Quando un Ricorso in Cassazione è Inammissibile? Analisi di un Caso Pratico
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una porta aperta a qualsiasi tipo di contestazione. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di quando un ricorso viene respinto ancor prima di essere esaminato nel merito, sottolineando il concetto di inammissibilità del ricorso. Questo principio è fondamentale per comprendere i limiti e la funzione della Corte di Cassazione, che non è un terzo grado di processo sui fatti, ma un giudice della corretta applicazione del diritto.
I Fatti del Processo: Dalla Condanna al Ricorso
Il caso in esame ha origine dalla condanna di un individuo per reati contro la pubblica amministrazione e la persona, specificamente per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), oltraggio (art. 341 bis c.p.) e minaccia (art. 612 c.p.). Dopo la conferma della condanna in Corte d’Appello, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a un unico motivo: il mancato riconoscimento di una causa di giustificazione.
La Tesi Difensiva e l’inammissibilità del ricorso
Il ricorrente sosteneva che il suo comportamento fosse stato una reazione a un atto arbitrario compiuto dal pubblico ufficiale. Faceva quindi appello alla cosiddetta ‘scriminante’ prevista dall’articolo 393-bis del codice penale, che esclude la punibilità per chi commette atti di resistenza, violenza o minaccia per reagire a un atto arbitrario dell’autorità. Tuttavia, questa tesi era già stata ampiamente discussa e rigettata sia in primo grado che in appello. La sua riproposizione in Cassazione, senza nuovi e specifici argomenti di diritto, ha portato all’inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione netta e precisa, basata su due pilastri fondamentali della procedura penale.
In primo luogo, i giudici hanno evidenziato che il motivo del ricorso era ‘meramente riproduttivo’ di censure già adeguatamente valutate dai giudici di merito. In altre parole, la difesa si è limitata a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza sollevare questioni sulla corretta interpretazione o applicazione della legge.
In secondo luogo, la Corte ha sottolineato che l’appello era ‘obiettivamente volto a sollecitare una non consentita diversa valutazione delle prove’. Il ricorrente, di fatto, chiedeva alla Cassazione di riesaminare il materiale probatorio e di giungere a una ricostruzione dei fatti diversa da quella stabilita dai giudici di primo e secondo grado. Questo compito, però, è precluso alla Suprema Corte, il cui ruolo è quello di ‘giudice di legittimità’, non di merito. La sua funzione è verificare che la legge sia stata applicata correttamente, non di stabilire come si sono svolti i fatti.
Conclusioni: Cosa Insegna Questa Decisione sull’inammissibilità ricorso?
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: il ricorso per Cassazione non è una terza istanza del processo dove si possono ridiscutere i fatti. Per evitare una dichiarazione di inammissibilità del ricorso, è indispensabile che le censure mosse alla sentenza impugnata siano specifiche, pertinenti e focalizzate su vizi di legittimità, come l’errata applicazione della legge o la manifesta illogicità della motivazione. Riproporre semplicemente le stesse argomentazioni già respinte o chiedere una nuova valutazione delle prove si traduce in un esito processuale sfavorevole, con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre argomenti già valutati e respinti nei precedenti gradi di giudizio e perché chiedeva alla Corte di Cassazione una nuova valutazione delle prove, compito che non rientra nelle sue funzioni.
Qual era l’argomento principale della difesa?
La difesa sosteneva che l’imputato avesse agito in reazione a un atto arbitrario di un pubblico ufficiale, invocando la causa di giustificazione (scriminante) prevista dall’art. 393-bis del codice penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13385 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13385 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a TRADATE il 12/04/1973
avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 21878/2024
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337- 34 612 cod. pen.);
Esaminato il motivo di ricorso, relativi al mancato riconoscimento della scriminante di all’art. 393-bis cod. pen.;
Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e, dall’altra, obiettivamente volto a sollecitare non consentita diversa valutazione delle prove e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione dei fatti (cfr., pagg.6 e ss. della sentenza di appello nonché sentenza di primo grado);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 ottobre 2024.