Inammissibilità ricorso: il rigore della Cassazione sui motivi generici
L’inammissibilità ricorso rappresenta uno dei principali ostacoli nel giudizio davanti alla Suprema Corte, specialmente quando le difese non articolano doglianze specifiche e documentate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito che la genericità dei motivi preclude qualsiasi esame nel merito, confermando la condanna per reati legati agli stupefacenti.
Il caso e la condanna per lieve entità
La vicenda trae origine da una condanna emessa dalla Corte di Appello per il reato di spaccio di lieve entità, previsto dal Testo Unico sugli stupefacenti. L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione lamentando, in particolare, che i giudici di merito non avessero preso in considerazione le cause di proscioglimento immediato previste dal codice di procedura penale. Tuttavia, la strategia difensiva si è scontrata con i rigidi requisiti di forma richiesti nel giudizio di legittimità.
Inammissibilità ricorso per difetto di specificità
La Corte di Cassazione ha evidenziato come i motivi addotti dal ricorrente fossero privi di quella precisione necessaria per essere esaminati. In sede di legittimità, non è sufficiente invocare genericamente una norma o un vizio della sentenza impugnata; è indispensabile esplicitare le ragioni di diritto e i dati di fatto che sorreggono le censure. Nel caso di specie, la difesa non ha indicato quali elementi concreti avrebbero dovuto portare al proscioglimento, rendendo l’impugnazione un mero atto formale privo di sostanza.
Le conseguenze economiche della soccombenza
Oltre alla conferma della condanna, la dichiarazione di inammissibilità comporta pesanti oneri economici. Il ricorrente è stato infatti condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma consistente in favore della Cassa delle Ammende. Questa sanzione pecuniaria ha una funzione deterrente, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi manifestamente infondati o generici che intasano il sistema giudiziario.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla natura stessa del ricorso per Cassazione, che è un mezzo di impugnazione a critica vincolata. I giudici hanno rilevato che i motivi attinenti al mancato esame delle cause di proscioglimento non sono consentiti se formulati in modo generico. La Corte ha sottolineato che il ricorrente non ha fornito alcuna argomentazione idonea a scardinare l’impianto motivazionale della sentenza di appello, limitandosi a una censura astratta. La mancanza di correlazione tra i motivi di ricorso e le ragioni della decisione impugnata determina inevitabilmente l’inammissibilità.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dal provvedimento evidenziano l’importanza di una redazione tecnica impeccabile degli atti giudiziari. L’inammissibilità ricorso non è solo una sanzione processuale, ma la conseguenza diretta di una difesa che non riesce a dialogare con i parametri di legittimità. Per i cittadini e i professionisti, questo caso serve da monito: l’accesso alla Suprema Corte richiede una specificità rigorosa, pena la perdita del diritto all’esame del merito e l’irrogazione di sanzioni pecuniarie accessorie.
Cosa succede se i motivi del ricorso in Cassazione sono generici?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza precedente diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Si può contestare il mancato proscioglimento in sede di legittimità?
Sì, ma è necessario indicare specificamente le ragioni di diritto o i fatti che il giudice di merito avrebbe omesso di valutare correttamente.
Qual è l’importo della sanzione per un ricorso inammissibile?
In questo caso specifico, la Corte ha stabilito una somma di tremila euro da versare alla Cassa delle Ammende, oltre alle spese processuali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51379 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51379 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME ( CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso – attinenti al mancato esame di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. – non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto formulati in modo del tutto generico, non esplicitando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono le censure;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/11/2023