Inammissibilità Ricorso: Quando un Rinvio Sospende la Prescrizione
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità di un ricorso e sugli effetti che le richieste di rinvio della difesa possono avere sul decorso della prescrizione. La decisione sottolinea come la specificità dei motivi e la comprensione delle dinamiche processuali siano cruciali per evitare una pronuncia di inammissibilità ricorso, con la conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per il reato di evasione (art. 385 c.p.) confermata dalla Corte di Appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi: l’avvenuta prescrizione del reato prima della sentenza di secondo grado e la contestazione della sua responsabilità penale.
I Motivi del Ricorso: Prescrizione e Responsabilità
Il ricorrente ha sostenuto due tesi difensive:
1. Prescrizione del reato: Secondo la difesa, il tempo massimo previsto dalla legge per perseguire il reato era già trascorso al momento della pronuncia della Corte di Appello.
2. Responsabilità penale: L’imputato ha contestato gli elementi che avevano portato alla sua condanna, riproponendo le argomentazioni già presentate nel giudizio di appello.
La Decisione della Cassazione: Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi e li ha giudicati infondati, dichiarando l’inammissibilità ricorso. La decisione si basa su un’attenta analisi delle norme procedurali relative alla sospensione della prescrizione e ai requisiti di specificità dei motivi di ricorso.
L’analisi sulla Prescrizione e il “Rinvio di Cortesia”
Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha calcolato che il corso della prescrizione era stato sospeso per un totale di ben 563 giorni. Un elemento determinante è stato un rinvio disposto il 31 maggio 2021, qualificato come rinvio “di cortesia”. Questo rinvio era stato richiesto dal difensore non per ottenere un termine a difesa, ma per avere il tempo di munirsi di una procura speciale per accedere a eventuali riti alternativi.
Citando consolidata giurisprudenza, la Cassazione ha ribadito che qualsiasi rinvio o sospensione del dibattimento disposto su richiesta dell’imputato o del suo difensore comporta automaticamente la sospensione della prescrizione, senza la necessità di un provvedimento formale. Di conseguenza, al momento della sentenza d’appello, la prescrizione non era ancora maturata. La Corte ha inoltre precisato che il termine massimo di prescrizione sarebbe maturato solo il 2 marzo 2025.
La Genericità dei Motivi di Appello
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile, ma per una ragione diversa: la sua genericità. La Corte ha osservato che la difesa si era limitata a richiamare i motivi già esposti nell’atto di appello, senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni logiche e giuridiche contenute nella sentenza impugnata. Un ricorso per Cassazione non può essere una mera riproposizione di doglianze precedenti, ma deve criticare puntualmente le ragioni della decisione che si contesta. Mancando questo confronto critico, il motivo è stato considerato inidoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su due pilastri del diritto processuale penale. In primo luogo, il principio secondo cui la sospensione della prescrizione è un effetto automatico dei rinvii richiesti dalla difesa, a meno che non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova. Questo serve a evitare che l’imputato possa beneficiare di una tattica dilatoria. In secondo luogo, il requisito di specificità dei motivi di ricorso, che impone al ricorrente un confronto diretto e critico con la sentenza impugnata, non una semplice ripetizione di argomenti precedenti.
le conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha reso definitiva la condanna dell’imputato, che è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza rappresenta un monito importante: la presentazione di un ricorso in Cassazione richiede una strategia difensiva precisa e tecnicamente ineccepibile. L’eccezione di prescrizione deve basarsi su un calcolo corretto che tenga conto di tutti i periodi di sospensione, mentre la critica alla sentenza deve essere analitica e puntuale, pena la severa sanzione dell’inammissibilità.
Perché il motivo di ricorso sulla prescrizione è stato respinto?
La Corte di Cassazione ha respinto il motivo perché nel calcolo del tempo necessario a prescrivere non si era tenuto conto di un periodo di sospensione di 563 giorni. Tale sospensione deriva, tra l’altro, da rinvii richiesti dalla difesa, che interrompono automaticamente il decorso della prescrizione.
Cosa si intende per ‘rinvio di cortesia’ e quali sono le sue conseguenze sulla prescrizione?
Nel caso specifico, un ‘rinvio di cortesia’ è stato un rinvio richiesto dal difensore non per necessità difensive immediate, ma per ottenere una procura speciale per valutare riti alternativi. Secondo la Corte, qualsiasi rinvio chiesto dall’imputato o dal suo difensore, se non è finalizzato all’acquisizione di prove, sospende il corso della prescrizione.
Per quale ragione il secondo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘generico’. La difesa si è limitata a riproporre le stesse argomentazioni dell’appello senza confrontarsi specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata, un requisito fondamentale per l’ammissibilità del ricorso in Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27929 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27929 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NOCERA INFERIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 6316/24 Scarpa
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pen
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, attinente alla pretesa intervenuta prescrizio prima della sentenza di appello, è manifestamente infondato dovendosi tenere conto di ben 563 giorni di sospensione; in tal senso si ricorda che la sospensione del procedimento e i rinvio o la sospensione del dibattimento comportano, senza necessità di un provvedimento formale, la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimen dell’imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l’una o l’altro siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o da riconoscimento di un termine a difesa (Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220509; Sez. 3, n. 23179 del 16/06/2020, COGNOME, Rv. 279861); in tal senso il rinvio disposto il 31 maggio 2021 è un rinvio “di cortesia” richiesto dal difensore al fine di munirsi di procura special accedere a eventuali riti alternativi (e non per termine a difesa); il decreto di citazione giudizio di appello del 28 aprile 2016, a fronte della sentenza di primo grado emessa il maggio 2023, è pertanto intervenuto quando la prescrizione breve non era affatto compiuta;
Ritenuto infine che il termine massimo di prescrizione maturerà il 2 marzo 2025;
Ritenuto che le doglianze contenute nel secondo motivo di ricorso in tema di responsabilità per il reato sono generiche, limitandosi a richiamare i motivi di appello e non misurando affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/06/2024