Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31447 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31447 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CANOLO il 27/07/1961
avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che censura l’omessa declaratoria di estinzione del reato di cui all’art. 648 cod. pen. per decorso del termine di prescrizione, interven prima della sentenza impugnata, è manifestamente infondato, dovendosi constatare come, nel caso di specie, il 7 gennaio 2025, data di emissione del provvedimento impugnato, non fosse ancora spirato il termine necessario per la prescrizione del suddetto reato;
che, invero, il termine di prescrizione risulta maturato in data 11 febbraio 2025 dovendosi tenere conto, rispetto alla data di commissione del reato il 17 dicembre 2014, di 40 giorni di sospensione delle quali il ricorrente non ha dato conto (neanche nell memoria all’uopo depositata e che va disattesa), sicché non è possibile procedere alla declaratoria di estinzione invocata dal ricorrente, stante il principio secondo «l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. p pen. (Nella specie, la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso)» (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266 – 01);
considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione, lamentando particolare, l’insussistenza dell’elemento soggettivo, non è consentito poiché non risult connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall’art. 591, co 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondato su profili di censura che si risolvono ne reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di mer dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda pag. 3 della sentenza impugnata);
che il giudice di appello ha correttamente applicato i principi affermati dalla consolida giurisprudenza di legittimità, secondo cui «ai fini della configurabilità del rea ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente. (In motivazione, la S. C. ha precisato che ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un “vulnus” alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispe incriminatrice che richiede, ai fini dell’indagine sulla consapevolezza circa la provenienz illecita della “res”, il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa)» (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, COGNOME, Rv. 268713 – 01);
osservato che il terzo motivo di ricorso, che lamenta la mancata riqualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’art. 712 cod. pen., è manifestamente infondato, atteso ch alla luce di quanto sopra esposto, la Corte di merito ha correttamente ritenuto che nel caso di specie ricorressero tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, del delitto di ricett con conseguente impossibilità di ritenere integrata l’ipotesi contravvenzionale di incaut acquisto;
considerato che la doglianza relativa all’eccessività della pena irrogata e all’omessa applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 648, comma secondo, cod. pen., è manifestamente infondata poiché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalit del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e cod. pen.;
che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda pag della sentenza impugnata, ove la Corte ha puntualmente indicato, quali elementi ostativi al riconoscimento dell’invocata attenuante, l’elevata intensità del dolo e la personali dell’imputato, gravato anche di un precedente specifico);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 01/07/2025.