima dell’arresto, venduto diverse dosi di stupefacente, circostanza che
giustifica il trattamento sanzionatorio irrogato cc:in un lieve scostamento dal minimo edittale.
3.4. Con tale motivazione il ricorso non si confronta affatto, limitandosi ad una contestazione meramente fattuale e rivalutativa, ritenendo che la motivazione addotta dalla corte territoriale non fosse consona al caso concreto, così manifestando un mero «dissenso» rispetto alla motivazione offerta dal provvedimento impugnato.
Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2023.