Inammissibilità Ricorso Spaccio: Quando i Motivi d’Appello sono Inefficaci
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per la revisione di una sentenza non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte nei gradi di giudizio precedenti. L’analisi del caso offre spunti cruciali sull’ inammissibilità ricorso spaccio e sulla distinzione tra questioni di fatto e di diritto, delineando i confini del sindacato di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti di lieve entità, previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90. L’imputato era stato ritenuto responsabile in primo grado, e la sua condanna era stata confermata dalla Corte d’Appello di Roma. La responsabilità penale derivava dal ritrovamento di cocaina, in parte sul cruscotto e in parte occultata sotto il sedile del veicolo di sua proprietà e da lui condotto.
I Motivi del Ricorso e l’inammissibilità ricorso spaccio
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione basandolo su tre distinti motivi:
1. Vizio di motivazione sull’assoluzione: Si contestava la mancata assoluzione per ‘mera connivenza non punibile’, sostenendo che l’imputato fosse solo passivamente a conoscenza della presenza della droga.
2. Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: Si lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto ridurre la pena.
3. Mancato riconoscimento dell’attenuante del contributo minimo: Si contestava il mancato riconoscimento dell’attenuante prevista dall’art. 114 c.p., che si applica quando il contributo di un concorrente nel reato è stato di minima importanza.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una motivazione chiara e netta. I giudici hanno stabilito che i motivi presentati non erano consentiti in sede di legittimità. Essi, infatti, non introducevano una critica specifica e puntuale alla sentenza della Corte d’Appello, ma si limitavano a riproporre le stesse doglianze già vagliate e respinte dal giudice di merito con argomentazioni logiche e giuridicamente corrette.
La Cassazione ha sottolineato che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti (compito dei giudici di merito), ma di verificare la corretta applicazione della legge. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato la sua decisione su tutti i punti contestati:
* Responsabilità: La detenzione della cocaina sul cruscotto e sotto il sedile del veicolo condotto e di proprietà dell’imputato era un elemento di prova sufficiente a fondare la sua responsabilità, superando l’ipotesi della semplice connivenza.
* Attenuanti generiche: Il diniego era giustificato da un precedente specifico dell’imputato, che indicava un’attività illecita non meramente occasionale.
* Attenuante ex art. 114 c.p.: L’apporto causale dell’imputato non poteva essere considerato di minima importanza, poiché aveva trasportato la sostanza con la propria autovettura, fornendo un contributo essenziale alla consumazione del reato.
Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato come un tentativo di ottenere una nuova valutazione del merito della vicenda, attività che esula dalle competenze della Corte di Cassazione, portando alla dichiarazione di inammissibilità ricorso spaccio.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma che per accedere al giudizio di Cassazione è indispensabile formulare censure che attengano a vizi di legittimità della sentenza impugnata, come la violazione di legge o un vizio di motivazione palese e illogico. La semplice riproposizione di argomenti fattuali, senza confrontarsi criticamente con la motivazione del giudice d’appello, conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Per l’imputato, ciò comporta non solo la definitività della condanna ma anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi proposti sono riproduttivi di censure già adeguatamente valutate e respinte dal giudice di merito, senza una critica specifica alle argomentazioni della decisione impugnata, oppure quando solleva questioni di fatto che esulano dal controllo di legittimità della Corte.
La proprietà dell’auto usata per trasportare droga è sufficiente a escludere l’attenuante del contributo minimo (art. 114 c.p.)?
Sì, secondo la decisione in esame, il trasporto della sostanza stupefacente con la propria autovettura costituisce un apporto causale alla commissione del reato che non può essere ritenuto di minima importanza, giustificando così il mancato riconoscimento di tale attenuante.
Un precedente penale specifico può impedire la concessione delle attenuanti generiche?
Sì, la Corte ha confermato che un precedente specifico, indicativo di un’attività illecita non occasionale, è un elemento che il giudice di merito può legittimamente valutare per negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33749 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33749 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma con cui NOME era stato condannato iper il reato di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90.
L’imputato, per mezzo del proprio difensore, ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello con tre distinti motivi di ricorso: vizio di motivazione in ordine alle doglianze poste con l’atto di appello con le quali si chiedeva l’assoluzione dell’imputato per mera connivenza non punibile; vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; violazione di legge e vizio dì motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.
Il ricorso è inammissibile dal momento che i motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivi di profili censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti motivazione GLYPH dell’atto GLYPH impugnato GLYPH (sul GLYPH contenuto GLYPH essenziale GLYPH dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
Il ricorrente, in concreto, non sì confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità e si limita a reiterare doglianze i punto di fatto che esulano dal sindacato di questa Corte di legittimità.
I giudici del gravame del merito, infatti, hanno dato conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto ( detenzione di cocaina rinvenuta sul cruscotto e, in parte, occultata sotto il sedile del veicolo condotto dall’imputato e di sua proprietà), dei motivi che ostano al riconoscimento delle circostanze attenuanti (il precedente specifico che esprime un’attività illecita tutt’altro che occasionale) e di quelli che ostano al riconoscimento dell’attenuante di cui al 114 cod. pen. (l’apporto causale alla consumazione del reato non può ritenersi di minima importanza poiché la sostanza era trasportata dall’autovettura di proprietà dell’imputato).
4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento dì una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. pr pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente