Inammissibilità ricorso semilibertà: quando la motivazione del giudice è sufficiente
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 45442/2023 offre un importante chiarimento sui limiti del sindacato di legittimità riguardo alle decisioni del Tribunale di Sorveglianza. Il caso riguarda l’inammissibilità del ricorso per semilibertà presentato da un condannato, la cui istanza era stata rigettata in precedenza. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: la Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito se la motivazione di quest’ultimo è logica e completa.
I Fatti del Caso
Un uomo, condannato per reati commessi, presentava un’istanza al Tribunale di Sorveglianza per ottenere la misura alternativa della semilibertà. Questa misura gli avrebbe permesso di trascorrere parte della giornata fuori dal carcere per dedicarsi ad attività lavorative o di reinserimento sociale.
Tuttavia, il Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila rigettava la richiesta. La decisione si basava sulla valutazione del percorso del condannato all’interno dell’istituto penitenziario. Secondo il Tribunale, non erano ancora emersi elementi sufficienti per considerare completato il percorso di revisione critica del proprio passato criminale e per ritenere strutturato un adeguato progetto di risocializzazione.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Avverso la decisione del Tribunale di Sorveglianza, il condannato proponeva ricorso in Cassazione, articolando due principali motivi di doglianza:
1. Violazione di legge e vizio di motivazione: Il ricorrente sosteneva che il Tribunale non avesse adeguatamente considerato gli argomenti e gli elementi forniti dalla difesa.
2. Errata valutazione del percorso trattamentale: La difesa evidenziava come il giudice di sorveglianza avesse omesso di valutare aspetti positivi, come i periodi di liberazione anticipata ottenuti per buona condotta e un percorso che, a loro dire, dimostrava un’accettazione della condanna e della sanzione.
In sostanza, il ricorso mirava a contestare la valutazione di merito operata dal Tribunale, ritenendola carente e incompleta.
La Decisione della Corte di Cassazione sull’inammissibilità del ricorso per semilibertà
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici di legittimità hanno stabilito che le censure sollevate dal ricorrente erano finalizzate a ottenere una rilettura alternativa degli elementi già vagliati dal giudice di sorveglianza, un’operazione non consentita in sede di Cassazione.
La Corte ha sottolineato che il suo compito non è quello di riesaminare i fatti, ma di verificare la correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento impugnato. Se tale motivazione risulta coerente, completa e priva di vizi logici evidenti, essa è insindacabile.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza avesse fornito una motivazione adeguata e logica. Il giudice di merito aveva infatti considerato la relazione di sintesi e gli altri elementi emersi, comprese le critiche della difesa, giungendo alla conclusione che il percorso del condannato presentasse ancora delle lacune.
In particolare, il provvedimento impugnato evidenziava una “ritenuta carenza della rielaborazione critica” e una “prospettiva risocializzante non adeguatamente strutturata”. Sulla base di queste valutazioni, il Tribunale aveva correttamente ritenuto necessario proseguire con l’osservazione intramuraria prima di poter concedere una misura alternativa come la semilibertà. Poiché questa motivazione non presentava vizi logici, la Cassazione non ha potuto fare altro che confermare la correttezza del ragionamento del giudice di primo grado, respingendo le censure come un tentativo di sollecitare una nuova valutazione del merito.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un principio cardine del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione è giudice di legittimità, non di merito. Un ricorso che si limita a criticare l’interpretazione dei fatti data da un giudice, senza individuare specifici vizi logici o violazioni di legge, è destinato all’inammissibilità. Per ottenere la semilibertà, non è sufficiente dimostrare una buona condotta, ma è necessario provare, secondo la valutazione insindacabile del Tribunale di Sorveglianza, di aver compiuto un profondo percorso di revisione critica e di avere un solido progetto di reinserimento sociale. La conseguenza per il ricorrente è stata non solo la conferma del diniego, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Perché il ricorso per la semilibertà è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure proposte dalla difesa miravano a ottenere una diversa e alternativa lettura degli elementi di fatto già valutati dal Tribunale di Sorveglianza, un’operazione non consentita in sede di legittimità alla Corte di Cassazione.
Quali elementi ha considerato il giudice di sorveglianza per negare la misura alternativa?
Il giudice di sorveglianza ha basato la sua decisione sulla ritenuta carenza della rielaborazione critica da parte del condannato e sul fatto che la sua prospettiva di risocializzazione non risultava ancora adeguatamente strutturata, rendendo necessario proseguire l’osservazione all’interno del carcere.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti di una causa?
No, sulla base di questa ordinanza e dei principi generali, la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti (il merito) di una causa. Il suo compito è verificare che la motivazione della decisione impugnata sia logica, completa e non viziata da errori di diritto. Se la motivazione è immune da vizi logici, è insindacabile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45442 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45442 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CERMIGNANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con il provvedimento impugNOME, il Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila, ha rigettato l’istanza di applicazione della misura alternativa della semilibertà proposta da COGNOME NOME;
Rilevato che con il ricorso, in due motivi, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 178, lett. c) cod. proc. pen. con riferimento alla mancata considerazione degli argomenti e degli elementi prodotti e indicati dalla difesa, dei periodi di liberazione anticipata concessi per buona condotta e del percorso seguito dal condanNOME che, diversamente da quanto ritenuto nel provvedimento impugNOME, avrebbe accettato la condanna e la sanzione per i reati commessi;
Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il giudice della sorveglianza, con il riferimento alla relazione di sintesi e agli elementi emersi, pure considerando le critiche della difesa ora sostanzialmente reiterate, ha adeguatamente motivato il giudizio formulato in ordine alla ritenuta carenza della rielaborazione critica sino a ora effettuata evidenziando anche che la prospettiva risocializzane dedotta non risulta adeguatamente strutturata, tanto che appare necessario proseguire l’osservazione intramuraria;
Ritenuto pertanto che tale motivazione non è, in assenza di vizi logici, sindacabile e che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna dell A ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna lo ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/10/2023