Inammissibilità ricorso sorveglianza: analisi di un caso pratico
L’accesso alle misure alternative alla detenzione rappresenta un momento cruciale nell’esecuzione della pena. Tuttavia, la decisione del Tribunale di Sorveglianza si basa su una valutazione complessa della personalità del condannato e del suo percorso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui motivi che possono portare all’inammissibilità del ricorso sorveglianza avverso un provvedimento di diniego, sottolineando l’importanza di presentare censure pertinenti e fondate.
I Fatti del Caso: Il Diniego delle Misure Alternative
Il caso in esame riguarda un condannato a una pena di sei mesi di arresto per il reato di guida in stato di ebbrezza. L’interessato aveva presentato al Tribunale di Sorveglianza di Roma un’istanza per ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, la detenzione domiciliare.
Il Tribunale di Sorveglianza, tuttavia, rigettava entrambe le richieste. Avverso tale decisione, il condannato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando vizi di motivazione quali mancanza, contraddittorietà e illogicità del provvedimento.
L’Inammissibilità del Ricorso Sorveglianza in Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una chiara spiegazione delle ragioni. I giudici hanno evidenziato come le doglianze del ricorrente si traducessero, da un lato, in mere contestazioni di fatto, non ammissibili in sede di legittimità, e, dall’altro, in censure manifestamente infondate che non trovavano riscontro nella lettura dell’ordinanza impugnata.
La Cassazione ha chiarito che il ruolo del giudice di legittimità non è quello di riesaminare i fatti, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione del giudice di merito. In questo caso, la motivazione del Tribunale di Sorveglianza è stata ritenuta solida e ben articolata.
Le motivazioni
La decisione della Corte di Cassazione si fonda sull’analisi approfondita del ragionamento seguito dal Tribunale di Sorveglianza. Quest’ultimo non si era limitato a un recepimento acritico di una nota informativa, ma aveva costruito la sua decisione su una pluralità di elementi concreti e negativi.
In primo luogo, è stato valorizzato l’esame del carico pendente del ricorrente, che includeva un procedimento per un reato analogo commesso nel 2021. In secondo luogo, è stata considerata la storia pregressa del soggetto, caratterizzata da precedenti misure alternative (nello specifico, la semilibertà) che erano state revocate, indicando una persistente tendenza a delinquere.
Ulteriori elementi a sfavore erano l’assenza di un’attività lavorativa stabile e il contenuto di recentissime informative delle forze dell’ordine che confermavano la condotta antigiuridica (guida senza patente e in stato di ebbrezza). Infine, la documentazione sanitaria prodotta è stata giudicata tardiva, in quanto risalente al 2010, e di difficile interpretazione, rendendola di fatto irrilevante per una valutazione attuale.
Le conclusioni
L’ordinanza in commento ribadisce un principio fondamentale: per ottenere una misura alternativa, non basta l’assenza di ostacoli formali, ma è necessario dimostrare un percorso di revisione critica e la presenza di elementi positivi concreti e attuali. La valutazione del Tribunale di Sorveglianza è globale e tiene conto della condotta passata e recente del condannato. Un ricorso in Cassazione che si limiti a contestare nel merito tale valutazione, senza individuare specifici vizi logico-giuridici, è destinato all’inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso contro il diniego di una misura alternativa è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure proposte erano in parte contestazioni sui fatti (non ammesse in Cassazione) e in parte manifestamente infondate, non evidenziando reali vizi di logica o di diritto nella motivazione del provvedimento impugnato.
Quali elementi ha considerato il Tribunale di Sorveglianza per negare l’affidamento in prova e la detenzione domiciliare?
Il Tribunale ha basato la sua decisione su più fattori: l’esistenza di un carico pendente per reati analoghi, la revoca di una precedente misura alternativa che indicava la tendenza a delinquere nuovamente, l’assenza di un’attività lavorativa e la presentazione di documentazione sanitaria datata e quindi non attuale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
In base a quanto deciso nel provvedimento, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9257 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9257 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONTORIO ROMANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato le richieste di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare, proposte da NOME COGNOME, in relazione alla pena in esecuzione di mesi sei di arresto, relativamente al reato di guida in stato di ebbrezza.
Considerato che il motivo unico dedotto (mancanza, contraddittorietà, illogicità della motivazione) è inammissibile in quanto prospetta, per una parte, doglianze in punto di fatto e, per altra parte, censure manifestamente infondate in quanto asserisce la sussistenza di vizi della motivazione non emergenti dalla lettura del provvedimento impugnato (cfr. p. 1 e 2).
Rilevato, peraltro, che la decisione, diversamente da quanto dedotto, non fonda, esclusivamente, sul recepimento, acritico, del contenuto dell’informativa, ma articola un ragionamento (cfr. ultima pagina dell’ordinanza) non manifestamente illogico, che fonda, soprattutto, sull’esame del carico pendente per analogo reato, sull’esistenza di precedenti misure alternative a seguito delle quali il ricorrente è indicato come soggetto che ha sempre ripreso a delinquere (in particolare rimarcando che la precedente concessione della semilibertà è stata revocata), nonché sul contenuto delle informazioni dei CC recentissime (del 26 settembre 2023), attestanti l’esistenza del carico pendente per fatto del 2021, fatti contravvenzionali (guida senza patente, in stato di ebbrezza), sottolineando, peraltro, l’assenza di attività lavorativa.
Considerato, infine, che la tardività della documentazione sanitaria viene rilevata dal Tribunale in quanto si tratta di documenti risalenti al 2010, quindi non attuali ed indicati come atti di difficile lettura in ordine al loro contenuto.
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 8 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente