Inammissibilità Ricorso Resistenza: Quando i Motivi Generici non Bastano
Con l’ordinanza n. 29507 del 2024, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: l’importanza di presentare motivi di ricorso specifici e non generici. Il caso in esame riguardava un’impugnazione avverso una condanna per resistenza a pubblico ufficiale, ma la decisione offre spunti di riflessione più ampi sull’inammissibilità del ricorso per resistenza e sulle sue severe conseguenze economiche per il ricorrente.
Il Contesto del Ricorso
La vicenda processuale trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Torino, che aveva confermato la responsabilità penale di un imputato per il reato di resistenza. L’imputato, non rassegnandosi alla condanna, ha proposto ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze di riforma della decisione a diversi motivi, tra cui la presunta erronea valutazione dei fatti, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (ex art. 131-bis c.p.) e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’Inammissibilità del Ricorso per Resistenza
La Suprema Corte ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione di genericità dei motivi proposti, che non erano in grado di scalfire la coerenza logica della sentenza impugnata. Gli Ermellini hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione adeguata e non illogica riguardo all’accertamento del reato. In particolare, è stato evidenziato che le ragioni soggettive che avevano spinto l’imputato a opporre resistenza erano irrilevanti ai fini della configurabilità del reato.
La Questione della Particolare Tenuità del Fatto
Uno dei punti sollevati dal ricorrente riguardava la mancata applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, che esclude la punibilità per fatti di particolare tenuità. Anche su questo fronte, il ricorso è stato giudicato inammissibile. La Cassazione ha ricordato che la Corte territoriale aveva già escluso tale beneficio in base a una valutazione concreta delle modalità del fatto, giudicando le condotte aggressive di una certa gravità. Tale valutazione, essendo un giudizio di merito supportato da una motivazione logica, non è suscettibile di una nuova e diversa analisi in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Il cuore della decisione risiede nella natura del giudizio di Cassazione. La Corte non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un organo che verifica la corretta applicazione della legge e la coerenza della motivazione delle sentenze precedenti. Nel caso di specie, i motivi del ricorso sono stati ritenuti una mera riproposizione di argomentazioni già esaminate e respinte, senza individuare vizi logici o giuridici specifici nella decisione d’appello. La genericità delle doglianze ha quindi precluso un esame nel merito, portando alla declaratoria di inammissibilità.
Conclusioni: Le Conseguenze dell’Inammissibilità del Ricorso
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, essa comporta automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha condannato l’imputato al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o meramente dilatori. La decisione, pertanto, non solo conferma la condanna per resistenza, ma aggiunge un ulteriore onere economico, cristallizzando la sentenza di merito e rendendola definitiva.
Perché il ricorso per il reato di resistenza è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati ritenuti generici e non specificavano vizi logici o giuridici nella sentenza della Corte d’Appello, la cui motivazione è stata considerata adeguata e coerente.
Le ragioni personali per cui si oppone resistenza a un pubblico ufficiale sono rilevanti ai fini del processo?
No, secondo questa ordinanza, la Corte ha confermato che le ragioni per le quali l’imputato ha opposto resistenza sono irrilevanti per l’accertamento della sussistenza del reato.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro alla cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29507 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29507 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CUI 00S6UE8) nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Torino ha fornito adeguata motivazione in relazione all’accertamento del reato di resistenza, avendo evidenziato una serie di elementi di fatto che sorreggono in modo non illogico tale lettura con ampia e diffusa disamina, con riguardo anche alla irrilevanza delle ragioni per le quali l’imputato ha opposto resistenza;
Ritenuto che i motivi in tema tenuità di tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e di omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione sono inammissibili per genericità, avendo la Corte escluso l’oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione della gravità delle condotte aggressive, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna COGNOME ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12 luglio 2024 Il Cons . COGNOME re estensore ;e
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