Inammissibilità Ricorso: Quando la Partecipazione al Processo Annulla le Contestazioni
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, offre un’importante lezione sul valore della partecipazione attiva dell’imputato nel processo. Il caso in esame dimostra come la contestazione della regolarità del giudizio di primo grado perda ogni fondamento quando l’imputato stesso ha preso parte alle udienze e ha compiuto scelte processuali decisive, come la richiesta di rito abbreviato. Questo principio sancisce la manifesta infondatezza e l’inammissibilità ricorso basato su tali pretestuose eccezioni.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato in appello per il reato di resistenza a pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 337 del codice penale, ha presentato ricorso per cassazione. Il motivo principale del ricorso era incentrato su una presunta nullità del giudizio di appello, derivante dalla sua mancata partecipazione al processo di primo grado. Secondo il ricorrente, questa assenza avrebbe viziato l’intero iter processuale, rendendo invalida anche la sentenza di secondo grado.
Analisi dell’Inammissibilità Ricorso e la Scelta del Rito Abbreviato
La Corte Suprema ha esaminato il motivo del ricorso, bollandolo come “manifestamente infondato”. L’analisi dei giudici si è concentrata sulla verifica della partecipazione effettiva dell’imputato al primo grado di giudizio. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, dagli atti processuali è emerso un quadro completamente diverso. Sia l’imputato che il suo difensore di fiducia avevano ricevuto regolare notifica del decreto di citazione a giudizio. Inoltre, non solo l’imputato era stato tradotto in aula per l’udienza, ma aveva partecipato attivamente, arrivando al punto di chiedere personalmente, in data 27 febbraio 2019, di definire il processo con il rito abbreviato, come chiaramente registrato nel verbale d’udienza.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su una logica stringente. La scelta consapevole di chiedere il rito abbreviato e la partecipazione documentata alle udienze di primo grado smentiscono categoricamente la tesi della mancata partecipazione. L’eccezione sollevata nel ricorso si è rivelata, quindi, pretestuosa e priva di qualsiasi fondamento fattuale e giuridico. Di conseguenza, i giudici hanno dichiarato l’inammissibilità ricorso, poiché il motivo addotto era palesemente infondato. La Corte ha pertanto condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista per chi abusa dello strumento dell’impugnazione con ricorsi dilatori o manifestamente infondati.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: non è possibile contestare validamente un grado di giudizio a cui si è attivamente e consapevolmente partecipato. La scelta di un rito alternativo come quello abbreviato, effettuata personalmente dall’imputato, costituisce la prova più evidente della sua piena partecipazione e della sua volontà di accettare le regole di quel specifico procedimento. La decisione della Cassazione serve da monito contro l’uso strumentale dei mezzi di impugnazione, sanzionando i tentativi di rallentare la giustizia con argomentazioni palesemente false e confermando che l’inammissibilità ricorso è la diretta conseguenza di tali comportamenti processuali.
 
È possibile contestare la validità di un processo di primo grado se si è partecipato e si è scelto il rito abbreviato?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che la partecipazione attiva dell’imputato e la sua richiesta personale di procedere con rito abbreviato rendono manifestamente infondato un ricorso basato sulla presunta mancata partecipazione al giudizio di primo grado.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, può essere condannato a versare una somma di denaro alla Cassa delle ammende a titolo sanzionatorio per aver proposto un ricorso infondato.
Cosa ha verificato la Corte per decidere sull’inammissibilità del ricorso?
La Corte ha verificato gli atti del processo di primo grado, rilevando che l’imputato e il suo difensore avevano ricevuto la notifica della citazione a giudizio, che l’imputato aveva partecipato alle udienze e che aveva personalmente chiesto di definire il processo con rito abbreviato, come risultava dal verbale d’udienza.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7069 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7069  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 34855/NUMERO_DOCUMENTO Maiti
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen.
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso – attinente alla pretesa nullità del giudi appello per la mancata partecipazione al giudizio di primo grado – è manifestamente infondato;
Rilevato, infatti, che l’imputato e il suo difensore di fiducia hanno ricevuto notifi decreto di citazione per il giudizio di primo grado; che è stata disposta ritualmen traduzione per l’udienza e che l’imputato medesimo ha partecipato alle udienze tenute in primo grado, e che in particolare in data 27 febbraio 2019 ha chiesto personalmente di definire processo con rito abbreviato, come risulta dal relativo verbale;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/01/2024