Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 44659 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 44659 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/04/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ALTOFONTE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
AVV_NOTAIO chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello Trieste con sentenza del 27 ottobre 2022 ha confermato la sentenza del Tribunale di Trieste del 9 ottobre 2020, che aveva condannato NOME alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione ed euro 143.000,00 di multa relativamente ai reati unificati con la continuazione di cui agli art. 48, 61 n 2, 81 e 479 cod. pen. – capo A, commesso fino al 9 ottobre 2015 -, art. 48, 61 n 2, 81 e 479 cod. pen. capo B, commesso fino al 2 luglio 2015 -, art. 81 cod. pen., 292 e 295, secondo comma, lettera C, d.P.R. n. 43 del 1973 – capo C, commesso il 5 giugno 2015 ed il 9 ottobre 2015 -, art. 292 e 295, secondo comma, lettera C, d.P.R. n. 43 del 1973 – capo D, commesso il 2 luglio 2015 -.
L’imputata propone ricorso in cassazione deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, commal, disp. att., c.p.p.
1. Violazione di legge (art. 62 n. 6, cod. pen.) per il capo C dell’imputazione.
La Corte di appello ha evidenziato un elemento di prova nuovo non valutato dal Tribunale, benché acquisito. Si tratta di una lettera della ricorrente amministratore della società RAGIONE_SOCIALE che segnalava al fisco l’errore della utilizzazione del plafond di esenzione IVA dovuto all’assenza dell’addetta alla compilazione delle dichiarazioni e ai controlli, con annullamento della richiesta di esenzione IVA (sdoganamento con IVA pagata per euro 7.507,72). La lettera utilizzata per sostenere da parte della Corte di appello la colpevolezza della ricorrente, il dolo, evidenzia anche il pagamento dell’IVA in riferimento all’importazione considerata.
Conseguentemente avrebbe dovuto applicarsi l’attenuante dell’art. 62 n. 6 cod. pen. anche d’ufficio da parte del giudice d’appello (Cassazione n. 3956 del 2015). L’elemento in fatto, per la sussistenza dell’attenuante dell’art. 62 n. 6, cod. pen., consiste nell’integrale pagamento dell’IVA. dovuta per l’operazione doganale.
2. 2. Sulla questione di legittimità costituzionale degli art. 70, d. P.R. 633 del 1972, 292 e 295 d.P.R. n. 453 del 1973 per violazione dell’art. 117, comma primo, cost., in riferimento al trattato UE come interpretato dalla Corte di Giustizia nella decisione n. 299 del 25 febbraio 1988, causa Drexl.
La questione di costituzionalità può essere riproposta in sede di legittimità, non come vizio della motivazione della sentenza di merito, che ha deciso in maniera negativa sulla questione, ma in via autonoma (Cassazione S.U. n. 29541 del 2020).
Per la decisione della Corte di Giustizia n. 299 del 25 febbraio 1988, causa Drexl il legislatore nazionale può punire in maniera più severa l’evasione dell’IVA all’importazione rispetto all’evasione dell’IVA relativa alla cessione di beni interni. Comunque, il differente trattamento sanzionatorio pur legittimo non può essere sproporzionato. Per il mancato pagamento dell’IVA per l’importazione è prevista la pena detentiva mentre per il mancato pagamento dell’IVA interna nelle ipotesi di mancato superamento delle soglie di punibilità la sola pena pecuniaria, di natura amministrativa. La Corte di giustizia ritiene, invece, che il legislatore nazionale possa variare l’entità della stessa sanzione ma non la sua natura (da detentiva a pecuniaria). Il mancato pagamento dell’IVA all’importazione non prevede nessuna soglia di punibilità, mentre l’art. 3 d. Igs. 74 del 2000 indica la soglia in 30.000,00 euro.
Nel caso in giudizio l’evasione sarebbe di soli 28.575,78, somma al di sotto della soglia prevista per l’art. 3, d. Igs. 74 del 2000. Questa situazione potrebbe avere la conseguenza di compromettere la libertà di circolazione delle merci all’interno della comunità e risulterebbe incompatibile con l’art. 75 del Trattato dell’UE (oggi art. 95 T.F.U.E.).
La questione di costituzionalità, conseguentemente, risulta rilevante e non manifestante infondata.
Ha chiesto pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericità.
Il primo motivo di ricorso risulta inammissibile.
Nessuna richiesta di applicazione dell’attenuante risulta effettuata dall’imputata in sede di appello, neanche nelle conclusioni: “Il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d’ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l’imputato, nell’atto di appello o almeno in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all’accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso dell’imputato relativo alla mancata concessione della circostanza di cui all’art. 609-quater, comma 5, cod. pen., non dedotta specificamente nell’atto di appello, essendosi egli limitato, in sede di conclusioni nel giudizio di secondo grado, alla generica richiesta del riconoscimento della “attenuante del danno minore”)” (Sez. 3 – , Sentenza n. 10085 del 21/11/2019 Ud. (dep. 16/03/2020 ) Rv. 279063 – 02; vedi anche, nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 3856 del 04/11/2015 Ud. (dep. 29/01/2016 ) Rv. 266138 – 0; vedi anche Sez. U – , Sentenza n. 22533 del 25/10/2018 Ud. (dep. 22/05/2019 ) Rv. 275376 – 01 che ha affermato il principio oltre che per la sospensione condizionale della pena anche per le attenuanti). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
L’inammissibilità del riscorso esclude la valutazione della questione di costituzionalità: «L’inammissibilità del ricorso per cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza o alla genericità dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto d’impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare ammissibile una questione di legittimità costituzionale» Sez. 6, n. 22439 del 15/05/2008
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dep. 04/06/2008, P.M. in proc. Balbi COGNOME e altri, Rv. 24051301; vedi anche Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 – dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266).
Comunque, deve rilevarsi che non sussiste nessuna irragionevolezza nella normativa in quanto il trattamento sanzionatorio dell’evasione dell’IVA interna rispetto a quello dei diritti di confine (pari all’IVA) risulta giustificato dalla diversità degli elementi costitutivi del due ipotesi. L’IVA all’importazione deve pagarsi per effetto ed in occasione di ciascuna importazione (vedi art. 70, primo comma, d.P.R. 633/1972). L’IVA interna, invece, va assolta relativamente a periodi di imposta e non per ogni singola operazione. Conseguentemente errato risulta il paragone tra la normativa e le sanzioni dell’evasione dei diritti di confine con quelle dell’evasione dell’IVA interna (art. 10 ter, d. Igs 74 del 2000).
La questione di costituzionalità risulta anche manifestamente infondata.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.