Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15453 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15453 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
PAGONE DOMENICO n. a Capurso il DATA_NASCITA
NOME l’ordinanza del Tribunale di Bari in data 18/12/2023
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’art comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Bari rigettava l’istanza di riesame propost nell’interesse di COGNOME NOME NOME il provvedimento del Gip che, in data 23/11/2023, aveva disposto nei suoi confronti la misura della custodia in carcere in relazione ai delit
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ricettazione, favoreggiamento personale, illecita detenzione di armi, aggravati anche ai sens dell’art. 416bis.1 cod.pen.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’indagato, AVV_NOTAIO il quale ha dedotto:
2.1 la violazione dell’art. 275, comma 3, cod.proc.pen. in relazione all’omess considerazione della memoria difensiva. Il difensore sostiene che il Tribunale cautelare h omesso di fornire adeguata risposta ai rilievi svolti nella memoria depositata in atti riguardo al trattamento cautelare, limitandosi a reiterare le valutazioni espre nell’ordinanza genetica, di cui ha trascritto ampi stralci, incorrendo -peraltro- in palesi come quando richiama erroneamente la vicinanza dell’indagato a NOME COGNOME confondendolo con il coindagato COGNOME NOME. Aggiunge che la motivazione resa con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura risulta illo contraddittoria poiché ha posto a fondamento della valutazione di attualità l’informativa 19/9/23 che non attiene alla posizione del ricorrente ma di altri coindagati. Quanto a minacce che il prevenuto avrebbe rivolto a COGNOME NOME al fine di indurlo a ritratta dichiarazioni rese, il difensore assume che i giudici della cautela sonc incorsi in travisame giacché le minacce sarebbero state formulate non dal COGNOME ma da COGNOME COGNOME COGNOME NOME.
Il ricorso è inammissibile per genericità ed aspecificità delle censure che non si rapport dialetticamente all’ampia motivazione con cui il Tribunale del riesame ha disatteso i ril difensivi in punto di trattamento cautelare.
3.1 L’ordinanza impugnata (pag. 19 e segg.) ha escluso, in presenza della doppia presunzione ex art. 275, comma 3, cod.proc.pen., l’esistenza di elementi attestanti l’insussistenza esigenze cautelari ovvero idonei a giustificare l’adozione di misure di minore afflittività ri alla custodia in carcere. All’uopo ha richiamato le pendenze e i precedenti giudiziari c militano a carico del prevenuto; ha chiarito che la vicinanza del COGNOME al boss NOME COGNOMECOGNOME COGNOME prossima alla partecipazione organica al sodalizio, è stata riferit collaboratori COGNOME COGNOME COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME che il COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME oggett ripetuti e convergenti pressioni per indurlo a mantenere il silenzio sui fatti contestati e espresso nel senso di temere più il COGNOME che il COGNOMECOGNOME ha, quindi, rimarcato l’assolu gravità dei fatti ascritti e la negativa personalità del ricorrente, escludendo l’idoneit misura autocustodiale a neutralizzare l’intenso rischio di recidiva ravvisabile nella specie.
Il difensore si limita ad una confutazione priva di puntualità dal momento che il richiamo a emergenze di cui alla informativa di P.g. del 19/9/23, certamente non pertinenti alla posizio del prevenuto ma utili ad illustrare la scarsa capacità dissuasiva del regime domiciliare confronti degli associati e dei soggetti agli stessi vicini, non incide sulla tenuta argonnen
relativa alla specifica posizione del prevenuto, adeguatamente analizzata con valutazioni trasfuse in una motivazione priva di aporie e fratture logiche.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibil con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp.att. cod.proc.pen.
Così deciso in Roma, 26 marzo 2024
Sentenza a motivazione semplificata